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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6103/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Parte_1
Vincenza Maccora, domiciliato per la carica in , Piazza S. Pt_1
Teodoro n.1, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
rilasciata su foglio separato, dall'avv. Angelo Giacobbe.
attore opponente -
CONTRO
Controparte_1
(di seguito
[...] Controparte_2
, con sede in Via S. Paolo ex Palazzo I.A.I. s.n.c. –
[...] CP_1
C.F. – in persona del Vice Prefetto Dott. , P.IVA_2 CP_3
nella qualità di Commissario Straordinario della Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Natoli.
[...]
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
Pag.1 di 7 Tribunale di Messina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 889/2015 emesso dal Tribunale di Messina in data
30.06.2015 e depositato in data 01.07.15, notificato all'odierno opponente in data
24.09.2015, l' Parte_2
(di seguito ingiungeva al in
[...] CP_2 Parte_1
persona del Sindaco pro-tempore il pagamento del complessivo importo di €
26.419,96 oltre spese legali.
Con atto di citazione, notificato in data 3.11.2015, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il citato decreto convenendo in giudizio l per sentire dichiarare nullo, annullabile Parte_2 CP_1
e/o revocare il D.I. opposto.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto dedotto ed Controparte_2
eccepito da parte avversa e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Istruita la causa, con ordinanza del 13.02.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con unico motivo di opposizione, parte opponente eccepisce quanto sotto riportato.
La Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lett. h) della Legge Regionale n. 10/99 recepiva le finalità e gli obiettivi della Legge Galli n. 36 del 05.1.1994 ed istituiva le Autorità d'Ambito Territoriale costituite dagli Enti Locali ricadente in un determinato territorio con il compito di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nei vari ambiti territoriali di riferimento;
tale articolo, inoltre, prevedeva che il Presidente delle Regione avrebbe determinato, con proprio decreto, sia gli ambiti territoriali ottimali (appunto Contr
) che le loro modalità di costituzione.
Pag.2 di 7 Tribunale di Messina
Con successivo decreto del Presidente delle Regione siciliana, del 07.08.2001, sono state individuate le forme ed i modi di cooperazione tra gli enti locali interessati agli ambiti territoriali.
Il ha quindi approvato la convenzione con delibera del Parte_1
Consiglio Comunale n. 51 del 20.11.2001, demandando, contestualmente, alla società l'onere di provvedere all'affidamento dell'apparato per la CP_2
gestione del servizio idrico integrato relativo all'intero ambito provinciale.
Parte opponente, in particolare, afferma essere fatto notorio, per la provincia di che tale affidamento non è mai stato posto in essere dall'ATO n. 3. CP_1
Ritiene infatti che parte opposta non abbia mai svolto in tutti questi anni alcun tipo di attività e/o servizio e/o funzione in favore del che, al Parte_1
contrario, ha continuato a gestire in proprio il servizio idrico nel territorio comunale. Contr Conclude, quindi, che la colpevole inerzia dell' nell'individuazione di un soggetto gestore, nonché il non avere mai attivato le procedure di gara per la scelta del contraente, hanno di fatto reso l'opposto soggetto inadempiente agli obblighi stabiliti in convezione. Per tale ragione chiede che il decreto ingiuntivo opposto venga revocato.
Con comparsa di risposta parte opposta afferma che le spese richieste concernenti il funzionamento di segreteria, nel corso degli anni, sono state previste e deliberate dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni aderenti tra cui proprio il Comune di . La L.R. 10/99 (art. 69, comma 1, lett. h), Pt_1
recependo le finalità e gli obiettivi della Legge Galli n. 36 del 5.1.1994, ha istituito le Autorità d'Ambito territoriali costituite dagli Enti Locali ricadenti in un determinato territorio con il precipuo compito di provvedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nei vari ambiti territoriali di riferimento, così come specificatamente individuati con decreto del
Presidente della Regione Siciliana n. 114/IV del 16.5.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Pag.3 di 7 Tribunale di Messina
Conseguentemente, il Presidente della di Controparte_4
concerto con i Sindaci dei Comuni della Provincia, fra i quali quello di , Pt_1
sceglievano di organizzarsi, per la durata di trent'anni, nella forma della
Convenzione di Cooperazione, stipulata in data 8.7.2002 con atto n. 11796 bis.
Quest'ultima, in particolare, a detta di parte opposta, comportava l'obbligo da parte dei Comuni sottoscriventi di versare all'Autorità d'Ambito ATO 3, le quote annuali occorrenti all'espletazione dei servizi. La citata convenzione, inoltre, indicava, quale Ente Locale responsabile del Coordinamento, la CP_4
prevedendo, tra l'altro, oltre a quelle di supporto tecnico a servizio di
[...]
tutti gli Enti Locali convenzionati e di controllo generale sulla qualità del servizio idrico, anche quelle di vigilanza e coordinamento, di controllo economico e gestionale sull'attività del soggetto gestore e di verifica sull'attuazione dei programmi di intervento e sulle modalità di applicazione della tariffe.
Continua parte opposta riferendo che con successiva deliberazione n. 5/2004 del
17.5.2004, veniva adottato il regolamento disciplinante di funzionamento dell'ATO e della conferenza d'ambito, quest'ultima quale organo di consultazione competente a svolgere, in nome e per conto degli Enti Locali, funzioni di governo, di programmazione, di controllo del e di approvazione CP_2
del bilancio.
Sempre in data 17.5.2004, con deliberazione n. 6, veniva adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico Organizzativa ed in particolare, all'art. 7, si sanciva che: “…le spese connesse all'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione del S.I.I. da parte dell'ATO e conseguentemente le spese per la S.T.O., ufficio comune per gli enti convenzionati, gravano sui comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente”. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della Convenzione di cooperazione, inoltre, per il primo funzionamento della S.T.O. e sino alla stipula della Convenzione di Gestione con
Pag.4 di 7 Tribunale di Messina
il soggetto gestore, alle spese di funzionamento, comprensivi delle spese per il personale, si impegnava ad anticipare le somme la Controparte_4
previa approvazione da parte della conferenza d'ambito e con
[...]
l'utilizzazione di eventuali somme attribuite dalla Regione Sicilia a titolo di contribuzione.
Proprio a tal fine la , ha costituito annualmente Controparte_4
sul proprio bilancio un apposito capitolo (in entrata ed in uscita) nel titolo
“partite di giro” con destinazione vincolata a disposizione della S.T.O.. Le somme anticipate dalla per l'espletamento Controparte_4
dell'attività della S.T.O. dovevano essere rimborsate da ciascun Ente locale per ogni trimestre secondo il piano di riparto che predispone la S.T.O.
Quanto dedotto da parte opposta trova riscontro nella documentazione depositata in atti.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, per costante giurisprudenza della nostra Suprema Corte (da ultimo ordinanza del 30.05.2025) il relativo giudizio
è da intendersi come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa
Pag.5 di 7 Tribunale di Messina
del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697
c.c. (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 19.7.2013).
Nel caso di specie, ritiene questo giudice, che parte opposta ha fornito la prova documentale di quanto asserito avendo depositato in atti la convenzione di cooperazione regolarmente sottoscritta dalle parti tra cui il e Parte_1
le delibere citate in comparsa che contrastano con l'inadempimento di cui riferisce l'opponente.
Quest'ultimo, invece, non fornisce alcuna prova di quanto specificamente eccepito in riferimento al presunto inadempimento dell' CP_2 CP_1
limitandosi a riferire fatti indicati come notori.
Per quanto detto, l'opposizione non può essere accolta e il decreto opposto deve essere confermato.
Il rigetto dell'opposizione, infine, non consente l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 7330,96.
Le spese del presente giudizio di opposizione, stante la soccombenza dell'opponente devono essere poste a carico dello stesso e liquidate a favore, dell'opposto, come da dispositivo.
Pag.6 di 7 Tribunale di Messina
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 5810,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina, lì 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.7 di 7
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SECONDA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6103/2015 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco pro-tempore Avv. Parte_1
Vincenza Maccora, domiciliato per la carica in , Piazza S. Pt_1
Teodoro n.1, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_1
rilasciata su foglio separato, dall'avv. Angelo Giacobbe.
attore opponente -
CONTRO
Controparte_1
(di seguito
[...] Controparte_2
, con sede in Via S. Paolo ex Palazzo I.A.I. s.n.c. –
[...] CP_1
C.F. – in persona del Vice Prefetto Dott. , P.IVA_2 CP_3
nella qualità di Commissario Straordinario della Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Natoli.
[...]
- convenuto opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I procuratori delle parti si riportano a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa.
Pag.1 di 7 Tribunale di Messina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 889/2015 emesso dal Tribunale di Messina in data
30.06.2015 e depositato in data 01.07.15, notificato all'odierno opponente in data
24.09.2015, l' Parte_2
(di seguito ingiungeva al in
[...] CP_2 Parte_1
persona del Sindaco pro-tempore il pagamento del complessivo importo di €
26.419,96 oltre spese legali.
Con atto di citazione, notificato in data 3.11.2015, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il citato decreto convenendo in giudizio l per sentire dichiarare nullo, annullabile Parte_2 CP_1
e/o revocare il D.I. opposto.
Si costituiva in giudizio l' contestando quanto dedotto ed Controparte_2
eccepito da parte avversa e chiedendo la conferma del decreto opposto.
Istruita la causa, con ordinanza del 13.02.2025 il Giudice tratteneva la causa a sentenza, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Con unico motivo di opposizione, parte opponente eccepisce quanto sotto riportato.
La Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lett. h) della Legge Regionale n. 10/99 recepiva le finalità e gli obiettivi della Legge Galli n. 36 del 05.1.1994 ed istituiva le Autorità d'Ambito Territoriale costituite dagli Enti Locali ricadente in un determinato territorio con il compito di provvedere alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nei vari ambiti territoriali di riferimento;
tale articolo, inoltre, prevedeva che il Presidente delle Regione avrebbe determinato, con proprio decreto, sia gli ambiti territoriali ottimali (appunto Contr
) che le loro modalità di costituzione.
Pag.2 di 7 Tribunale di Messina
Con successivo decreto del Presidente delle Regione siciliana, del 07.08.2001, sono state individuate le forme ed i modi di cooperazione tra gli enti locali interessati agli ambiti territoriali.
Il ha quindi approvato la convenzione con delibera del Parte_1
Consiglio Comunale n. 51 del 20.11.2001, demandando, contestualmente, alla società l'onere di provvedere all'affidamento dell'apparato per la CP_2
gestione del servizio idrico integrato relativo all'intero ambito provinciale.
Parte opponente, in particolare, afferma essere fatto notorio, per la provincia di che tale affidamento non è mai stato posto in essere dall'ATO n. 3. CP_1
Ritiene infatti che parte opposta non abbia mai svolto in tutti questi anni alcun tipo di attività e/o servizio e/o funzione in favore del che, al Parte_1
contrario, ha continuato a gestire in proprio il servizio idrico nel territorio comunale. Contr Conclude, quindi, che la colpevole inerzia dell' nell'individuazione di un soggetto gestore, nonché il non avere mai attivato le procedure di gara per la scelta del contraente, hanno di fatto reso l'opposto soggetto inadempiente agli obblighi stabiliti in convezione. Per tale ragione chiede che il decreto ingiuntivo opposto venga revocato.
Con comparsa di risposta parte opposta afferma che le spese richieste concernenti il funzionamento di segreteria, nel corso degli anni, sono state previste e deliberate dalla Conferenza d'Ambito dei Comuni aderenti tra cui proprio il Comune di . La L.R. 10/99 (art. 69, comma 1, lett. h), Pt_1
recependo le finalità e gli obiettivi della Legge Galli n. 36 del 5.1.1994, ha istituito le Autorità d'Ambito territoriali costituite dagli Enti Locali ricadenti in un determinato territorio con il precipuo compito di provvedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato nei vari ambiti territoriali di riferimento, così come specificatamente individuati con decreto del
Presidente della Regione Siciliana n. 114/IV del 16.5.2000 e successive modifiche e integrazioni.
Pag.3 di 7 Tribunale di Messina
Conseguentemente, il Presidente della di Controparte_4
concerto con i Sindaci dei Comuni della Provincia, fra i quali quello di , Pt_1
sceglievano di organizzarsi, per la durata di trent'anni, nella forma della
Convenzione di Cooperazione, stipulata in data 8.7.2002 con atto n. 11796 bis.
Quest'ultima, in particolare, a detta di parte opposta, comportava l'obbligo da parte dei Comuni sottoscriventi di versare all'Autorità d'Ambito ATO 3, le quote annuali occorrenti all'espletazione dei servizi. La citata convenzione, inoltre, indicava, quale Ente Locale responsabile del Coordinamento, la CP_4
prevedendo, tra l'altro, oltre a quelle di supporto tecnico a servizio di
[...]
tutti gli Enti Locali convenzionati e di controllo generale sulla qualità del servizio idrico, anche quelle di vigilanza e coordinamento, di controllo economico e gestionale sull'attività del soggetto gestore e di verifica sull'attuazione dei programmi di intervento e sulle modalità di applicazione della tariffe.
Continua parte opposta riferendo che con successiva deliberazione n. 5/2004 del
17.5.2004, veniva adottato il regolamento disciplinante di funzionamento dell'ATO e della conferenza d'ambito, quest'ultima quale organo di consultazione competente a svolgere, in nome e per conto degli Enti Locali, funzioni di governo, di programmazione, di controllo del e di approvazione CP_2
del bilancio.
Sempre in data 17.5.2004, con deliberazione n. 6, veniva adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Segreteria Tecnico Organizzativa ed in particolare, all'art. 7, si sanciva che: “…le spese connesse all'esercizio delle funzioni relative all'organizzazione del S.I.I. da parte dell'ATO e conseguentemente le spese per la S.T.O., ufficio comune per gli enti convenzionati, gravano sui comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente”. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della Convenzione di cooperazione, inoltre, per il primo funzionamento della S.T.O. e sino alla stipula della Convenzione di Gestione con
Pag.4 di 7 Tribunale di Messina
il soggetto gestore, alle spese di funzionamento, comprensivi delle spese per il personale, si impegnava ad anticipare le somme la Controparte_4
previa approvazione da parte della conferenza d'ambito e con
[...]
l'utilizzazione di eventuali somme attribuite dalla Regione Sicilia a titolo di contribuzione.
Proprio a tal fine la , ha costituito annualmente Controparte_4
sul proprio bilancio un apposito capitolo (in entrata ed in uscita) nel titolo
“partite di giro” con destinazione vincolata a disposizione della S.T.O.. Le somme anticipate dalla per l'espletamento Controparte_4
dell'attività della S.T.O. dovevano essere rimborsate da ciascun Ente locale per ogni trimestre secondo il piano di riparto che predispone la S.T.O.
Quanto dedotto da parte opposta trova riscontro nella documentazione depositata in atti.
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, per costante giurisprudenza della nostra Suprema Corte (da ultimo ordinanza del 30.05.2025) il relativo giudizio
è da intendersi come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. In particolare, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa
Pag.5 di 7 Tribunale di Messina
del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, è l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo. Se l'opposizione a decreto ingiuntivo presenta anche una domanda riconvenzionale, allora sarà soggetta all'onere probatorio ex art. 2697
c.c. (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 19.7.2013).
Nel caso di specie, ritiene questo giudice, che parte opposta ha fornito la prova documentale di quanto asserito avendo depositato in atti la convenzione di cooperazione regolarmente sottoscritta dalle parti tra cui il e Parte_1
le delibere citate in comparsa che contrastano con l'inadempimento di cui riferisce l'opponente.
Quest'ultimo, invece, non fornisce alcuna prova di quanto specificamente eccepito in riferimento al presunto inadempimento dell' CP_2 CP_1
limitandosi a riferire fatti indicati come notori.
Per quanto detto, l'opposizione non può essere accolta e il decreto opposto deve essere confermato.
Il rigetto dell'opposizione, infine, non consente l'accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 7330,96.
Le spese del presente giudizio di opposizione, stante la soccombenza dell'opponente devono essere poste a carico dello stesso e liquidate a favore, dell'opposto, come da dispositivo.
Pag.6 di 7 Tribunale di Messina
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione seconda civile, in persona del sottoscritto
Giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_2
provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna parte opponente al pagamento a favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi € 5810,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Messina, lì 31.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
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