Art. 109.
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si applicano, per l'anno finanziario 1970, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.