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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Basile
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20/07/2021 il ricorrente, premettendo di aver ottenuto con sentenza del 27.11.2019, in sede di accertamento dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 5.5.1993 nei confronti del proprio datore di lavoro fallito, chiedeva al
Tribunale di Taranto in funzione del Giudice del lavoro, di condannare l' alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva dal 05.05.1993 al 31.12.1998.
Si è costituito l' , eccependo la prescrizione quinquennale della CP_1 contribuzione rivendicata. La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 11 FEBBRAIO Pt_2 Pt_2
2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
La domanda è infondata e, conseguentemente, non può essere accolta.
Sul punto occorre rilevare che il legislatore ha apprestato strumenti per ovviare all' omissione contributiva posta in essere dall'azienda fallita, e lo ha fatto, in un primo tempo con la L. n. 153 del 1969, il cui art. 39 recitava "Nei casi di fallimento.... allorchè si verifichino omissioni contributive nell'AG., è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento, dalle riserve delle rispettive gestioni".
Questa disposizione consentiva quindi, nei casi di omissione contributiva di azienda fallita, l'accreditamento, da parte dell' dei contributi non versati, CP_1 purché non fossero prescritti.
Maggior tutela è stata, però, approntata dal D.lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, atteso che la garanzia prevista dalla precedente legge è stata estesa anche ai contributi prescritti (cfr. Corte appello
Bari, 31/01/2020, n.211).
L'art. 3 del decreto legislativo citato prevede infatti che: “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito
a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti. 2.
Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi
l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta. 4
La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La norma appresta quindi una forma di tutela nei casi di omissioni contributive perpetrate da imprese dichiarate fallite (ovvero dichiarate in crisi ai sensi dell'art. 39) e, dunque, concreta una specificazione del principio di automatismo delle prestazioni.
Per integrare la fattispecie assicurativa, è necessario provare 1) la sussistenza di una prestazione lavorativa in regime di subordinazione fornendo all'istituto documenti con data certa;
2) che, nel corso della stessa, vi siano state omissioni, totali o parziali, nel versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria;
3) che, infine, l'impresa sia stata dichiarata fallita o dichiarata in crisi.
Tuttavia, da un punto di vista squisitamente procedurale, laddove la norma specifica “a condizione che … il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate”, ritiene il Tribunale che essa richieda che il lavoratore insinuatosi la passivo abbia presentato apposita domanda alla curatela per la regolarizzazione contributiva.
Difatti, atteso che la regolarizzazione contributiva serve a garantire che il lavoratore possa beneficiare delle prestazioni previdenziali (pensione, malattia, etc) anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi durante il rapporto di lavoro, la curatela, chiamata a gestire i beni del fallito, può (e deve) essere coinvolta in questo processo al fine di consentire al lavoratore di vedersi riconosciuti i contributi dovuti.
E tale necessità della previa e specifica richiesta di regolarizzazione contributiva alla curatela si giustifica proprio con lo scopo, previsto legislativamente, di consentire un'azione di regresso dell' per il recupero dei CP_1 contributi previdenziali (cfr. sul punto Cass. Nr 17310/2005; Cass: nr
1726/2008).
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha chiarito che affinché il lavoratore possa agire in un autonomo giudizio per la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva in caso di fallimento del datore di CP_1 lavoro, è necessario che questi abbia previamente avanzato una specifica domanda alla curatela del fallimento per il riconoscimento della regolarizzazione contributiva (cfr. Cass nr 12891/2011; nr 17378/2013).
Spetterà poi alla curatela, esaminare tale domanda e qualora la ritenesse legittima, provvedere alla regolarizzazione contributiva.
Dopo che la curatela avrà provveduto alla regolarizzazione contributiva se necessario l' potrà procedere ad azione di regresso, sulla base di quanto è CP_1 stato riconosciuto al lavoratore.
Pertanto se il lavoratore non ha presentato richiesta alla curatela del fallimento, secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, che il tribunale ritiene condivisibile, non potrà agire autonomamente per ottenere la regolarizzazione contributiva direttamente nei confronti di (cfr. Cass. Nr CP_1
26656/2015).
Riportando siffatte considerazioni al caso concreto, si rileva che non ricorrono i presupposti per l'operatività della invocata disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs.
80/92 non avendo parte ricorrente avanzato specifica domanda nei modi suddetti e dunque non avendo esteso il giudizio sullo stato passivo anche all' (cfr. CP_1 decreto della terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto, in atti).
Da tanto discende l'inoperatività della norma più favorevole ex art 3 del d.lgs.
80/92 e l'applicabilità della ordinaria disciplina di cui alla legge 335/1995 con le conseguenti preclusioni in termini di prescrizione.
Le spese, in applicazione del disposto dell'art 152 disp. Att. C.p.c. sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite
Taranto, 9 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Basile
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20/07/2021 il ricorrente, premettendo di aver ottenuto con sentenza del 27.11.2019, in sede di accertamento dello stato passivo, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dal 5.5.1993 nei confronti del proprio datore di lavoro fallito, chiedeva al
Tribunale di Taranto in funzione del Giudice del lavoro, di condannare l' alla CP_1 regolarizzazione della posizione contributiva dal 05.05.1993 al 31.12.1998.
Si è costituito l' , eccependo la prescrizione quinquennale della CP_1 contribuzione rivendicata. La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. 11 FEBBRAIO Pt_2 Pt_2
2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione, in ordine al principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_2
La domanda è infondata e, conseguentemente, non può essere accolta.
Sul punto occorre rilevare che il legislatore ha apprestato strumenti per ovviare all' omissione contributiva posta in essere dall'azienda fallita, e lo ha fatto, in un primo tempo con la L. n. 153 del 1969, il cui art. 39 recitava "Nei casi di fallimento.... allorchè si verifichino omissioni contributive nell'AG., è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento, dalle riserve delle rispettive gestioni".
Questa disposizione consentiva quindi, nei casi di omissione contributiva di azienda fallita, l'accreditamento, da parte dell' dei contributi non versati, CP_1 purché non fossero prescritti.
Maggior tutela è stata, però, approntata dal D.lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, atteso che la garanzia prevista dalla precedente legge è stata estesa anche ai contributi prescritti (cfr. Corte appello
Bari, 31/01/2020, n.211).
L'art. 3 del decreto legislativo citato prevede infatti che: “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all'art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito
a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti. 2.
Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore è tenuto a fornire all'istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi
l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
3. L'istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta. 4
La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La norma appresta quindi una forma di tutela nei casi di omissioni contributive perpetrate da imprese dichiarate fallite (ovvero dichiarate in crisi ai sensi dell'art. 39) e, dunque, concreta una specificazione del principio di automatismo delle prestazioni.
Per integrare la fattispecie assicurativa, è necessario provare 1) la sussistenza di una prestazione lavorativa in regime di subordinazione fornendo all'istituto documenti con data certa;
2) che, nel corso della stessa, vi siano state omissioni, totali o parziali, nel versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria;
3) che, infine, l'impresa sia stata dichiarata fallita o dichiarata in crisi.
Tuttavia, da un punto di vista squisitamente procedurale, laddove la norma specifica “a condizione che … il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate”, ritiene il Tribunale che essa richieda che il lavoratore insinuatosi la passivo abbia presentato apposita domanda alla curatela per la regolarizzazione contributiva.
Difatti, atteso che la regolarizzazione contributiva serve a garantire che il lavoratore possa beneficiare delle prestazioni previdenziali (pensione, malattia, etc) anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi durante il rapporto di lavoro, la curatela, chiamata a gestire i beni del fallito, può (e deve) essere coinvolta in questo processo al fine di consentire al lavoratore di vedersi riconosciuti i contributi dovuti.
E tale necessità della previa e specifica richiesta di regolarizzazione contributiva alla curatela si giustifica proprio con lo scopo, previsto legislativamente, di consentire un'azione di regresso dell' per il recupero dei CP_1 contributi previdenziali (cfr. sul punto Cass. Nr 17310/2005; Cass: nr
1726/2008).
Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha chiarito che affinché il lavoratore possa agire in un autonomo giudizio per la condanna dell' alla regolarizzazione contributiva in caso di fallimento del datore di CP_1 lavoro, è necessario che questi abbia previamente avanzato una specifica domanda alla curatela del fallimento per il riconoscimento della regolarizzazione contributiva (cfr. Cass nr 12891/2011; nr 17378/2013).
Spetterà poi alla curatela, esaminare tale domanda e qualora la ritenesse legittima, provvedere alla regolarizzazione contributiva.
Dopo che la curatela avrà provveduto alla regolarizzazione contributiva se necessario l' potrà procedere ad azione di regresso, sulla base di quanto è CP_1 stato riconosciuto al lavoratore.
Pertanto se il lavoratore non ha presentato richiesta alla curatela del fallimento, secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, che il tribunale ritiene condivisibile, non potrà agire autonomamente per ottenere la regolarizzazione contributiva direttamente nei confronti di (cfr. Cass. Nr CP_1
26656/2015).
Riportando siffatte considerazioni al caso concreto, si rileva che non ricorrono i presupposti per l'operatività della invocata disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs.
80/92 non avendo parte ricorrente avanzato specifica domanda nei modi suddetti e dunque non avendo esteso il giudizio sullo stato passivo anche all' (cfr. CP_1 decreto della terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto, in atti).
Da tanto discende l'inoperatività della norma più favorevole ex art 3 del d.lgs.
80/92 e l'applicabilità della ordinaria disciplina di cui alla legge 335/1995 con le conseguenti preclusioni in termini di prescrizione.
Le spese, in applicazione del disposto dell'art 152 disp. Att. C.p.c. sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite
Taranto, 9 aprile 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)