TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1560/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1560/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERLISI ANNALISA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 3.6.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 , premesso di aver contratto a Parte_1
Niscemi, in data 18.7.2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000, unione dalla quale è nata la figlia (Niscemi, 26.12.2001) – chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che, sin dai primi anni del matrimonio, il marito – coinvolto in diverse vicende giudiziarie
– è stato più volte sottoposto a limitazioni di libertà personale, interrompendo per taluni periodi i propri rapporti con la famiglia.
Esponeva, in particolare, che nei primi mesi del 2020 – dopo aver ripreso i contatti con la moglie – il veniva nuovamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la residenza CP_1 familiare, luogo in cui si consumava un violento litigio tra i coniugi che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e la spingeva a formalizzare querela nei confronti del resistente.
Precisava che, quale conseguenza di tale iniziativa, veniva instaurato nei confronti del CP_1 un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., attualmente pendente presso il Tribunale di Gela (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Deduceva che a seguito dei gravi trascorsi del marito già da anni è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e che le ultime condotte poste in essere da quest'ultimo hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto matrimoniale.
Aggiungeva, inoltre, di aver fatto fronte in via esclusiva ai bisogni materiali della famiglia svolgendo l'attività di bracciante poiché negli anni il resistente non ha mai contributo al sostentamento della moglie e al mantenimento della figlia, la quale pur essendo maggiorenne non ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, essendosi di recente diplomata.
Concludeva, infine, avanzando le seguenti richieste al Tribunale: “pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], il cui matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Niscemi al nr. 56 P.II, S.A., dando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti di giustizia, alle seguenti condizioni: Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno anche all'estero; Reciproco consenso all'espatrio; Tutto ciò che arreda la casa coniugale è stato già diviso tra i coniugi, pertanto, ogni rapporto economico tra
i predetti esistente è stato definito. Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento potendo
2 ognuno dei coniugi provvedere da solo al proprio sostentamento;
Porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, stante che la stessa Per_1
non è ancora economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50%. Con riserva di meglio specificare domande e di articolare ogni mezzo di prova nel corso di causa, anche in conseguenza della difesa di controparte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con memoria integrativa del 28.6.2022, inoltre, la ricorrente integrava le suindicate conclusioni chiedendo – alternativamente rispetto alle domande già formulate – che il mantenimento da porre a carico del resistente venisse direttamente versato alla figlia in quanto divenuta maggiorenne. Per_1
Sentiti la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 16.5.2022 – attesa la mancata comparizione del resistente – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2022 si costituiva, infine, Controparte_1 contestando quando dedotto in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “Autorizzare le parti
a fissare la propria residenza ovunque esse lo ritengano opportuno;
Disporre la restituzione degli affetti personali in proprietà dell'odierno resistente;
In ordine ai rapporti economico patrimoniali, stabilire che il Sig. , versi mensilmente, a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 maggiorenne, la somma di € 150, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T., così come, disporre che lo stesso contribuisca nella misura del 50%, per tutte le spese, di natura straordinaria, posto che, lo stesso, trovasi in regime di semilibertà in attesa di giudizio definitivo e pertanto, privo di alcun reddito così come di un lavoro stabile, giuste attestazione ISEE che si produce;
”.
Nel corso della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e la causa veniva istruita con l'ascolto della figlia della coppia, e con le prove documentali Persona_1
offerte in comunicazione dalle parti.
Infine, all'udienza cartolare del 5.6.2024 le parti – per mezzo delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate – precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente alle condotte violente poste in essere dal marito ai suoi danni durante l'ultimo periodo della convivenza matrimoniale (inizio 2020) ponendo, in primo luogo, a fondamento di tale domanda il decreto di fissazione dell'udienza preliminare relativa al processo instaurato nei confronti di CP_1
per effetto della querela formalizzata dalla ricorrente nel 2020 (Cfr. doc. n. 4, allegato
[...]
al ricorso).
Nonostante il collegio sia consapevole che costituisce principio pacifico, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
4 intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 22294 del
7/8/2024; esprime, tra le altre, il medesimo principio di diritto: Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022), non può trascurarsi che la produzione documentale versata in atti dalla ricorrente è assolutamente inidonea a dimostrare che le violenze ascritte al marito siano la causa effettiva della crisi che ha determinato l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Depone, difatti, in senso contrario la stessa prospettazione offerta dall'odierna ricorrente, la quale ha affermato che la crisi coniugale sarebbe riconducibile alle vicende giudiziarie che hanno riguardato il resistente – ossia fatti indiscutibilmente anteriori alle condotte oggetto del procedimento penale avviato nei confronti del – e, d'altro canto, non appaiono utili al CP_1
fine di dimostrare la fondatezza della domanda di addebito le generiche dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, , che si è limitata a riferire di maltrattamenti che sarebbero stati Persona_1 realizzati dal padre ai danni della madre senza, tuttavia, fornire un'adeguata contestualizzazione delle suddette condotte (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 31.5.2023: “ (…)noi non potevamo prenderli per paura dei maltrattamenti che ci sonno stati perché è pendente anche un processo penale per maltrattamenti”).
Tale fragile elemento emerso dall'istruttoria espletata non consente, quindi, di collocare nel tempo l'episodio riferito né – a fortiori – che tali condotte abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza tra le parti., sicché la domanda di addebito deve essere rigettata.
4. Domanda di mantenimento della figlia (Niscemi, 26.12.2001) Persona_1
Neppure può trovare accoglimento la domanda di prevedere a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia, , dovendosi Persona_1
ritenere che non sussistano elementi da cui desumere la permanenza degli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori.
Infatti, sebbene in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n.
26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice,
5 previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare che siffatto dovere viene, invero, meno solo con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Nel caso di specie è, inoltre, opportuno rammentare che il genitore che agisce – per la prima volta – in giudizio nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere probatorio nel processo civile, ha l'onere di allegare il fatto costitutivo di tale diritto-obbligo, ossia la mancanza di indipendenza economica del figlio e il suo carattere incolpevole.
Va chiarito, difatti, che la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne costituisce condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto anche mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha comunque l'onere di introdurre nel processo (Cfr. Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
Ciò premesso, parte ricorrente – nell'agire per ottenere dal resistente un contributo al mantenimento indiretto della figlia maggiorenne – si è limitata ad allegare la circostanza che la figlia – pur avendo conseguito il diploma – era in cerca di un'occupazione.
Tuttavia, dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale emerge che ha intrapreso un'attività lavorativa svolgendo le mansioni di bracciante agricolo Persona_1
(da aprile del 2022, con contratto a tempo determinato).
Tale circostanza è stata, invero, confermata dalla stessa figlia della coppia, la quale ha dichiarato di aver cercato – senza successo – lavoro nel settore della moda (e quindi coerente con i titoli di studio conseguiti), di aver avviato una brevissima esperienza in Olanda nonché di aver lavorato per circa 50 giorni lavorativi come bracciante e, durante i week-end, presso un ristorante per circa €
30,00 al giorno.
Risulta, quindi, evidente che tali elementi consentono di desumere un' acquisita capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro e di mantenersi in autonomia da parte di Per_1
6 con la conseguenza che devono ritenersi non più sussistenti i presupposti per riconoscere CP_1
in suo favore il diritto al mantenimento da parte dei genitori, sicché la relativa domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
5. Domanda di restituzione avanzata da Controparte_1
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di restituzione dei propri effetti personali, avanzata dal resistente in comparsa di risposta e ciò poiché – anche a voler tacere sul carattere assolutamente generico della domanda – essa è priva di qualsivoglia supporto probatorio non avendo neppure articolato un mezzo di prova a sostegno della sua Controparte_1
fondatezza, motivo per il quale deve essere rigettata.
6. Spese del giudizio
Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo esito complessivo, determinato anche in ragione delle dichiarazioni spontaneamente rese in sede di udienza presidenziale – devono essere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.11.1980, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Niscemi, in data 18.7.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) RIGETTA la domanda di mantenimento in favore della figlia , avanzata dalla Persona_1
ricorrente;
4) RIGETTA la domanda di restituzione avanzata dal resistente in comparsa di risposta;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
6) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1560/2021 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FERLISI ANNALISA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni della parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 3.6.2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 14.12.2021 , premesso di aver contratto a Parte_1
Niscemi, in data 18.7.2000, matrimonio concordatario con , trascritto nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000, unione dalla quale è nata la figlia (Niscemi, 26.12.2001) – chiedeva Persona_1 che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge con addebito a carico di quest'ultimo.
Allegava che, sin dai primi anni del matrimonio, il marito – coinvolto in diverse vicende giudiziarie
– è stato più volte sottoposto a limitazioni di libertà personale, interrompendo per taluni periodi i propri rapporti con la famiglia.
Esponeva, in particolare, che nei primi mesi del 2020 – dopo aver ripreso i contatti con la moglie – il veniva nuovamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la residenza CP_1 familiare, luogo in cui si consumava un violento litigio tra i coniugi che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e la spingeva a formalizzare querela nei confronti del resistente.
Precisava che, quale conseguenza di tale iniziativa, veniva instaurato nei confronti del CP_1 un procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., attualmente pendente presso il Tribunale di Gela (Cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Deduceva che a seguito dei gravi trascorsi del marito già da anni è venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e che le ultime condotte poste in essere da quest'ultimo hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto matrimoniale.
Aggiungeva, inoltre, di aver fatto fronte in via esclusiva ai bisogni materiali della famiglia svolgendo l'attività di bracciante poiché negli anni il resistente non ha mai contributo al sostentamento della moglie e al mantenimento della figlia, la quale pur essendo maggiorenne non ha raggiunto una condizione di indipendenza economica, essendosi di recente diplomata.
Concludeva, infine, avanzando le seguenti richieste al Tribunale: “pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], il cui matrimonio è trascritto nel Registro degli atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Niscemi al nr. 56 P.II, S.A., dando i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti di giustizia, alle seguenti condizioni: Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito;
Autorizzare i coniugi a vivere separati e liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno anche all'estero; Reciproco consenso all'espatrio; Tutto ciò che arreda la casa coniugale è stato già diviso tra i coniugi, pertanto, ogni rapporto economico tra
i predetti esistente è stato definito. Nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento potendo
2 ognuno dei coniugi provvedere da solo al proprio sostentamento;
Porre a carico del Sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, stante che la stessa Per_1
non è ancora economicamente indipendente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50%. Con riserva di meglio specificare domande e di articolare ogni mezzo di prova nel corso di causa, anche in conseguenza della difesa di controparte. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
Con memoria integrativa del 28.6.2022, inoltre, la ricorrente integrava le suindicate conclusioni chiedendo – alternativamente rispetto alle domande già formulate – che il mantenimento da porre a carico del resistente venisse direttamente versato alla figlia in quanto divenuta maggiorenne. Per_1
Sentiti la sola ricorrente all'udienza presidenziale del 16.5.2022 – attesa la mancata comparizione del resistente – e preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2022 si costituiva, infine, Controparte_1 contestando quando dedotto in ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “Autorizzare le parti
a fissare la propria residenza ovunque esse lo ritengano opportuno;
Disporre la restituzione degli affetti personali in proprietà dell'odierno resistente;
In ordine ai rapporti economico patrimoniali, stabilire che il Sig. , versi mensilmente, a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 maggiorenne, la somma di € 150, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T., così come, disporre che lo stesso contribuisca nella misura del 50%, per tutte le spese, di natura straordinaria, posto che, lo stesso, trovasi in regime di semilibertà in attesa di giudizio definitivo e pertanto, privo di alcun reddito così come di un lavoro stabile, giuste attestazione ISEE che si produce;
”.
Nel corso della prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e la causa veniva istruita con l'ascolto della figlia della coppia, e con le prove documentali Persona_1
offerte in comunicazione dalle parti.
Infine, all'udienza cartolare del 5.6.2024 le parti – per mezzo delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate – precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali
***
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dal fallimento del tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa del fallimento del rapporto coniugale e, in definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis è da ricondurre causalmente alle condotte violente poste in essere dal marito ai suoi danni durante l'ultimo periodo della convivenza matrimoniale (inizio 2020) ponendo, in primo luogo, a fondamento di tale domanda il decreto di fissazione dell'udienza preliminare relativa al processo instaurato nei confronti di CP_1
per effetto della querela formalizzata dalla ricorrente nel 2020 (Cfr. doc. n. 4, allegato
[...]
al ricorso).
Nonostante il collegio sia consapevole che costituisce principio pacifico, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la
4 intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 22294 del
7/8/2024; esprime, tra le altre, il medesimo principio di diritto: Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022), non può trascurarsi che la produzione documentale versata in atti dalla ricorrente è assolutamente inidonea a dimostrare che le violenze ascritte al marito siano la causa effettiva della crisi che ha determinato l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Depone, difatti, in senso contrario la stessa prospettazione offerta dall'odierna ricorrente, la quale ha affermato che la crisi coniugale sarebbe riconducibile alle vicende giudiziarie che hanno riguardato il resistente – ossia fatti indiscutibilmente anteriori alle condotte oggetto del procedimento penale avviato nei confronti del – e, d'altro canto, non appaiono utili al CP_1
fine di dimostrare la fondatezza della domanda di addebito le generiche dichiarazioni rese dalla figlia della coppia, , che si è limitata a riferire di maltrattamenti che sarebbero stati Persona_1 realizzati dal padre ai danni della madre senza, tuttavia, fornire un'adeguata contestualizzazione delle suddette condotte (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 31.5.2023: “ (…)noi non potevamo prenderli per paura dei maltrattamenti che ci sonno stati perché è pendente anche un processo penale per maltrattamenti”).
Tale fragile elemento emerso dall'istruttoria espletata non consente, quindi, di collocare nel tempo l'episodio riferito né – a fortiori – che tali condotte abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza tra le parti., sicché la domanda di addebito deve essere rigettata.
4. Domanda di mantenimento della figlia (Niscemi, 26.12.2001) Persona_1
Neppure può trovare accoglimento la domanda di prevedere a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia, , dovendosi Persona_1
ritenere che non sussistano elementi da cui desumere la permanenza degli obblighi di mantenimento gravanti sui genitori.
Infatti, sebbene in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n.
26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016) – posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice,
5 previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato – occorre rammentare che siffatto dovere viene, invero, meno solo con il raggiungimento da parte del figlio dell'autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa di quest'ultimo.
Tale principio è espressione del dovere di autoresponsabilità gravante sul figlio maggiorenne che è coessenziale alla funzione eminentemente educativa dell'obbligo gravante in capo al genitore di mantenere la prole anche dopo il raggiungimento della maggiore età – strumento che mira a garantire alla stessa adeguate opportunità di formazione professionale, auspicabilmente in linea con le aspirazioni e le inclinazioni naturali dei figli – che non può, tuttavia, tradursi in uno strumento di assistenzialismo endofamiliare, poiché ciò rischierebbe di trasmodare nella negazione stessa del fondamento di tale obbligo avente, peraltro, espresso rilievo costituzionale (art. 30 Cost.).
Nel caso di specie è, inoltre, opportuno rammentare che il genitore che agisce – per la prima volta – in giudizio nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, in conformità a quanto previsto dall'art. 2697 c.c. in materia di riparto dell'onere probatorio nel processo civile, ha l'onere di allegare il fatto costitutivo di tale diritto-obbligo, ossia la mancanza di indipendenza economica del figlio e il suo carattere incolpevole.
Va chiarito, difatti, che la mancanza di indipendenza economica del figlio maggiorenne costituisce condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto anche mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha comunque l'onere di introdurre nel processo (Cfr. Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del 22/6/2016).
Ciò premesso, parte ricorrente – nell'agire per ottenere dal resistente un contributo al mantenimento indiretto della figlia maggiorenne – si è limitata ad allegare la circostanza che la figlia – pur avendo conseguito il diploma – era in cerca di un'occupazione.
Tuttavia, dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale emerge che ha intrapreso un'attività lavorativa svolgendo le mansioni di bracciante agricolo Persona_1
(da aprile del 2022, con contratto a tempo determinato).
Tale circostanza è stata, invero, confermata dalla stessa figlia della coppia, la quale ha dichiarato di aver cercato – senza successo – lavoro nel settore della moda (e quindi coerente con i titoli di studio conseguiti), di aver avviato una brevissima esperienza in Olanda nonché di aver lavorato per circa 50 giorni lavorativi come bracciante e, durante i week-end, presso un ristorante per circa €
30,00 al giorno.
Risulta, quindi, evidente che tali elementi consentono di desumere un' acquisita capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro e di mantenersi in autonomia da parte di Per_1
6 con la conseguenza che devono ritenersi non più sussistenti i presupposti per riconoscere CP_1
in suo favore il diritto al mantenimento da parte dei genitori, sicché la relativa domanda formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
5. Domanda di restituzione avanzata da Controparte_1
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di restituzione dei propri effetti personali, avanzata dal resistente in comparsa di risposta e ciò poiché – anche a voler tacere sul carattere assolutamente generico della domanda – essa è priva di qualsivoglia supporto probatorio non avendo neppure articolato un mezzo di prova a sostegno della sua Controparte_1
fondatezza, motivo per il quale deve essere rigettata.
6. Spese del giudizio
Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo esito complessivo, determinato anche in ragione delle dichiarazioni spontaneamente rese in sede di udienza presidenziale – devono essere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.11.1980, e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Niscemi, in data 18.7.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 56 Parte II Serie A – anno 2000;
2) RIGETTA le domande di addebito avanzata dalla ricorrente;
3) RIGETTA la domanda di mantenimento in favore della figlia , avanzata dalla Persona_1
ricorrente;
4) RIGETTA la domanda di restituzione avanzata dal resistente in comparsa di risposta;
5) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
6) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
7