Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1753
Articolo 1
Versione
23 gennaio 1963
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 545 e 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1963