Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 26565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], n° 2.070, ap. 602, Bloco D, Bairro Coqueiros, CEP
88080-701 Florianópolis/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. residente Persona_1 C.F._2
in Desembargador Pedro Silva, n° 2.070, ap. 602, Bloco D, Bairro Coqueiros, CEP 88080-701
Florianópolis/SC – Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._3
Rua Linha Três Ribeirões, n° 1.100, B1, Bairro Bosque do Repouso, CEP 88803-594,
Criciúma/SC – Brasil,
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._4
Rua Giácomo Sônego Neto, n° 210 ap. 408, Bairro Pinheiro, CEP 88804-440 Criciúma/SC –
Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
residente in [...]dos Marimbaus, n° 639, Bairro Jurerê Internacional, CEP , C.F._6
Florianópolis/SC – Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._7
residente in [...], n° 810, ap. 701, Bairro Centro, CEP 88015-600,
Florianópolis/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_2
, nato in [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._8 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. residenti Persona_3 C.F._9
Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._10
residente in [...], n° 344, ap 801, Bairro Jardim América, CEP 89160-172,
Rio do Sul/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_4
, nato in [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._11 Parte_7
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._12
Alameda Bela Aliança, n° 344, ap 801, Bairro Jardim América, CEP 89160-172, Rio do Sul/SC
– Brasil, rappresentati e difesi dall'avv. SAITTA VALERIA e dall'avv. DE SIMONE RICCARDO, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il 22 aprile del 1951 Persona_5 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_5
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Seren del
Grappa, all'epoca della sua nascita era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco;
egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866.
Considerato infatti che egli si è sposato a Seren del Grappa il 12 dicembre del 1872 (cfr. doc
2), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del
Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace. La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “ Per_5
ato a Seren del Grappa (BL) il 22/04/1851 ed emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è
[...]
sposato con la sig.ra nel 1872 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come Persona_6
consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3). Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1879 il sig. (doc. 4). Dal matrimonio, nel 1913, tra Parte_8
il sig. e la sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1910 il sig. Parte_8 Persona_7 Persona_8
(doc. 6). Il sig. si sposava nel 1933 con la sig.ra (doc. 7) e Persona_8 Parte_9
procreavano nel 1947 la sig.ra (doc. 8).Quindi il sig. si univa Parte_10 Persona_8
in matrimonio nel 1933 con la sig.ra (doc. 9) e dalla loro unione nascevano Parte_11
nel 1948 il sig. (doc. 10) e nel 1954 la sig.ra (doc. Parte_12 Parte_13
11). La sig.ra si sposava nel 1973 con il sig. (doc. Parte_10 Persona_9
12) e dalla loro unione nasceva nel 1977 la sig.ra (doc. 13). Dall'unione Parte_14
tra la sig.ra e il sig. nasceva nel 2015 il sig. Parte_14 Persona_10 [...]
(doc. 14). Il sig. si sposava nel 1979 con la sig.ra Persona_11 Parte_12
(doc. 15) e procreavano nel 1981 il sig. (doc. 16) Parte_15 Parte_16
e nel 1984 la sig.ra (doc. 17).Quindi la sig.ra si univa in Parte_17 Parte_13
matrimonio nel 1978 con il sig. (doc. 18) e dalla loro unione nascevano nel Controparte_2
1979 il sig. (doc. 19), nel 1981 il sig. e nel 1988 il sig. Parte_4 Pt_5 [...]
(doc. 21). Il sig. si sposava nel 2010 con la sig.ra Parte_6 Parte_5
(doc. 22) e dalla loro unione nascevano nel 2014 il sig. Persona_12
(doc. 23) e nel 2018 il sig. (doc. 24). Persona_3 Persona_2
Dal matrimonio nel 2018 tra il sig. e la sig.ra Parte_6 Parte_18
(doc. 25) nascevano nel 2021 il sig. (doc. 26) e nel
[...] Parte_7
2024 il sig. (doc. 27). “ Persona_4
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1,4,6,8,10,11,13,14,16,17,19,20,21,23,24,26,27)
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da Parte_10
(generata da la quale ha contratto matrimonio con in data Persona_8 Persona_9
21/7/1973 (cfr. doc.12 ) e collateralmente un passaggio per linea materna da Parte_13
(generata da la quale ha contrato matrimonio con in data 7 Persona_8 Controparte_2
gennaio 1978 (cfr. doc. 18). Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con riferimento al punto spese si osserva che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'autorità giudiziaria (cfr docc. Da 41 a 51).
Questo giudice condivide quanto rilevato dal Tribunale di Firenze nella Sentenza n. 2813/2023 del 04-10-2023 pronunciata in analoga fattispecie. L'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare con le conseguenti difficoltà organizzative, neppure rappresentate in causa dalla contumace amministrazione intimata, non giustifica la compensazione delle spese di lite poiché la valutazione alla base della decisione in punto spese di lite non ha ad oggetto la colpevolezza dell'Amministrazione ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato.
In tale contesto occorre considerare che solo il ricorso all'autorità giudiziaria ha permesso ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio.
La considerazione della rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici, in assenza di valutazioni che solo l'Amministrazione poteva prospettare circa l'entità, la natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi e gli interventi per porvi rimedio, non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'amministrazione in assenza di forme di comunicazione ed informazioni specifiche all'istante sullo stato del procedimento. Diversamente opinando, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata (cfr. Cons.
St. Sez. III n. 3682/2014).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per avere dovuto agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
Alla stregua di tali considerazioni, le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione intimata. I compensi possono essere liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile - complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26565/2024 , promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], n° 2.070, ap. 602, Bloco D, Bairro Coqueiros, CEP
88080-701 Florianópolis/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore
[...]
, nato in [...] il [...], C.F. residente Persona_1 C.F._2
in Desembargador Pedro Silva, n° 2.070, ap. 602, Bloco D, Bairro Coqueiros, CEP 88080-701
Florianópolis/SC – Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._3
Rua Linha Três Ribeirões, n° 1.100, B1, Bairro Bosque do Repouso, CEP 88803-594,
Criciúma/SC – Brasil,
, nata in [...] il [...], C.F. , residente in Parte_3 C.F._4
Rua Giácomo Sônego Neto, n° 210 ap. 408, Bairro Pinheiro, CEP 88804-440 Criciúma/SC –
Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
residente in [...]dos Marimbaus, n° 639, Bairro Jurerê Internacional, CEP , C.F._6
Florianópolis/SC – Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._7
residente in [...], n° 810, ap. 701, Bairro Centro, CEP 88015-600,
Florianópolis/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_2
, nato in [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._8 [...] [...] 4, C.F. residenti Persona_3 C.F._9
in Rua Almirante Lamego, n° 810, ap. 701, Bairro Centro, CEP 88015-600, Florianópolis/SC –
Brasil,
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._10
residente in [...], n° 344, ap 801, Bairro Jardim América, CEP 89160-172,
Rio do Sul/SC – Brasil, che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori Persona_4
, nato in [...] il [...], C.F. , e
[...] C.F._11 Parte_7
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in
[...] C.F._12
Alameda Bela Aliança, n° 344, ap 801, Bairro Jardim América, CEP 89160-172, Rio do Sul/SC
– Brasil, contro , con l'intervento del P.M., definitivamente Controparte_1
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere ai ricorrenti le spese di lite del presente Controparte_1
giudizio che liquida in 1453,00 per compensi oltre 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo