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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/05/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4340 /2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e deceduto in corso di causa con procedimento riassunta da: C.F._1
nato in [...] il [...] c.f. e Parte_2 C.F._2
c. f. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Foti per mandato in atti opponenti
contro
: nato a [...] il [...] c.f. CP_1
C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zanoni per mandato in atti opposto conclusioni per l'attore: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimità delle doglianze formulate prima dall'opponente sig.
e dagli eredi e;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- per l'effetto, revocare, annullare o con ogni altra formula dichiarare nullo o invalido il decreto ingiuntivo n. 1407 del 05.05.2023 (proc. sub R.G. n. 2628/23), notificato in data
11.05.2023, con cui il Tribunale Civile di Verona, in persona del giudice dott. Attilio Burti,
1 ha ingiunto al sig. di pagare, in favore dell'avv. la somma di Parte_1 CP_1
€ 17.348,77 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre gli interessi come determinati in domanda, nonché le spese e i compensi della procedura di ingiunzione liquidati, rispettivamente, in € 145,50 e in € 567,00 (spese gen. già incl.) oltre i.v.a. e c.p.a solo sui compensi;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'incongruità e abnormità del credito determinato con parere favorevole di congruità della presso il C.O.A. di Verona in data 06.03.2023, CP_3 siccome del tutto fornito di prova;
provvedendo altresì a rideterminare l'importo eventualmente dovuto alla luce dei criteri che l'Ill.mo Decidente riterrà di spiegare, detratti gli acconti già percepiti, così riducendo la pretesa creditoria in misura corrispondente alla prestazione effettivamente resa e/o a quella che è emersa ad esito della istruttoria ovvero in quella minor somma ritenuta di giustizia.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. conclusioni per il convenuto:NEL MERITO : Accertarsi e dichiararsi che l'attività professionale svolta dall'avv. a favore del de cuius sig. CP_1 Parte_1 nell'ambito del giudizio di 1° grado avanti al Tribunale di Verona RG n° 1694/2019 è consistita nella redazione e deposito di 12 atti difensivi oltre ad ulteriore attività di assistenza
e consulenza nella fase giudiziale di merito contro 2 diverse controparti aventi diversa posizione processuale, il tutto come meglio attestato dai documenti allegati alla comparsa di costituzione Applicarsi, ai fini della rideterminazione del compenso dovuto al predetto professionista dall'opponente defunto - e quindi ora dai suoi eredi attori in riassunzione- per
l'attività svolta a favore di quest'ultimo i parametri MEDI valorizzati secondo i dettati del
DM 55/2014 art. 4 c.1° e c. 2° aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, Conseguentemente condannarsi gli eredi del defunto , sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
via fra loro solidale , per le ragioni e titoli esposti in narrativa, al pagamento a favore dell'avv. della somma di € 25.300,78 oltre oneri accessori e di legge ove dovuti CP_1
o a quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a cui andrà detratto l'acconto di €
650,00 già versato da parte opponente IN OGNI CASO : Vittoria di onorari e spese secondo
2 giustizia oltre rimb forf 15% e oneri accessori di legge ove dovuti IN VIA ISTRUTTORIA : si dimettono i docc. indicati narrativa da 1 a 13 Ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie formulate da parte opponente in quanto trattasi di prove per testi volte a dimostrare
l'effettuazione di pagamenti in contanti in favore di terzi in contrasto con il disposto dell'art.
2726 c.c. che richiamando il contenuto dell'art. 2721 c.c., esclude la prova per testimoni quando il valore dell'oggetto ecceda l'importo di £ 5.000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto che Parte_1
venga revocato, annullato e dichiarato nullo o invalido il decreto ingiuntivo n. 1407/23 contestando il quantum debeatur richiesto dall'avv. a titolo di compenso per CP_1
prestazioni professionali. A sostegno ha eccepito la mancata redazione di un preventivo scritto, l'abnormità degli importi richiesti e la mancata decurtazione di un acconto di € 2.000 ricevuto in contanti in data 13.2.2020.
L'avv. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
carenza di contestazione specifica. Nel merito, premesso che l'incarico e l'attività prestata non sono state contestate, l'opposto ha elencato e documentato l'attività espletata precisando la correttezza del quantum calcolato secondo il dm 55/14.
Il giudizio è proseguito dopo la sua riassunzione da parte degli eredi dell'opponente deceduto in corso di causa.
Con provvedimento del 24.12.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * *
La presente causa è stata erroneamente introdotta con atto di citazione, con le forme del giudizio ordinario, nel mentre, a norma dell'art. 14, co. 1, d.l.vo n. 150/2011, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile, essa avrebbe dovuto essere promossa con ricorso, con le forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e segg. c.p.c., per quanto non diversamente disposto dall'art. 14 cit.
3 Il tema non è stato sollevato in giudizio ed è sfuggito a questo Giudice di disporre il mutamento del rito da ordinario in semplificato col decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., così come previsto dai commi primo e secondo dell'art. 4 d.l.vo n. 150/2011.
L'errata introduzione del giudizio e il mancato mutamento del rito sono tuttavia privi di conseguenza;
l'opposizione è stata infatti notificata entro i 40 giorni sicché deve ritenersi tempestiva. Nessun pregiudizio poi è derivato al rispetto del contraddittorio e al diritto di difesa delle parti dalla trattazione con il rito ordinario ed il giudizio si conclude con sentenza come previsto sia dal rito semplificato che dal rito ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta si fonda sostanzialmente su un unico motivo,
l'eccessività del compenso, ancorché declinato con diverse censure (mancata predisposizione di un preventivo, inefficacia probatorio del parere dell'ordine, mancanza di prova circa la legittimità e fondatezza dei criteri di calcolo adoperati;
erronea applicazione dei parametri ministeriali in relazione ad una causa di valore indeterminato siccome risultante dalla dichiarazione di valore in calce all'atto introduttivo del giudizio). Nessuna contestazione è stata invece sollevata sull'attività prestata che si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa da . Parte_1
Ciò premesso, in mancanza dell'accordo delle parti, l'ammontare del compenso spettante all'avvocato per l'attività difensiva prestava va determinato facendo applicazione dei parametri fissati dal d.m. n. 55/2014.
Per tali motivi sono in questa sede irrilevanti la mancanza del preventivo e il tema del parere dell'ordine professionale, che rileva unicamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In mancanza di censure in merito all'attività prestata, occorre di fatto verificare la congruità dell'importo ingiunto secondo il dm 55/2014 dell'attività professionale risultante dagli atti.
Nello specifico, nel mandato sottoscritto a margine della comparsa di risposta il sig.
ha espressamente accettato e riconosciuto il compenso all'avv. da Parte_1 CP_1
quantificarsi in base al valore della vertenza e con scaglione medio. Ora, a prescindere dalla impossibilità di qualificare tale previsione come preventivo, nel caso in esame non è di fatto in discussione l'applicazione dello scaglione medio, che lo stesso opponente utilizza nella simulazione dimessa.
4 Quanto invece alla determinazione del compenso il valore della causa per il calcolo del compenso dell'avvocato, nell'opposizione all'esecuzione forzata si determina in base al credito per cui si procede e ciò indipendentemente dalla dichiarazione, fatta ai fini del versamento del contributo unificato, contenuta negli atti.
Nel caso di specie, dall'atto di intervento di risulta che il credito per cui si CP_4
stava procedendo era di complessivi € 180.033,19 (€ 72.102,96 + € 107.930,23) sicché lo scaglione di pertinenza era quello da € 52.001 a € 260.000.
Ebbene, applicando tale scaglione con un maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 per la particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata (maggiorazione indicata dall'opposto e desumibile dalla lettura della sentenza che ha compensato le spese proprio per la particolarità e novità delle questioni affrontate), l'importo € 17.998,77, comprensivo dell'acconto di € 650 decurtato, risulta del tutto congruo.
Ed invero senza la maggiorazione ma con applicazione dello scaglione corretto, il compenso per tutte le fasi del giudizio che nello specifico hanno peraltro compreso anche la fase cautelare e che sono provate in giudizio dalla documentazione dimessa dall'opposto) è di
€ 16.218,45, comprensivo degli accessori;
con la maggiorazione del 30% il compenso, comprensivo degli accessori, arriva ad € 21.083,99.
Di tutta evidenza quindi che il compenso indicato dall'opposto di € 17.998,77 è dunque congruo ed adeguata all'attività effettivamente prestata.
Per quanto concerne infine gli acconti versati, non vi è prova del versamento di € 2.000 stante l'inammissibilità della prova orale formulata a tal riguardo, prova peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta va dunque rigettata siccome infondata, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e va dichiarato definitivamente esecutivo.
Gli opponenti soccombenti vanno condannati al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa con lo scaglione medio per la fase di studio e introduttiva e minima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta
5 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/23 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1407/23, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente a pagare in favore dell'opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.387 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA o bollo come per legge.
Verona 14.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4340 /2023 e promossa da nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
e deceduto in corso di causa con procedimento riassunta da: C.F._1
nato in [...] il [...] c.f. e Parte_2 C.F._2
c. f. , Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Foti per mandato in atti opponenti
contro
: nato a [...] il [...] c.f. CP_1
C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Zanoni per mandato in atti opposto conclusioni per l'attore: In via preliminare:
- accertare e dichiarare la legittimità delle doglianze formulate prima dall'opponente sig.
e dagli eredi e;
Parte_1 Parte_2 CP_2
- per l'effetto, revocare, annullare o con ogni altra formula dichiarare nullo o invalido il decreto ingiuntivo n. 1407 del 05.05.2023 (proc. sub R.G. n. 2628/23), notificato in data
11.05.2023, con cui il Tribunale Civile di Verona, in persona del giudice dott. Attilio Burti,
1 ha ingiunto al sig. di pagare, in favore dell'avv. la somma di Parte_1 CP_1
€ 17.348,77 oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, oltre gli interessi come determinati in domanda, nonché le spese e i compensi della procedura di ingiunzione liquidati, rispettivamente, in € 145,50 e in € 567,00 (spese gen. già incl.) oltre i.v.a. e c.p.a solo sui compensi;
Nel merito:
- accertare e dichiarare l'incongruità e abnormità del credito determinato con parere favorevole di congruità della presso il C.O.A. di Verona in data 06.03.2023, CP_3 siccome del tutto fornito di prova;
provvedendo altresì a rideterminare l'importo eventualmente dovuto alla luce dei criteri che l'Ill.mo Decidente riterrà di spiegare, detratti gli acconti già percepiti, così riducendo la pretesa creditoria in misura corrispondente alla prestazione effettivamente resa e/o a quella che è emersa ad esito della istruttoria ovvero in quella minor somma ritenuta di giustizia.
- Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. conclusioni per il convenuto:NEL MERITO : Accertarsi e dichiararsi che l'attività professionale svolta dall'avv. a favore del de cuius sig. CP_1 Parte_1 nell'ambito del giudizio di 1° grado avanti al Tribunale di Verona RG n° 1694/2019 è consistita nella redazione e deposito di 12 atti difensivi oltre ad ulteriore attività di assistenza
e consulenza nella fase giudiziale di merito contro 2 diverse controparti aventi diversa posizione processuale, il tutto come meglio attestato dai documenti allegati alla comparsa di costituzione Applicarsi, ai fini della rideterminazione del compenso dovuto al predetto professionista dall'opponente defunto - e quindi ora dai suoi eredi attori in riassunzione- per
l'attività svolta a favore di quest'ultimo i parametri MEDI valorizzati secondo i dettati del
DM 55/2014 art. 4 c.1° e c. 2° aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, Conseguentemente condannarsi gli eredi del defunto , sigg.ri e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
via fra loro solidale , per le ragioni e titoli esposti in narrativa, al pagamento a favore dell'avv. della somma di € 25.300,78 oltre oneri accessori e di legge ove dovuti CP_1
o a quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, a cui andrà detratto l'acconto di €
650,00 già versato da parte opponente IN OGNI CASO : Vittoria di onorari e spese secondo
2 giustizia oltre rimb forf 15% e oneri accessori di legge ove dovuti IN VIA ISTRUTTORIA : si dimettono i docc. indicati narrativa da 1 a 13 Ci si oppone sin d'ora alle istanze istruttorie formulate da parte opponente in quanto trattasi di prove per testi volte a dimostrare
l'effettuazione di pagamenti in contanti in favore di terzi in contrasto con il disposto dell'art.
2726 c.c. che richiamando il contenuto dell'art. 2721 c.c., esclude la prova per testimoni quando il valore dell'oggetto ecceda l'importo di £ 5.000
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto che Parte_1
venga revocato, annullato e dichiarato nullo o invalido il decreto ingiuntivo n. 1407/23 contestando il quantum debeatur richiesto dall'avv. a titolo di compenso per CP_1
prestazioni professionali. A sostegno ha eccepito la mancata redazione di un preventivo scritto, l'abnormità degli importi richiesti e la mancata decurtazione di un acconto di € 2.000 ricevuto in contanti in data 13.2.2020.
L'avv. si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
carenza di contestazione specifica. Nel merito, premesso che l'incarico e l'attività prestata non sono state contestate, l'opposto ha elencato e documentato l'attività espletata precisando la correttezza del quantum calcolato secondo il dm 55/14.
Il giudizio è proseguito dopo la sua riassunzione da parte degli eredi dell'opponente deceduto in corso di causa.
Con provvedimento del 24.12.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
* * * *
La presente causa è stata erroneamente introdotta con atto di citazione, con le forme del giudizio ordinario, nel mentre, a norma dell'art. 14, co. 1, d.l.vo n. 150/2011, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni di avvocato in materia giudiziale civile, essa avrebbe dovuto essere promossa con ricorso, con le forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e segg. c.p.c., per quanto non diversamente disposto dall'art. 14 cit.
3 Il tema non è stato sollevato in giudizio ed è sfuggito a questo Giudice di disporre il mutamento del rito da ordinario in semplificato col decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c., così come previsto dai commi primo e secondo dell'art. 4 d.l.vo n. 150/2011.
L'errata introduzione del giudizio e il mancato mutamento del rito sono tuttavia privi di conseguenza;
l'opposizione è stata infatti notificata entro i 40 giorni sicché deve ritenersi tempestiva. Nessun pregiudizio poi è derivato al rispetto del contraddittorio e al diritto di difesa delle parti dalla trattazione con il rito ordinario ed il giudizio si conclude con sentenza come previsto sia dal rito semplificato che dal rito ordinario.
Nel merito, l'opposizione proposta si fonda sostanzialmente su un unico motivo,
l'eccessività del compenso, ancorché declinato con diverse censure (mancata predisposizione di un preventivo, inefficacia probatorio del parere dell'ordine, mancanza di prova circa la legittimità e fondatezza dei criteri di calcolo adoperati;
erronea applicazione dei parametri ministeriali in relazione ad una causa di valore indeterminato siccome risultante dalla dichiarazione di valore in calce all'atto introduttivo del giudizio). Nessuna contestazione è stata invece sollevata sull'attività prestata che si è conclusa con l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa da . Parte_1
Ciò premesso, in mancanza dell'accordo delle parti, l'ammontare del compenso spettante all'avvocato per l'attività difensiva prestava va determinato facendo applicazione dei parametri fissati dal d.m. n. 55/2014.
Per tali motivi sono in questa sede irrilevanti la mancanza del preventivo e il tema del parere dell'ordine professionale, che rileva unicamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In mancanza di censure in merito all'attività prestata, occorre di fatto verificare la congruità dell'importo ingiunto secondo il dm 55/2014 dell'attività professionale risultante dagli atti.
Nello specifico, nel mandato sottoscritto a margine della comparsa di risposta il sig.
ha espressamente accettato e riconosciuto il compenso all'avv. da Parte_1 CP_1
quantificarsi in base al valore della vertenza e con scaglione medio. Ora, a prescindere dalla impossibilità di qualificare tale previsione come preventivo, nel caso in esame non è di fatto in discussione l'applicazione dello scaglione medio, che lo stesso opponente utilizza nella simulazione dimessa.
4 Quanto invece alla determinazione del compenso il valore della causa per il calcolo del compenso dell'avvocato, nell'opposizione all'esecuzione forzata si determina in base al credito per cui si procede e ciò indipendentemente dalla dichiarazione, fatta ai fini del versamento del contributo unificato, contenuta negli atti.
Nel caso di specie, dall'atto di intervento di risulta che il credito per cui si CP_4
stava procedendo era di complessivi € 180.033,19 (€ 72.102,96 + € 107.930,23) sicché lo scaglione di pertinenza era quello da € 52.001 a € 260.000.
Ebbene, applicando tale scaglione con un maggiorazione del 30%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 per la particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata (maggiorazione indicata dall'opposto e desumibile dalla lettura della sentenza che ha compensato le spese proprio per la particolarità e novità delle questioni affrontate), l'importo € 17.998,77, comprensivo dell'acconto di € 650 decurtato, risulta del tutto congruo.
Ed invero senza la maggiorazione ma con applicazione dello scaglione corretto, il compenso per tutte le fasi del giudizio che nello specifico hanno peraltro compreso anche la fase cautelare e che sono provate in giudizio dalla documentazione dimessa dall'opposto) è di
€ 16.218,45, comprensivo degli accessori;
con la maggiorazione del 30% il compenso, comprensivo degli accessori, arriva ad € 21.083,99.
Di tutta evidenza quindi che il compenso indicato dall'opposto di € 17.998,77 è dunque congruo ed adeguata all'attività effettivamente prestata.
Per quanto concerne infine gli acconti versati, non vi è prova del versamento di € 2.000 stante l'inammissibilità della prova orale formulata a tal riguardo, prova peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta va dunque rigettata siccome infondata, il decreto ingiuntivo opposto va confermato e va dichiarato definitivamente esecutivo.
Gli opponenti soccombenti vanno condannati al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa con lo scaglione medio per la fase di studio e introduttiva e minima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta
5 rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1407/23 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1407/23, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la parte opponente a pagare in favore dell'opposto le spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 3.387 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA o bollo come per legge.
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