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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa TO Di Maio, nella causa iscritta al N.
16267 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORDOVA SILVIA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.
IA RI , resistente –
Oggetto: invalidità civile maggiorazione contributiva ex art 80, comma 3,
Legge n. 388/2000.)
All'udienza del 17 novembre 2025 tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente dispositivo
Il Giudice definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improponibile.
Nulla sulle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/11/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, domandava il riconoscimento del proprio diritto all'invalidità ascrivibile ad una percentuale superiore al 74% ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3, L. 288/2020.
A sostegno del ricorso deduceva d'aver presentato in data 08/5/2024 domanda per l'accertamento del proprio grado invalidante e di non essere stato chiamato a visita.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependone, preliminarmente, l'improponibilità.
1 La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Invero, risulta pacifico che la parte ricorrente non ha presentato la domanda amministrativa volta all'ottenimento della prestazione di cui all'art. 80 comma 3 della legge 388/2000, formulando piuttosto, in data
08.05.2024 la sola domanda amministrativa esclusivamente al fine di ottenere l'accertamento dello stato d'invalidità, utile per l'attribuzione del beneficio in questione.
Sul punto deve condividersi l'orientamento della locale Corte di Appello che con la sentenza n. 869/2020 (cfr. Corte d'appello di Palermo sent. n. 869 del 29 ottobre 2020) ha dichiarato l'improponibilità della domanda così testualmente pronunciandosi: «- la controversia avente ad oggetto
l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa di cui al citato art.80
l.n.388/2000, rientra fra quelle previdenziali disciplinate dagli artt. 442 e seg.
c.p.c., devolute alla giurisdizione ordinaria, a prescindere dalla circostanza che tale contribuzione possa successivamente incidere sull'anzianità contributiva e sulla misura della pensione;
- non è contestata la circostanza che la ricorrente abbia formulato, in data 8.06.2017, la domanda amministrativa al solo fine di ottenere
l'accertamento dello stato di invalidità, utile per l'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa prevista dall'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000 che così prevede: a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo
1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. - non risulta, invece, mai presentata, come dedotto dal ricorrente la domanda amministrativa di concessione della prestazione vantata in giudizio (diritto alla contribuzione figurativa); - è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nelle controversie previdenziali, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria in mancanza della quale tale azione è improponibile, poiché “la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n.
533 del 1973, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita
2 dell'obbligo dell'ente previdenziale” (Cass. N. 732/2007 e, da ultimo Cass.
n.6642/2020);
- secondo Cass n.2011/2015 “Alla stregua della richiamata disciplina (art. 80 L.n.388/2000, cit.- n.d.r.), deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), "il beneficio...", mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione”; - non è idonea allo scopo l'istanza volta alla verifica dello status di invalida, poiché “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. [..]; - è, altresì, carente di interesse la domanda giudiziale volta all'accertamento del solo requisito sanitario in quanto” L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (v. Cass. n.13491/2013 e n.2011/2015).».
In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra rappresentato, assorbita ogni altra questione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi connessi alla natura processuale della decisione per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 17.11.2025 tenutasi nella modlaità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa TO Di Maio, nella causa iscritta al N.
16267 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CORDOVA SILVIA
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.
IA RI , resistente –
Oggetto: invalidità civile maggiorazione contributiva ex art 80, comma 3,
Legge n. 388/2000.)
All'udienza del 17 novembre 2025 tenutasi con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente dispositivo
Il Giudice definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improponibile.
Nulla sulle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/11/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, domandava il riconoscimento del proprio diritto all'invalidità ascrivibile ad una percentuale superiore al 74% ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 80 comma 3, L. 288/2020.
A sostegno del ricorso deduceva d'aver presentato in data 08/5/2024 domanda per l'accertamento del proprio grado invalidante e di non essere stato chiamato a visita.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependone, preliminarmente, l'improponibilità.
1 La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta autorizzato il deposito di note, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Invero, risulta pacifico che la parte ricorrente non ha presentato la domanda amministrativa volta all'ottenimento della prestazione di cui all'art. 80 comma 3 della legge 388/2000, formulando piuttosto, in data
08.05.2024 la sola domanda amministrativa esclusivamente al fine di ottenere l'accertamento dello stato d'invalidità, utile per l'attribuzione del beneficio in questione.
Sul punto deve condividersi l'orientamento della locale Corte di Appello che con la sentenza n. 869/2020 (cfr. Corte d'appello di Palermo sent. n. 869 del 29 ottobre 2020) ha dichiarato l'improponibilità della domanda così testualmente pronunciandosi: «- la controversia avente ad oggetto
l'accertamento del diritto alla contribuzione figurativa di cui al citato art.80
l.n.388/2000, rientra fra quelle previdenziali disciplinate dagli artt. 442 e seg.
c.p.c., devolute alla giurisdizione ordinaria, a prescindere dalla circostanza che tale contribuzione possa successivamente incidere sull'anzianità contributiva e sulla misura della pensione;
- non è contestata la circostanza che la ricorrente abbia formulato, in data 8.06.2017, la domanda amministrativa al solo fine di ottenere
l'accertamento dello stato di invalidità, utile per l'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa prevista dall'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000 che così prevede: a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo
1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”. - non risulta, invece, mai presentata, come dedotto dal ricorrente la domanda amministrativa di concessione della prestazione vantata in giudizio (diritto alla contribuzione figurativa); - è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nelle controversie previdenziali, la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria in mancanza della quale tale azione è improponibile, poiché “la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore ex art. 7 legge n.
533 del 1973, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 cod. proc. civ., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita
2 dell'obbligo dell'ente previdenziale” (Cass. N. 732/2007 e, da ultimo Cass.
n.6642/2020);
- secondo Cass n.2011/2015 “Alla stregua della richiamata disciplina (art. 80 L.n.388/2000, cit.- n.d.r.), deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), "il beneficio...", mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione”; - non è idonea allo scopo l'istanza volta alla verifica dello status di invalida, poiché “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. [..]; - è, altresì, carente di interesse la domanda giudiziale volta all'accertamento del solo requisito sanitario in quanto” L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (v. Cass. n.13491/2013 e n.2011/2015).».
In termini conclusivi, sulla scorta di quanto sopra rappresentato, assorbita ogni altra questione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi connessi alla natura processuale della decisione per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 17.11.2025 tenutasi nella modlaità della trattazione scritta
Il GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio
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