Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 471
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21 agosto 1949
Art. 1. Articolo unico.

I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.
Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori.

Entrata in vigore il 21 agosto 1949