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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5954/2021 promossa da
di (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Giarratana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Lenzi, 5
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_2
Avv.ti Simone Vaccari e Domenico Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il loro in Modena, Via Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2022/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 09.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte, che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_3 CP_1
per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 22022/2021 per la somma di € 15.737,26=, oltre interessi e spese, quale prezzo per la realizzazione di un sito “Company” e PSM 20 key due, eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Messina, nonché la nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa la clausola “solve et repete”, di deroga alla competenza territoriale del foro di lite, di irrevocabilità della proposta per il cliente ed asserendo che nulla era dovuto per mancato perfezionamento del contratto, stante il mancato versamento dell'acconto e comunque per avere l'agente di strappato la copia del contratto, eccependo in CP_1
via subordinata l'inadempimento di chiedendone la risoluzione. CP_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto rendendosi l'opponente gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Anzitutto, le eccezioni preliminari, sollevate dall'opponente, ed in particolare modo di nullità della clausola di deroga della competenza territoriale del foro di lite, appaiono infondate, atteso che esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Con riferimento al merito, in diritto giova ricordare che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, risulta per tabulas che le parti sottoscrivevano in data
06.03.2012 il contratto n. 32701, esibito in originale nelle more del processo, per la realizzazione un sito di e-commerce, nonché di due ulteriori prodotti di web marketing denominati PSM Target e Pay per visit (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 2 di 4 Dalla disamina della documentazione prodotta emerge, però, la mancata esecuzione del contratto per cui è causa.
Parte convenuta opposta non ha dimostrato che il mancato adempimento sia dipeso da un comportamento ostruzionistico di parte opponente, non avendo essa fornito gli elementi informativi ed il materiale necessari per l'esatta esecuzione del contratto.
Non emergono, infatti, gli asseriti solleciti rivolti da a;
CP_1 Pt_1
e tanto risulta anche dalle prove orali assunte.
I testimoni, escussi, hanno sostanzialmente confermato che la prestazione non è stata fornita, o meglio che è stato realizzato solo un
“sito in bianco”, ma non hanno confermato le deduzioni di circa CP_1
le richieste di informazioni ed elementi necessari per la realizzazione del sito.
Al riguardo, la teste dichiara: “ho potuto vedere il contratto in Tes_1 quanto è caricato sul nostro crm…io non ho inviato alcuna mail…io ho avuto traccia della mancata collaborazione perché mi hanno chiesto di realizzare il sito in bianco, come previsto dalla procedura in caso di mancata collaborazione del cliente;
dei solleciti non me ne occupo io”.
Ed anche la teste alla domanda se è “vero che, in data Tes_2
5.7.2012, inviava a una e-mail riepilogativa a CP_1 Pt_1
mezzo della quale invitava il Sig. a fornire il materiale Parte_2
necessario al fine di rendere possibile la lavorazione dei servizi contrattualizzati, ossia la scelta del logo, dei testi ed immagini, la scelta delle parole chiave ed i dati relativi al dominio” risponde: “da procedura mandiamo queste mail anche se non me ne occupo io”.
Inoltre, anche i report di posizionamento, che vengono inviati automaticamente dal sistema nel caso de quo riguardavano, ovviamente, il “sito in bianco”, che certamente non rappresentava il servizio richiesto.
Ciò non toglie che anche l'opponente non abbia sollecitato la realizzazione del servizio previsto dal contratto valido, considerato che
Pag. 3 di 4 l'assunto di averlo strappato rimane sprovvisto di prova, stante l'esibizione in giudizio del contratto originale, non contestato, trovando, così, applicazione la clausola solve et repete, di cui al punto
D2, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”; né, al riguardo,
l'opponente è riuscita a dimostrare che la condotta di abbia CP_1
legittimato la sospensione del pagamento (Cass. Civ. n. 2720/2009), atteso che non aveva versato neppure l'acconto.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra motivato il decreto ingiuntivo va revocato.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti, del loro comportamento processuale, del rigetto delle eccezioni preliminari di parte opponente, dell'inadempimento delle parti, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5954/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2022/2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 21 maggio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5954/2021 promossa da
di (C.F. ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Giarratana ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via Lenzi, 5
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_2
Avv.ti Simone Vaccari e Domenico Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il loro in Modena, Via Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2022/2021
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 09.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte, che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio Parte_3 CP_1
per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 22022/2021 per la somma di € 15.737,26=, oltre interessi e spese, quale prezzo per la realizzazione di un sito “Company” e PSM 20 key due, eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Messina, nonché la nullità delle clausole vessatorie, ivi compresa la clausola “solve et repete”, di deroga alla competenza territoriale del foro di lite, di irrevocabilità della proposta per il cliente ed asserendo che nulla era dovuto per mancato perfezionamento del contratto, stante il mancato versamento dell'acconto e comunque per avere l'agente di strappato la copia del contratto, eccependo in CP_1
via subordinata l'inadempimento di chiedendone la risoluzione. CP_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettarsi la CP_1
opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto rendendosi l'opponente gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Anzitutto, le eccezioni preliminari, sollevate dall'opponente, ed in particolare modo di nullità della clausola di deroga della competenza territoriale del foro di lite, appaiono infondate, atteso che esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente approvate per iscritto nel pieno rispetto dell'art. art. 1341, 2° comma, c.c., ed accompagnate da una indicazione del loro contenuto (Cass. Civ. n. 17939/2018).
Con riferimento al merito, in diritto giova ricordare che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, risulta per tabulas che le parti sottoscrivevano in data
06.03.2012 il contratto n. 32701, esibito in originale nelle more del processo, per la realizzazione un sito di e-commerce, nonché di due ulteriori prodotti di web marketing denominati PSM Target e Pay per visit (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 2 di 4 Dalla disamina della documentazione prodotta emerge, però, la mancata esecuzione del contratto per cui è causa.
Parte convenuta opposta non ha dimostrato che il mancato adempimento sia dipeso da un comportamento ostruzionistico di parte opponente, non avendo essa fornito gli elementi informativi ed il materiale necessari per l'esatta esecuzione del contratto.
Non emergono, infatti, gli asseriti solleciti rivolti da a;
CP_1 Pt_1
e tanto risulta anche dalle prove orali assunte.
I testimoni, escussi, hanno sostanzialmente confermato che la prestazione non è stata fornita, o meglio che è stato realizzato solo un
“sito in bianco”, ma non hanno confermato le deduzioni di circa CP_1
le richieste di informazioni ed elementi necessari per la realizzazione del sito.
Al riguardo, la teste dichiara: “ho potuto vedere il contratto in Tes_1 quanto è caricato sul nostro crm…io non ho inviato alcuna mail…io ho avuto traccia della mancata collaborazione perché mi hanno chiesto di realizzare il sito in bianco, come previsto dalla procedura in caso di mancata collaborazione del cliente;
dei solleciti non me ne occupo io”.
Ed anche la teste alla domanda se è “vero che, in data Tes_2
5.7.2012, inviava a una e-mail riepilogativa a CP_1 Pt_1
mezzo della quale invitava il Sig. a fornire il materiale Parte_2
necessario al fine di rendere possibile la lavorazione dei servizi contrattualizzati, ossia la scelta del logo, dei testi ed immagini, la scelta delle parole chiave ed i dati relativi al dominio” risponde: “da procedura mandiamo queste mail anche se non me ne occupo io”.
Inoltre, anche i report di posizionamento, che vengono inviati automaticamente dal sistema nel caso de quo riguardavano, ovviamente, il “sito in bianco”, che certamente non rappresentava il servizio richiesto.
Ciò non toglie che anche l'opponente non abbia sollecitato la realizzazione del servizio previsto dal contratto valido, considerato che
Pag. 3 di 4 l'assunto di averlo strappato rimane sprovvisto di prova, stante l'esibizione in giudizio del contratto originale, non contestato, trovando, così, applicazione la clausola solve et repete, di cui al punto
D2, appositamente sottoscritta dall'opponente, che espressamente sancisce: “…in ogni caso di mancato pagamento…il pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del cliente di qualsivoglia natura e qualunque sia il titolo”; né, al riguardo,
l'opponente è riuscita a dimostrare che la condotta di abbia CP_1
legittimato la sospensione del pagamento (Cass. Civ. n. 2720/2009), atteso che non aveva versato neppure l'acconto.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra motivato il decreto ingiuntivo va revocato.
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto delle posizioni delle parti, del loro comportamento processuale, del rigetto delle eccezioni preliminari di parte opponente, dell'inadempimento delle parti, nonché della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5954/2021 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2022/2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 21 maggio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4