Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
Art. 39.
Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamita' naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorche' si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.
I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sara' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.
Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonche' quelle relative alle penalita' previste per le suddette omissioni.
Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamita' naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorche' si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.
I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sara' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.
Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonche' quelle relative alle penalita' previste per le suddette omissioni.
Commentari • 3
- 1. Contributi non versati e intervenuta prescrizione: il lavoratore può chiedere la rendita vitaliziaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2023 · 13.514575
Giurisprudenza • 154
- 1. Trib. Trani, sentenza 24/05/2022, n. 1063Provvedimento: […] 2 Nel caso di specie risulta attivata anche la specifica azione prevista dall'art. 39 della legge n. 153/1969 che prevede l'accredito da parte dell' CP_1 dei contributi non prescritti ed omessi da un datore di lavoro fallito.Leggi di più...
- prescrizione contributiva·
- improponibilità domanda·
- art. 54 l. 88/1989·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- certificazione posizione previdenziale·
- art. 39 legge n. 153/1969·
- accredito contributi previdenziali·
- diritto soggettivo previdenziale·
- fallimento datore di lavoro·
- Fondo di garanzia