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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7381/22 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv Antonio Fortunato Parte_1
Martucci, mandato in atti
Attrice
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1
persona rappresentata e difesa dall' avv. Gennaro Ferrecchia, mandato in atti
Convenuta
Oggetto: Opp.DI. n.1409.22 - finanziamento- ratei insoluti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 04.10.2022
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1409/ Controparte_1 2
quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Istituto di credito opposto contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
A seguito della ordinanza di rigetto della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto, l'opponente eccepiva l'improcedibilità per mancata della mediazione, precisate le conclusioni sulle eccezioni preliminari ( inesistenza della procura e improcedibilità per violazione dell'art.5 D.Lgs 28/2010)
Con sentenza non definitiva venivano rigettata la su citate eccezione e disposta la prosecuzione del giudizio.
La causa, veniva istruita con produzione documentale, e CTU tecnica,
precisate le conclusioni assegnati i termini per il deposito di note conclusive la causa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 06.06.2025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Il CTU nella sua relazione peritale da intendersi parte integrante della presente si ritiene di condividere in ogni sua parte perché esente da vizi logici,
sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare sulla base del contratto di finanziamento “prestito personale” n.0739343 datato 07.05.2018
regolarmente sottoscritto dalla parti ed applicando la formula impartita dalla
NC d'LI ( nel suo elaborato peritale che si ritiene di condividere in ogni sua parte) ha accertato 3
che non vi è stato alcun superamento del tasso-soglia alla data di stipula de contratto, né con riferimento al tasso d'interesse del finanziamento né con riguardo al tasso di mora, il taeg applicato risulta conforme al Teag pattuito.
Pertanto è evidente che gli assunti delle opponenti, relativi all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati al contrato di finanziamento
07.05.2018. e difformità del taeg applicato rispetto a quello pattuito oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti totalmente sforniti di supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi, per la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ad eccezione del costo della CTU che rimane a carico dell' opponente .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1409/22
2) Spese della CTU definitivamente a carico dell' opponente.
3) Spese interamente compensate
Lecce, 10.06.2025 Avv. Marilena Caroppo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 emesso in data 06.07.2022 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva l'inesistenza della procura alle liti;
nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7381/22 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv Antonio Fortunato Parte_1
Martucci, mandato in atti
Attrice
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore in Controparte_1
persona rappresentata e difesa dall' avv. Gennaro Ferrecchia, mandato in atti
Convenuta
Oggetto: Opp.DI. n.1409.22 - finanziamento- ratei insoluti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 04.10.2022
regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1409/ Controparte_1 2
quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'Istituto di credito opposto contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
A seguito della ordinanza di rigetto della provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto, l'opponente eccepiva l'improcedibilità per mancata della mediazione, precisate le conclusioni sulle eccezioni preliminari ( inesistenza della procura e improcedibilità per violazione dell'art.5 D.Lgs 28/2010)
Con sentenza non definitiva venivano rigettata la su citate eccezione e disposta la prosecuzione del giudizio.
La causa, veniva istruita con produzione documentale, e CTU tecnica,
precisate le conclusioni assegnati i termini per il deposito di note conclusive la causa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 06.06.2025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Il CTU nella sua relazione peritale da intendersi parte integrante della presente si ritiene di condividere in ogni sua parte perché esente da vizi logici,
sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare sulla base del contratto di finanziamento “prestito personale” n.0739343 datato 07.05.2018
regolarmente sottoscritto dalla parti ed applicando la formula impartita dalla
NC d'LI ( nel suo elaborato peritale che si ritiene di condividere in ogni sua parte) ha accertato 3
che non vi è stato alcun superamento del tasso-soglia alla data di stipula de contratto, né con riferimento al tasso d'interesse del finanziamento né con riguardo al tasso di mora, il taeg applicato risulta conforme al Teag pattuito.
Pertanto è evidente che gli assunti delle opponenti, relativi all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati al contrato di finanziamento
07.05.2018. e difformità del taeg applicato rispetto a quello pattuito oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti totalmente sforniti di supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese ricorrono giustificati motivi, per la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ad eccezione del costo della CTU che rimane a carico dell' opponente .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' opposizione , siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1409/22
2) Spese della CTU definitivamente a carico dell' opponente.
3) Spese interamente compensate
Lecce, 10.06.2025 Avv. Marilena Caroppo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 emesso in data 06.07.2022 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva l'inesistenza della procura alle liti;
nel merito contestava la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
nonché tutta la dinamica del finanziamento e