Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza breve 7 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 01/07/2021, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00647/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2021, proposto da
Eurotherm s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe La Rosa e Gianluigi Delle Cave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alto Vicentino Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento prot. 3058 del 3 giugno 2021, caricato in pari data sul portale viveracqua e-procurement , con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura per l'affidamento della fornitura con posa in opera di un nuovo sistema di controllo distribuito a servizio della linea 3 dell'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente s.r.l.;
- di tutti i verbali della procedura con specifico riferimento a quello relativo alla disposta esclusione;
- di tutti i verbali e atti successivi alla stessa, sebbene non noti, né comunicati, né conoscibili in quanto non pubblicati;
- di ogni atto presupposto, collegato e conseguenziale, tra cui, ove occorrer possa, dell'art. 12 della lettera di invito del 14 aprile 2021, recante “ richiesta di offerta per l'affidamento della fornitura con posa in opera di un nuovo sistema di controllo distribuito a servizio della linea 3 dell'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente S.r.l. – CIG 87086361C6 ”;
nonché per la condanna dell'Amministrazione a disporre la riammissione della ricorrente nella procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione dell’atto di esclusione dalla procedura per l'affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
Rilevato, in particolare, che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla eventualità che – trattandosi di procedura alla quale, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b ), del d.lgs. n. 50 del 2016, non è applicabile il periodo di standstill – il contratto possa essere stipulato prima della trattazione collegiale della domanda cautelare;
Sentite informalmente le parti ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la Stazione Appaltante ha rappresentato che non intende procedere all’aggiudicazione della gara prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Rilevato altresì che, in relazione a questa circostanza, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di misura cautelare monocratica
P.Q.M.
Prende atto della rinuncia alla domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 30 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO