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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3937/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN),
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CHERASCO, Parte_1 Parte_2 il 05/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHERASCO (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, n. 3.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHERASCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
PRENDE ATTO
Che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già la SI.ra Pt_2
provveduto a trasferirsi a vivere in altro appartamento sito in Cherasco (CN) Via San Pietro
[...]
n°27;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
I coniugi si accordano sul fatto che i cani di famiglia (entrambi intestati all'anagrafe canina alla SI.ra ma di fatto di “proprietà” di entrambi) continueranno a vivere c/o la residenza del SI. Parte_2 e verranno quindi affidati a quest'ultimo, con facoltà da parte della SI.ra di Parte_1 Parte_2 vistarli e portarli con sé un giorno della settimana dalle ore 14 alle ore 18, con giorno da stabilire entro la domenica precedente la settimana interessata, previo accordo con il SI. Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze e disponibilità di quest'ultimo; a tal proposito le parti si accordano sulla divisione al 50% di tutte le spese veterinarie che dovranno eventualmente essere sostenute per i predetti animali di compagnia;
I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la residenza del SI. Pt_1 in Bra (CN) Strada Sabecco 1F Bra, ma di esclusiva proprietà della SI.ra , ovvero: Parte_2
N1 tavolo, presente al momento in tavernetta;
N1 freezer a pozzetto, al momento in cantina;
N1 poltrona stoffa color blu;
N1 armadio misure 128x54x240, al momento sito in una delle camere da letto;
N3 oggetti/scaffali in ferro battuto antico sardo;
N3 mobili antichi (cassapanca, macchina cucire, mobile vetrina), al momento siti in tavernetta); cristalleria varia donati dalla mamma della SI.ra alla suddetta, al momento collocata in Pt_2 un mobile in soggiorno;
oggettistica e scatolame vari, di proprietà della signora, siti in mansarda (bilancia pesa neonati, scatole varie con foto e documenti); rimarranno, in attesa di successivo trasloco, momentaneamente custoditi nella abitazione dove attualmente è residente il marito, il quale dovrà restituirli a semplice richiesta della moglie e non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
I coniugi (fatto salvo quanto sopra) danno atto di aver già precedentemente risolto ogni altra questione patrimoniale conseguente e/o connessa al matrimonio e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3937/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN),
e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Cherasco (CN) entrambi rappresentati e difesi dall' RIZZO DEMETRIO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in CHERASCO, Parte_1 Parte_2 il 05/05/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHERASCO (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e iscritto nel Parte_1 Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2012, parte I, n. 3.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHERASCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
PRENDE ATTO
Che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già la SI.ra Pt_2
provveduto a trasferirsi a vivere in altro appartamento sito in Cherasco (CN) Via San Pietro
[...]
n°27;
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
I coniugi si accordano sul fatto che i cani di famiglia (entrambi intestati all'anagrafe canina alla SI.ra ma di fatto di “proprietà” di entrambi) continueranno a vivere c/o la residenza del SI. Parte_2 e verranno quindi affidati a quest'ultimo, con facoltà da parte della SI.ra di Parte_1 Parte_2 vistarli e portarli con sé un giorno della settimana dalle ore 14 alle ore 18, con giorno da stabilire entro la domenica precedente la settimana interessata, previo accordo con il SI. Parte_1
2 compatibilmente con le esigenze e disponibilità di quest'ultimo; a tal proposito le parti si accordano sulla divisione al 50% di tutte le spese veterinarie che dovranno eventualmente essere sostenute per i predetti animali di compagnia;
I coniugi dichiarano che i mobili, oggetti e doc varia ancora presenti c/o la residenza del SI. Pt_1 in Bra (CN) Strada Sabecco 1F Bra, ma di esclusiva proprietà della SI.ra , ovvero: Parte_2
N1 tavolo, presente al momento in tavernetta;
N1 freezer a pozzetto, al momento in cantina;
N1 poltrona stoffa color blu;
N1 armadio misure 128x54x240, al momento sito in una delle camere da letto;
N3 oggetti/scaffali in ferro battuto antico sardo;
N3 mobili antichi (cassapanca, macchina cucire, mobile vetrina), al momento siti in tavernetta); cristalleria varia donati dalla mamma della SI.ra alla suddetta, al momento collocata in Pt_2 un mobile in soggiorno;
oggettistica e scatolame vari, di proprietà della signora, siti in mansarda (bilancia pesa neonati, scatole varie con foto e documenti); rimarranno, in attesa di successivo trasloco, momentaneamente custoditi nella abitazione dove attualmente è residente il marito, il quale dovrà restituirli a semplice richiesta della moglie e non sarà comunque responsabile dell'eventuale deterioramento, distruzione o sottrazione dei suddetti beni mobili temporaneamente custoditi;
I coniugi (fatto salvo quanto sopra) danno atto di aver già precedentemente risolto ogni altra questione patrimoniale conseguente e/o connessa al matrimonio e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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