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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 9942 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. Angelina Vagliviello, presso il cui Parte_1
studio elett.te domicilia in Cesa (CE), alla via Jommelli 1
-appellante-
e in persona del Sindaco, suo legale rapp.te p.t., Controparte_1
rapp.to e difeso, dall'avv. Giuseppe Montano, presso il cui studio elett.te domicilia in Carinola (CE), alla via Tenente Budetti n. 2
-appellato-
OGGETTO: appello sentenza n. 280/2017 GdP di Sessa Aurunca dep. 30.03.2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare
1 IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra promuoveva Pt_1
appello avverso la sentenza in oggetto, con cui il GdP di Sessa Aurunca aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni per insidia stradale. In particolare, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per erronea valutazione dei mezzi istruttori.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, la tardività della CP_1 costituzione dell'appellante e l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 28.06.2023 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con provvedimento del 27.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per necessità di espletamento di ctu medico legale e con il medesimo provvedimento veniva formulata proposta transattiva.
Non avendo il aderito alla proposta transattiva giudiziale, si procedeva al CP_1 conferimento dell'incarico peritale.
Espletata la ctu, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, previa concessione di nuovi termini ex art. 190 cpc
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue
Innanzitutto, appare destituita di fondamento l'eccezione di tardività sollevata dal tenuto conto che la data di scadenza del termine di costituzione per CP_1
l'appellante, che lo stesso indica nel 05.11.2017, ricadeva di domenica, CP_1
per cui la scadenza doveva ritenersi differita al primo giorno feriale utile, ossia al
06.11.2017, data in cui vi fu la costituzione.
Appare destituita di fondamento anche l'eccezione di inammissibilità sollevata per violazione dell'art. 342 cpc, in quanto si ritiene che parte appellante abbia ben individuato le parti della sentenza che ha inteso censurare. Sul punto, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, qualora l'atto d'appello
2 denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello,
l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, per cui l'appello va ritenuto valido ed ammissibile.
Rigettate le eccezioni preliminari, appare opportuno, innanzitutto, sintetizzare i termini della vicenda: la sig.ra aveva citato in giudizio il Parte_1
innanzi al GdP di Sessa Aurunca, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni, conseguenti alle lesioni che avrebbe riportato in seguito alla caduta occorsale in data 25.08.2012. In particolare, parte appellante rappresentava che in tale giorno, intorno alle ore 11.00, stava passeggiando, in compagnia della figlia e del genero, in via Masaccio, nel Comune di e nel CP_1
mentre si aggirava tra le bancarelle del mercato settimanale, sarebbe inciampata su un pezzo di ferro circolare che fuoriusciva dal manto stradale di circa 5-8 cm, cadendo a terra e riportando le lesioni che le venivano refertate nell'immediatezza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sessa Aurunca.
Ciò precisato, il motivo di gravame fatto valere, ossia l'errata applicazione del principio di valutazione delle prove, appare fondato, in quanto il giudice di prime cure, nonostante i testi escussi abbiano confermato la dinamica rappresentata dall'attrice, ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo le deposizioni dei testi inidonee a suffragarla sia perché i testi sarebbero inattendibili in virtù del legame di parentela con la parte attrice sia perché le loro dichiarazioni sarebbero contraddette da altre risultanze.
In realtà, con riguardo all'inattendibilità dei testi, la giurisprudenza di legittimità
è pacifica nel ritenere che <In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli
3 non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.>> (Cass.
Sez. 1, Ord. n. 6001 del 28/02/2023).
Per quanto riguarda invece le contraddizioni con “le altre risultanze”, non si ravvede alcuna contraddizione: il GdP ha errato nel ritenere che il sinistro non sia stato denunciato nell'immediatezza, in quanto risulta allegata al fascicolo attoreo di primo grado la denuncia sporta alla municipale (all. 2); il fatto che in sede di pronto soccorso la sig.ra abbia parlato di “caduta accidentale” non assume Pt_1 alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione della riconducibilità del sinistro all'insidia asserita, ben potendo tale termine significare che la caduta non era imputabile a soggetti terzi;
infine, con riguardo alla contraddizione con lo stato dei luoghi che emergerebbe dalla relazione della polizia municipale, prodotta nel corso del giudizio di primo grado, non può non evidenziarsi che la relazione de qua risulta redatta a distanza di circa tre anni dai fatti denunciati, per cui non è possibile dare rilievo al suo contenuto, ben potendo essere mutato lo stato dei luoghi rispetto all'epoca dei fatti.
Pertanto, non ravvedendo motivi di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi né contraddizioni con le altre risultanze probatorie, può ritenersi provato il fatto costitutivo della domanda, ossia che la sig.ra è caduta Pt_1
inciampando in uno spuntone di ferro che fuoriusciva dal manto stradale, spuntone non segnalato e non visibile, come dichiarato dai testi escussi.
Si ritiene altresì provato il nesso di causalità tra l'insidia e le lesioni refertate, infatti il ctu nominato, dott.ssa , sul punto riferiva: “I presenti Persona_1
accertamenti medico legali, unitamente alla documentazione sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito dell'evento lesivo del
25.08.2012 la (di anni 71 all'epoca dei fatti) ebbe a riportare Parte_1
una frattura della falange prossimale del V dito della mano destra trattata conservativamente in destrimane. Le modalità di produzioni delle suddette lesioni appaiono compatibili con le dichiarazioni di anamnesi e con quanto evinto dagli atti di causa. Sono stati, infatti, soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità (cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa,
4 della continuità nella seriazione dei fenomeni) tra evento traumatico e lesione riportate, di cui v'è evidenziazione clinico-obiettiva”.
Inquadrata la responsabilità del in relazione ai fatti di causa, nell'ambito CP_1 dell'art. 2051 c.c., sarebbe stato onere dell'ente dimostrare la riconducibilità della caduta della sig.ra al caso fortuito, ma si ritiene che tale onere non sia Pt_1
stato assolto. Infatti, non emergono elementi da cui poter evincere una condotta imprudente da parte della idonea ad assumere efficacia causale, anche Pt_1
solo concorrente, nella causazione del sinistro.
Dovendo pertanto ritenersi provata, in accoglimento del motivo di appello, la responsabilità del per la caduta occorsa alla sig.ra , bisogna CP_1 Pt_1
passare alla quantificazione dei danni.
Con riguardo alle lesioni personali, si ritiene di poter far riferimento ai postumi accertati dal ctu medico-legale, non ravvedendo motivi per discostarsene, tra l'altro non risultano nemmeno sollevate osservazioni dalle parti. Sul punto la dott.ssa riferiva, in merito al danno permanente: “La presenta esiti Per_1 Pt_1
anatomo funzionali di frattura della falange prossimale del V dito in destrimane con subanchilosi articolare e ipovalidità della pinza e incompleta chiusura a pugno della mano. Per quanto attiene il danno biologico (inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sè e per sè considerata) - tenuto conto delle percentuali previste dalle percentuali orientative su riportate nonché delle più recenti linee guida della SIMLA, può essere quantificato nella misura del 5% (cinque per cento)”; in merito al danno temporaneo, invece: “la malattia ha avuto una durata complessiva di 100 giorni, ripartibili in giorni 25
(venticinque) giorni di Invalidità Temporanea Totale;
giorni 35 (trentacinque) di
Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%), giorni 40 (trenta) di
Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 25%), quale sintesi di periodo più lungo a scalare”.
Pertanto, considerando l'età del danneggiato al tempo del sinistro (anni 71), tenendo conto di un danno biologico del 5% e di un'invalidità temporanea totale pari a 25 giorni e parziale al 50% pari a 35 gg e al 25% pari ad ulteriori 40 gg, dovrebbe liquidarsi alla sig.ra , a titolo di danno non patrimoniale, la Pt_1
5 complessiva somma di € 7837,90 (di cui € 4937,80 per danno permanente ed €
2900,10 per danno temporaneo).
Si precisa che la suddetta quantificazione non tiene conto del danno morale, giacché l'attore non ha né allegato né provato la presenza di un danno morale;
così come non si è applicato alcun aumento a titolo di personalizzazione, in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019) e nel caso in esame nulla è stato provato e ancor prima dedotto, in merito alla presenza di aspetti che possano rivestire caratteri di peculiarità, tali da motivare una personalizzazione in aumento.
Al danno non patrimoniale andrebbe aggiunto quello patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal ctu, ammontanti ad € 6,00.
Considerato che la somma complessivamente dovuta rappresenta un debito di valore, diretto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, dovrebbe essere riconosciuto all'attrice, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 17.02.95 n. 1712; Cass. S.U.
10.09.98 n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Da qui la necessità di compensare, in base ad un principio generale di equità, con
6 l'attribuzione di interessi il ritardato conseguimento. Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi non la somma liquidata per il capitale definitivamente rivalutata, ma la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (13.04.2013) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, facendo riferimento al tasso legale, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Ritenuto, tuttavia, che, trattandosi di un appello, la somma da liquidare concretamente debba essere comunque ricompresa nella competenza per valore del giudice di pace, competenza che all'epoca dell'instaurazione del giudizio di prime cure era ricompresa, per le cause aventi ad oggetto beni mobili, in €
5.000,00, non potrà essere liquidata una somma maggiore.
Si precisa che la somma dovuta a titolo di rivalutazione e di interessi compensativi dovrà essere ricompresa, ex art. 10 cpc, nel limite di valore, cioè nelle € 5.000,00 (Cass. Sez. 3, Sent. n. 4994 del 26/02/2008).
In riferimento alle spese di lite, si seguirà la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e saranno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della domanda (€ 5000,00) e dell'attività espletata.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico del soccombente, CP_1
con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa di appello in oggetto, così provvede:
-accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata del GdP di Sessa
Aurunca n. 280/17 dichiara la responsabilità del ex art. 2051 Controparte_1
c.c. per le lesioni subite dalla sig.ra in occasione della caduta oggetto di Pt_1 causa e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante, della complessiva somma di € 5.000,00 comprensiva di interessi compensativi e rivalutazione, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
7 -condanna altresì il al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € Pt_1
646,50 per esborsi (di cui € 264,00 per il primo grado ed € 382,50 per l'appello) ed € 3817,00 per compensi (di cui € 1265,00 per il primo grado ed € 2552,00 per l'appello), oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
-pone definitivamente a carico di parte appellata le spese della ctu medico legale, così come già liquidate e con eventuali oneri restitutori
Così deciso il 15/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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