Sentenza 20 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2003, n. 17674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17674 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
I T T I R I D E I L L O B E N O I Z A R R.G.N. 6907/02 T S I 1 76 74103 G E R A D E T CA N 17/4/03 E S Cron. 35282 E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. IU MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Corte dei Conti/Dipendenti pubblici/ Responsabilità amministrativa/Ente ORDINANZA diverso da quello di appartenenza/ oiurisdizione sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto da: PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti n. 25, presso la Procura IU LE * 404 03 Generale della Corte dei Conti;
- ricorrente -
contro
RT MI e NO OS, elettivamente - domiciliati, in Roma, Via U. BASSI n. 3, presso l'avv. Ennio Mazzocco, unitamente all'avv. Antonio Pancallo, che li rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
CO US;
- intimato -
nel giudizio di responsabilità n. 623/R pendente presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia. Letti gli atti;
Udita, nella camera di consiglio del 17 aprile 2003, la relazione del dott. IU LE;
Lette le requisitorie del P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. こ IU LE 2 Ritenuto in fatto Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Puglia 1 - conveniva in giudizio presso la Sezione giurisdizionale di detta Corte i signori Umberto MM, Damiano SC e Nicola F Lusso, tutti dipendenti dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto, esponendo che presso il Tribunale di Taranto era pendente un processo penale a carico delle persone sopra indicate, cui veniva addebitato di aver consentito negli anni 1991 e 1992, in cambio di denaro, che diverse persone figurassero fittiziamente alle dipendenze di imprese agricole e potessero conseguire prestazioni previdenziali da parte dell'INPS senza che fossero stati assolti i rispettivi obblighi contributivi da parte di coloro che apparivano quali datori di lavoro;
che il danno patrimoniale arrecato all'INPS era stimabile in L. 2.277.488.000; che i convenuti dovevano ritenersi legati all'INPS da un rapporto di servizio, sufficiente a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti, posto: ° che detto Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro;
IU Ma 3 о che gli accertamenti effettuati dagli uffici periferici del Ministero ai fini della compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti costituiscono titolo per il conseguimento delle prestazioni previdenziali F e per il versamento dei relativi contributi;
che i molteplici poteri d'intervento attribuiti al Ministero del lavoro della previdenza sociale sull'assetto organizzativo dell'INPS (nomina del Presidente, designazione di un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, nomina del direttore generale etc.) evidenzierebbero l'esistenza di un rapporto di immedesimazione organica e quasi di identità tra le due strutture;
da tali condotte delittuose era derivato, per che l'Amministrazione di “appartenenza" (il Ministero del lavoro), anche un danno non patrimoniale stimabile in L. 100.000.000, in considerazione del grave pregiudizio arrecato alla sua immagine e al suo prestigio. Tanto premesso, il Procuratore chiedeva la condanna dei convenuti, entro i limiti segnati dall'incidenza causale delle rispettive condotte, al risarcimento: IU LEIU LE • del danno patrimoniale arrecato all'INPS, nella misura sopra indicata di L. 2.277.488.000; del danno non patrimoniale subito dal Ministero del lavoro, nella misura di L. 100.000.000; -ȧ1.1 In precedenza, con ricorso depositato il 20 dicembre 1999, il Procuratore regionale aveva chiesto, ai sensi dell'art. 5, secondo, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, il sequestro conservativo ante causam dei beni degli incolpati fino a concorrenza della somma sopra indicata. Il sequestro era stato autorizzato, ma il giudice designato ai sensi del terzo comma dello stesso d.l. 453/93 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul rilievo che la pretesa risarcitoria aveva ad oggetto danni riferibili ad un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza per fatti commessi prima del 15 gennaio 1994, data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 1.2 Il reclamo proposto ai sensi ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. era stato respinto dal Collegio, che aveva conseguentemente revocato la misura cautelare.
2- Quindi, con ricorso notificato il 18 febbraio 2002, il Procuratore regionale della Corte dei conti ha proposto regolamento preventivo IU Mo 5 di giurisdizione assumendo, sulla base degli argomenti già prospettati nella fase di merito, la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti. Il MM e il SC si oppongono all'accoglimento dell'istanza di regolamento, deducendo che la sua infondatezza era evidente, dell'INPS rispetto all'ente didata l'indiscutibile "alterità" appartenenza dei convenuti. I controricorrenti chiedono, pertanto, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. Considerato in diritto 3 La pretesa risarcitoria avanzata nel giudizio di merito dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia si articola in due diverse domande, aventi ad oggetto, rispettivamente, il risarcimento dei danni che l'INPS, sul piano patrimoniale, e il Ministero del lavoro, su quello non patrimoniale, avrebbero subito a causa dell'illecita attività dei convenuti che, nei modi e nei tempi precisati in narrativa, avrebbero fatto figurare quali dipendenti di aziende agricole persone che, in realtà, non si trovavano in detta situazione. IU LE 6 Secondo la ricorrente, la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile sarebbe indubbia, posto: che i convenuti (legati al Ministero del lavoro da un formale rapporto d'impiego, quali pubblici dipendenti in servizio presso l'Ufficio del lavoro di Mesagne, ovvero da un più generico rapporto di servizio, quali componenti della locale Commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura) erano investiti dell'esercizio di funzioni pubbliche ed erano incardinati nell'apparato organizzativo di quella Amministrazione statale;
che il danno patrimoniale, derivato dalle esecuzione di • prestazioni previdenziali in favore di soggetti solo apparentemente legittimate, era stato arrecato ad un ente (l'INPS) che, sia pur distinto dalle Amministrazioni statali, era tuttavia ad esse strettamente legato sul piano funzionale e strutturale;
che il danno non patrimoniale, dovuto alla perdita di prestigio e • dell'immagine, era stato subito dallaal detrimento Amministrazione statale (il Ministero del Lavoro) nel cui ambito i convenuti avevano operato. IU M my 4- Le decisioni adottate in sede cautelare, delle quali si è dato conto in narrativa, non incidono sull'ammissibilità del regolamento di giurisdizione, dal momento che i provvedimenti adottati in tale fase non sono assimilabili a quelli prefigurati dall'art. 41, primo comma, c.p.c., anche quando, come nel caso di specie, la loro pronuncia abbia comportato la risoluzione di una questione attinente alla giurisdizione (Cass., sez. un. 17 luglio 2001, n. 9650; 3 giugno 2002, n. 8019; 30 marzo 2003, n. 3144). Può quindi passarsi alla verifica della fondatezza del ricorso. -5 I fatti sui quali si fonda la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale della Corte dei conti risalgono agli anni 1991- 1993 e, quindi, ad epoca antecedente all'entrata in vigore (15 gennaio 1994) dell'art. 1, quarto comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificato dall'art. 3, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, che ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti anche ai giudizi di responsabilità degli amministratori e dipendenti pubblici per danni cagionati "ad amministratori o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza* (retro, § 1). Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima norma, il riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti trovava il IU LE 8 suo imprescindibile presupposto nell'esistenza di un "rapporto di servizio tra il danneggiante e la pubblica amministrazione danneggiata, e quindi di una "speciale relazione” tra di essi che, pur non assumendo necessariamente la configurazione di un rapporto di impiego o di lavoro subordinato, postulava l'inserimento del danneggiante nell'apparato organizzativo dell'amministrazione danneggiata e il suo assoggettamento a particolari vincoli, diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività esercitata ai fini istituzionali di detta amministrazione (Cass., sez. un. 28 dicembre 2001, n. 16216; 27 novembre 2002, n. 16829; 13 gennaio 2003, n. 340). ->
5.1 La sussistenza di un "rapporto di servizio", nel senso appena precisato, tra i convenuti e il Ministero del lavoro non è messa in discussione e non è comunque revocabile in dubbio, essendo tali soggetti dipendenti dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto e, quindi, di una struttura periferica del Ministero.
5.2. Deve invece negarsi, contrariamente a quel che si assume nel ricorso(retro, § 1), che tali soggetti fossero legati da un rapporto di servizio con l'INPS. Invero, il distinto rilievo soggettivo di tale ente (espressamente qualificato quale ente pubblico erogatore di servizi", sottoposto a vigilanza del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro: art. 1, legge 9 marzo IU LE 9 1989, n. 88) e la sua autonomia finanziaria, operativa e gestionale (art. 20, 1. 89/89, cit.) escludono che la sua struttura organizzativa e il suo patrimonio possano essere considerate parte integrante di quella del Ministero. Il danno patrimoniale che, secondo le prospettazioni della Procura regionale delle Corte dei Conti, l'INPS avrebbe subito a causa del comportamento dei resistenti e degli intimati costituisce, pertanto, un danno arrecato ad ente diverso da quello di appartenenza e, quindi, un danno il cui accertamento sfugge alla giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile (art. 1, quarto comma, 1. 20/94, così come modificato dall'art. 3, d.l. 543/96, convertito in 1. essendo riconducibile a comportamenti anteriori639/96), all'entrata in vigore di tale disposizione.
5.3 Va, per contro, riconosciuta la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale che, sempre in base alle prospettazioni della Procura regionale sarebbe stato risentito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la lesione della sua immagine e del suo prestigio, dal momento che, come si è già posto in rilievo, l'esistenza di un rapporto di servizio tra i soggetti nei cui confronti è IU LE 10 stata azionata la pretesa risarcitoria e tale dicastero non è revocabile in dubbio. Questa Corte ha invero statuito, in reiterate occasioni, che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche l'azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all'immagine dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass., sez. un., 2 aprile 1993, n. 3970; 23 giugno 1997, n. 5668; 25 ottobre 1999, n. 744/SU; 4 aprile 2000, n. 98/SU; 8 maggio 2001, n. 179). E da tale orientamento, la cui validità non è del resto contestata dai controricorrenti, non vi è motivo di discostarsi.
6 - In conclusione, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti deve essere dichiarato solo in relazione alla domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale risentito dall'INPS, dovendosi ritenere che, essendo tale danno riconducibile a "fatti* risalenti ad epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 61 n.20/94, la giurisdizione spetti al giudice ordinario. Gius LE 11 Resta invece ferma, per le ragioni indicate nel precedente paragrafo, la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno "non patrimoniale" arrecato dai convenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, tenuto conto della veste di parte solo “formale" assunta dalla ricorrente nel presente giudizio. P.T.M. La Corte di cassazione, pronunciando sull'istanza di regolamento R Jall ricorso proposta Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2003. Il Presidente IL CANCELLIERECT mbattista Giova Depositata in Cancelleria : 20 NOV. 2003 VILLIERE C1 Giovanni Giambattista IU LE 12