Articolo 39 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 maggio 1969
Art. 39.
Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamita' naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorche' si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni.
I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sara' determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi.
Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonche' quelle relative alle penalita' previste per le suddette omissioni.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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