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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Tribunale di Verona , Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 4242 /2024 R.G. promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. ZATACHETTO DANIELA Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. DE STROBEL GABRIELLA e l'avv. PICOTTI CP_1
LORENZO ( ) VIA SANTA CHIARA 37129 VERONA;
C.F._1
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Verona
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa rimessa al collegio all'udienza del 20/3/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 24/4/2025
Conclusioni di parte ricorrente
Come in atti
Conclusioni di parte convenuta
Come in atti 2
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è
intervenuta separazione con 18.07.22 i coniugi sottoscrivevano un accordo di negoziazione assistita del 18/7/2022 e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Poiché la causa deve proseguire per l'istruttoria sulle restanti questioni,
va rimessa davanti all'istruttore per il prosieguo.
Le spese di lite saranno regolamentate in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, sez. I^ civ, non definitivamente pronunciando,
così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 10/06/2006 in GREZZANA - VR da e Parte_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune CP_1
di GREZZANA - VR (Parte II – serie A -n° 20 dell'anno 2006);
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
3) rimette la causa nel ruolo con separata ordinanza.
Verona, 24/04/2025
2 La Presidente est.
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