Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1591/2022 R.G. Tribunale di OC.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa in appello iscritta al n. 1591/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.04.1998, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe
Strangio (indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante)
ED
(C.F.: ; P.iva: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Demetrio Fusaro (indirizzo PEC: ), giusta procura in Email_2
atti;
(appellato)
NONCHE'
(C.F: ), residente in Controparte_2 CodiceFiscale_2
Sant'Ilario dello Jonio (RC) alla via Traversa I di Viale Matteotti A, int. 4;
(appellato contumace) preso atto che l'udienza del 21.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 27.11.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 18.01.2025 (parte appellante) nonché 16 e 20 gennaio 2025 (appellata compagnia di assicurazione), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie
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istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle controparti indicate in epigrafe, proponeva appello avverso la sentenza n. 929/2022 Parte_1
del Giudice di Pace di OC, depositata il 29/09/2022, con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, avanzata nell'interesse dello stesso , Pt_1
volta ad ottenere la condanna in solido, a carico della società
[...]
e di al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali ed all'integrità psico-fisica asseritamente patiti dal (“danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali, invalidità permanente, sotto il profilo di riduzione della capacità lavorativa di cuoco, danno biologico, spese mediche sostenute”, quantificate “nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o a quella diversa somma che si riterrà dovuta a seguito di CTU medico – legale”) in occasione dell'allegato
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sinistro stradale avvenuto in data 28.10.2012, allorquando l'odierno appellante era ancora minorenne.
Secondo la prospettazione dell'originaria parte attrice (ribadita nel presente giudizio di appello), nell'anzidetta data, alle ore 08:15 circa, Parte_1
sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale
S.P. Bosco Sant'Ippolito-Belloro. In particolare, il si trovava a piedi, dinanzi Pt_1 alla propria abitazione, allorquando sarebbe stato investito dall'autovettura Ford
“Galaxy”, targata BJ786XY ed assicurata presso la compagnia odierna appellata, il cui conducente e proprietario, l'altro odierno appellato , era Controparte_2
intento ad operare una manovra di retromarcia in uscita da parcheggio poiché davanti alla sua vettura vi erano altri veicoli parcheggiati e, nell'effettuare tale manovra, non si sarebbe avveduto del pedone che era ai margini della carreggiata con le spalle rivolte verso la vettura nonché, urtandolo nella parte posteriore del corpo, lo avrebbe fatto rovinare in terra, con la conseguenza che il , soccorso dai genitori presenti Pt_1
sul luogo del fatto, avrebbe riportato lesioni personali per la cura delle quali necessitava dell'intervento dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di OC, ove veniva formulata la diagnosi di “trauma contusivo escoriato zigomo sx e dx e mento;
contusioni addominali;
contusione ed ematoma ginocchio sx e dx”.
In particolare, nell'impugnata sentenza veniva ritenuta la mancanza di puntuale prova circa l'effettivo accadimento del fatto, quale reale antecedente causale dei lamentati danni all'integrità psico-fisica in capo al , atteso che la Pt_1
prospettazione attorea sarebbe oltremodo sintetica e generica, stante altresì la mancata indicazione nell'atto di messa in mora dei nominativi delle persone che avevano assistito al fatto ed, ancora, si rilevava l'esclusione della presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, primo comma,
C.C., in quanto “l'attore è improvvisamente comparso sulla sua traiettoria”.
A sua volta, in sede dell'odierna fase di gravame, l'appellante si doleva dell'argomentazione del primo giudice, nei termini come riportati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo il difetto di motivazione, l'erronea ed omessa valutazione della prova sull'an debeatur, nonché travisamento del fatto ed erronea esclusione della presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo ex art. 2054, comma primo, C.C.. Inoltre, parte appellante ha lamentato la mancata ammissione di CTU medico-legale nel giudizio di primo grado, reiterando la relativa
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istanza probatoria nel presente grado di appello.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, mentre l'appellato Controparte_2
rimaneva contumace così come nel giudizio di primo grado, si costituiva in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, l'appellata società di assicurazione, la quale, nei termini come argomentati in tale atto a cui si rinvia, eccepiva l'infondatezza dell'avverso gravame invocandone il rigetto.
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, nonchè espletata nel presente grado di giudizio la consulenza tecnica medico-legale di ufficio sulla persona di
(nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 15.05.2024), Parte_1
all'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
Va preliminarmente evidenziato in linea generale che, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, il soggetto danneggiato deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, all'uopo dimostrando non solo la dinamica dello specifico accadimento dedotto, ma anche il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente subìto ed oggetto della pretesa risarcitoria in base al disposto di cui all'art. 2697 C.C., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Invero, con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro stradale, è del tutto pacifico che, in linea generale, colui che promuova l'azione di risarcimento non solo deve provare le specifiche modalità del sinistro, atteso che il disposto di cui all'art. 2697, comma primo, C.C. impone all'attore di provare tutti i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova lo stesso non fornisce, la sua domanda viene rigettata. A sua volta, tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso anche il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il fatto che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto
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della domanda attorea (cfr., in questo senso, Cass., sez. III, sent. n. 7026 del
23/05/2001, in motivazione).
Tanto premesso in diritto, si deve rilevare, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che nel caso di specie l'originaria parte attrice aveva adempiuto all'anzidetto onere probatorio, in ordine ai lamentati danni all'integrità psico-fisica, che era tenuto ad assolvere, in quanto le risultanze dell'istruttoria svolta in primo grado hanno confermato sia la storicità del sinistro oggetto della prospettazione attorea, nei termini come illustrati in premessa, sia la riconducibilità delle lesioni riportate dall'odierno appellante a tale sinistro.
Nello specifico, va evidenziato, da un lato, che la prospettazione attorea risulta sufficientemente specifica e dettagliata in ordine agli elementi essenziali della complessiva dinamica del fatto e che, dall'altro lato, mentre il primo giudice ha posto l'attenzione sul dato, di per sé secondario ed inessenziale, della mancata indicazione nell'atto di messa in mora dei nominativi delle persone che avevano assistito al fatto
(comunque segnalati nel successivo atto di citazione in primo grado), al contempo nella gravata sentenza non viene invece effettuata alcuna completa ed approfondita analisi critica delle ben più rilevanti ed essenziali risultanze conoscitive all'esito dell'escussione dei testi avvenuta nel corso di quel giudizio.
A quest'ultimo proposito, in particolare, la verificazione dell'accadimento prospettato da parte appellante trova compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni – disinteressate, puntuali nonché esenti da contraddizioni – rese nel corso del giudizio di primo grado dai testi addotti dall'originaria parte attrice, il Vigile Urbano CP_3
(udienza del 03.03.2022: “(…) preciso che il sig. era fermo vicino al
[...] Pt_1 ciglio della strada con le spalle rivolte verso l'autovettura. La strada non è munita di marciapiede. Prima che l'autovettura avviasse la retromarcia il sig. era molto Pt_1
vicino all'autovettura; l'autovettura lo urtava con lo spigolo posteriore lato guida.
Non so dire il punto preciso in cui il sig. veniva urtato, l'ho visto cadere in Pt_1 avanti per terra. Nell'immediatezza veniva soccorso dai genitori che lo hanno aiutato ad alzarsi da terra. Mi sono avvicinato e lo stavano mettendo in macchina.
Lamentava dolori al ginocchio non ricordo quale;
aveva escoriazioni sul viso. Il conducente della Galaxy saliva sull'autovettura dopo aver tentato una vendita di biancheria e dopo aver investito il ragazzo affermava di non averlo visto e manifestava la sua disponibilità a soccorrerlo. Sul posto vi erano altre persone, ma
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non so dire chi fossero e quante fossero. A.D.R. “Ero ad una distanza di circa 15-20 metri dal punto in cui vi è stato l'urto. (…) A.D.R. “Dietro la macchina il sig. Pt_1 era da solo. A.D.R. “Il conducente della Ford Galaxy compiva la manovra di retromarcia velocemente, compatibilmente con la manovra di retromarcia;
è partito in fretta”), nonché , cognato dell'odierno appellante (stessa Testimone_1 udienza: “(…) Sebbene non sappia riferire il nome dello Straniero [sic!], e so che la compagnia di assicurazione del veicolo era l' in quanto i genitori CP_4
accompagnarono il figlio in ospedale ed io mi sono trattenuto sul posto per vedere come si comportava lo straniero il quale si assumeva tutta la responsabilità dell'incidente. Mio cognato era caduto in avanti e sanguinava al viso, in particolare, al mento e lamentava dolori alle ginocchia ed ai gomiti. Mio cognato era fermo sulla strada con le spalle rivolte verso l'autovettura. (…) A.D.R. “Io e mio cognato abitiamo nello stesso immobile, dotato di due cancelli, uno carrabile, l'latro pedonale che danno direttamente sulla strada. Io ero dentro al cancello carrabile che avevo già aperto per uscire e controllavo se potevo farlo. Mio cognato era uscito dal cancello pedonale ed era sulla sua destra – ed è stato investito appena uscito dal cancello – l'autovettura era piena di vestiti che impedivano la visuale al conducente.
(…) A.D.R. “Non è intervenuta alcuna ambulanza in quanto è stato soccorso dai genitori”), i quali avevano direttamente assistito all'incidente, stante il loro rispettivo angolo visuale posto nelle immediate vicinanze del luogo del fatto, così come descritto dai dichiaranti, potendo così notare che il – nel mentre si trovava a Pt_1
piedi ai margini della carreggiata stradale nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso pedonale della propria abitazione – venne colpito da tergo dall'autovettura condotta da (lo “Straniero”), il quale a sua volta era intento ad Controparte_2
operare una manovra di retromarcia in uscita dal parcheggio senza però notare la presenza dell'odierno appellante che dava le spalle al veicolo, facendolo così cadere per terra in avanti, tanto da urtare il viso, le ginocchia ed i gomiti.
In tal modo, i contributi testimoniali in esame hanno asseverato la dinamica del sinistro come allegata nell'atto introduttivo di primo grado.
Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni testimoniali poc'anzi riportate devono considerarsi del tutto attendibili a livello intrinseco, in quanto risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, non risultando altresì alcun dato concreto
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ed univocamente significativo da cui poter desumere qualsivoglia intento compiacente dei dichiaranti nei confronti dell'originaria parte attrice, soprattutto in relazione al Vigile Urbano del Comune di Benestare . Controparte_3
Va in particolare evidenziato che non costituisce un idoneo ed univoco indice di inattendibilità del narrato reso da quest'ultimo la circostanza per cui lo stesso, nella suddetta qualità, non avesse poi redatto una relazione di servizio sull'accaduto, tenuto conto che, per come emerge dal medesimo narrato, il non aveva CP_3 assistito all'accadimento in esame per motivi di servizio, bensì del tutto casualmente, e, quindi, il dichiarante non aveva alcuna necessità di documentare tale fatto in un atto formale.
Inoltre, a livello estrinseco, tali narrati risultano pienamente convergenti tra loro in ordine al nucleo essenziale e maggiormente significativo dell'accadimento rilevante nel presente giudizio, circa la dinamica del sinistro accorso all'odierno appellante essendo stata colpito da tergo, con la conseguente caduta in terra in avanti, da parte di una autovettura che era appena ripartita dal parcheggio in retromarcia, dovendosi tenere conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito dal proprio specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito al medesimo accadimento, con la conseguenza che i narrati in esame costituiscono così piena prova circa i fatti riferiti.
Più nello specifico, da tali contributi conoscitivi – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea, quale dato di per sé ulteriormente indicativo di intrinseca attendibilità – emerge sia una specifica descrizione della posizione di ciascuno dei dichiaranti nelle vicinanze del luogo del sinistro e, quindi, della piena possibilità per gli stessi di scorgere l'accadimento, sia la puntuale e dettagliata descrizione dell'elemento più saliente ed essenziale del fatto riferito, desumendosi, in particolare, lo specifico motivo per cui il guidatore dell'autovettura
Ford Galaxy non si fosse avveduto della presenza del a piedi nelle immediate Pt_1
vicinanze della parte posteriore di tale veicolo in sosta, tanto da colpirlo da tergo una volta ripartito in retromarcia dal parcheggio, tenuto conto che Controparte_2
era un venditore ambulante, come desumibile dal narrato del teste e, CP_3 quindi, come precisato dal teste “l'autovettura era piena di vestiti che Tes_1 impedivano la visuale al conducente”.
A quest'ultimo proposito, va evidenziato che siffatta circostanza trova specifica
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conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di atto di Controparte_2
“denuncia di danno responsabilità civile verso terzi” (allegato al fascicolo di primo grado dell'odierno appellante) ove, oltre alla descrizione della dinamica del sinistro come poi prospettato dall'odierno appellante, veniva precisato che
“Io non mi sono accorto della presenza del ragazzo perché avevo la macchina piena di vestiario e biancheria”.
Da tali dichiarazioni, in particolare, emerge una specifica e logica spiegazione del motivo per cui il non si fosse avveduto della CP_2 presenza del al momento di entrare nell'autovettura, in quanto lo stesso si Pt_1
era trattenuto dentro al veicolo fermo in parcheggio per un rilevante lasso temporale, nel corso del quale era evidentemente nel frattempo sopraggiunto il posizionandosi dietro tale veicolo (“Ero seduto in macchina da un bel Pt_1
pezzo perché aspettavo una persona ma siccome ritardava ho deciso di andare via e quindi o [sic!] acceso l'auto e partivo in retromarcia perché davanti avevo altre auto”).
Le dichiarazioni testimoniali in esame risultano altresì estrinsecamente riscontrate dal dato autonomo ed oggettivo desumibile dalle annotazioni contenute nel certificato di pronto soccorso dell'ospedale di OC in atti – redatto nella stessa data del sinistro alle ore 09:00 e, quindi, in uno specifico lasso temporale del tutto compatibile rispetto all'accadimento del fatto alle precedenti ore 08:15 circa – ove si desume, in maniera succinta ed essenziale ma in termini sufficientemente coerenti e convergenti rispetto ai narrati testimoniali in esame, che l'accesso al pronto soccorso era appunto dovuta a “Causa riferita: incidente stradale”.
A siffatto proposito, va evidenziato, secondo canoni di comune logica ed esperienza, che, poco tempo dopo l'infortunio accorso all'allora minore, quindi in termini spontanei e maggiormente genuini, i suoi genitori avevano riferito al personale sanitario in modo sintetico e succinto la dinamica dell'accadimento, senza quindi soffermarsi su particolari non essenziali in quello specifico frangente.
Inoltre, i narrati in esame risultano estrinsecamente convergente con l'assunzione di responsabilità del conducente il veicolo Ford Galaxy contenuta nella constatazione amichevole di sinistro allegato in atti, sottoscritta dallo stesso . Controparte_2
Oltre all'avvenuta verificazione del fatto dannoso, dalla documentazione sanitaria in atti risulta riscontrato il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze
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pregiudizievoli lamentate (tenuto appunto conto della documentazione in atti a partire dall'ingresso al Pronto Soccorso di ove i sanitari, Parte_1
prestate le prime cure e gli accertamenti del caso, facevano diagnosi di “trauma contusivo escoriato zigomo di dx e mento (…) contusione escoriata ginocchio di dx
(…), TC ginocchio dx per sospetta frattura piatto tibiale documentante lesione traumatica parcellare con distacco del margine più laterale del piatto tibiale esterno”, trattandosi appunto di lesioni ai distretti corporei di cui avevano fatto puntuale e convergente riferimento entrambi i testi, viso e ginocchio, in conseguenza della caduta a terra in avanti da parte del ). Pt_1
A ciò si deve aggiungere che la C.T.U. medico legale espletata nel presente grado di appello ha attestato la compatibilità delle lesioni occorse rispetto alla dinamica descritta, sulla base dei criteri medico-legali di giudizio circa la valutazione del nesso di causalità, puntualmente ed analiticamente indicati dal consulente d'ufficio in sede di risposte alle osservazioni del consulente di parte della compagnia assicurativa.
Dunque, le dichiarazioni testimoniali sono dettagliate, convergenti, attendibili e precise ed, a parere di questo Giudice, sono idonee a soddisfare l'onere della prova che grava sul pedone in caso di investimento dovendosi, nella specie, applicare la presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore in ossequio alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 2054 C.C. ed all'interpretazione giurisprudenziale in materia.
Invero, ai sensi del primo comma dell'art. 2054 C.C. il conducente del veicolo al fine di andare esente da responsabilità, come statuisce la lettera stessa della norma, è tenuto a dimostrare, analogamente a quanto statuito dall'art. 2050 C.C., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' vero che la giurisprudenza ha chiarito come in tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'art. 2054, comma primo, C.C. pone nei suoi confronti, non
è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità
e l'imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo concorre ai sensi dell'art. 1227, comma primo, C.C. con quella presunta del conducente (Cass.
22.05.2007, n. 11873).
Tuttavia, tale accertamento deve essere condotto facendo applicazione del criterio
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in materia della ripartizione dell'onere della prova che, quanto al comportamento imprudente del pedone, va assolto in maniera rigorosa da parte del conducente del veicolo investitore e, quindi, nella specie, dalla compagnia Controparte_1
[...]
Orbene, nel corso del giudizio, a fronte di testimonianze che hanno provato il fatto dell'investimento e la condotta colposa del conducente dell'autovettura (la costante circolazione con un veicolo riempito di capi di abbigliamento, stante l'attività di venditore ambulante di , in modo tale da impedire la visuale allo Controparte_2
stesso conducente, quale presumibile causa anche dei diversi sinistri stradale ove risulta coinvolto il , per come documentato in atti dalla compagnia di CP_2
assicurazione), la convenuta in primo grado non ha fornito alcuna prova di un contestuale comportamento colposo da parte di tale da Parte_1
giustificare un concorso di colpa, né nella fattispecie sono emersi elementi per ritenere la sussistenza di un concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 C.C., tenuto conto altresì che, al contrario, la condotta tenuta nell'occasione dall'anzidetto minore, lo stazionare a piedi ai margini della carreggiata stradale priva di marciapiede nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso pedonale della propria abitazione, risulta del tutto conforme alle disposizioni precauzionali di cui al comma primo dell'art. 190 C.d.S. (“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.”).
A siffatto proposito, va in particolare evidenziato che l'affermazione resa dal teste secondo cui “Mio cognato era uscito dal cancello pedonale ed era sulla Tes_1 sua destra – ed è stato investito appena uscito dal cancello”, in relazione al complessivo narrato dello stesso nei termini in precedenza riportati, non va intesa,
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come invece argomentato nella gravata sentenza, nel senso che “l'attore è improvvisamente comparso sulla sua traiettoria”, bensì che il si trovava a Pt_1
piedi ai margini della carreggiata stradale nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso pedonale della propria abitazione.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, va riconosciuto il diritto in capo all'odierno appellante ad ottenere il risarcimento dei danni patiti all'integrità psico-fisica, a carico ed in solido delle parti appellate, in occasione del sinistro oggetto di causa.
Ai fini della valutazione e della quantificazione del danno biologico subìto da a seguito del sinistro dedotto in lite ben può farsi riferimento Parte_1
alle risultanze della C.T.U. espletata dal dott. specializzato in Persona_1
medicina legale, nel corso del presente giudizio di appello, alla quale, integralmente, si rimanda condividendone le motivate argomentazioni medico-legali.
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso in primo luogo che il danneggiato ha riportato postumi permanenti Parte_1 causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da “ESITI ALGO DISFUNZIONALI DI GRAVE TRAUMA
CONTUSIVO/DISTORSIVO GINOCCHIO DX CON FRATTURA PIATTO TIBIALE,
LESIONI MENISCALI E LEGAMENTOSE (LCA/LCM) CON MEDIA
DISCREPANZA STATICO-DINAMICA”.
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione all'8% dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico, quale valore percentuale è la risultante di tutti i danni permanenti.
Le lesioni subite hanno determinato, altresì, un'inabilità temporanea assoluta di giorni trenta nonché parziale di giorni 66 (di cui 30 giorni di ITP al 75% 36 giorni di
ITP al 50%).
Il C.T.U. ha, inoltre, esaustivamente e con motivazioni esenti da errori e da vizi
(riportate in allegato all'elaborato peritale in atti), risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale dal consulente di parte appellata in ordine alla sussistenza del nesso di causalità ed alla quantificazione del danno temporaneo, confermando così la valutazione già espressa.
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A siffatto proposito, quanto alla causa ed alla tipologia delle lesioni fisiche riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisio-psichica del danneggiato, va evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile. Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti nonché della diretta visita del periziando e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802) , come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza delle premesse di fatto su cui si basa la pretesa risarcitoria azionata, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, con la conseguenza che le critiche sostanziali alla CTU formulate da parte appellata appaiono prive di pregio, tenuto appunto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili osservazioni alle critiche e rilievi dell'anzidetta parte effettuate dal consulente d'ufficio in sede di deduzioni sulle stesse (cfr. sul punto, a contrario, Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulenza tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”; in proposito mette conto ancora osservare che “il giudice del merito, quando
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aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”, così Cass. n. 282/2009;
Cass., sez. VI, 02/02/2015, n.1815: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nonché Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidaz ione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
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Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica di , per come riscontrato dal Parte_1 consulente d'ufficio nei termini descritti in precedenza, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micro permanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col
D.M. 16/07/2024), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
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A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico la danneggiata aveva un'età di
14 anni e, pertanto, gli spettano:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 15.596,35 attuali;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente
(con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M. 16/07/2024, considerato altresì il punto base di € 55,24 per l'inabilità assoluta e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100%, la misura proporzionalmente ridotta) nei seguenti termini: € 1.657,20 per l'inabilità assoluta, nonchè € 55,24 x 75% x gg. 30 = €
1.242,90 ed, ancora, € 55,24 x 50% x gg. 36 = € 994,32; per un totale di € 3.894,42.
Ne risulta così, in totale, un danno biologico, per la lesione dell'integrità fisio-psichica di , pari ad € 19.490,77 (€ 15.596,35 + € Parte_1
3.894,42), espresso in moneta attuale.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo
(identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
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costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute
(“determina …duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva (rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né parte appellante ha addotto alcuna prova di circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse in atti, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
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Risulta invece formulata in termini del tutto generici e superficiali l'ulteriore pretesa risarcitoria di parte appellante in relazione ad asseriti danni patrimoniali per spese mediche e “sotto il profilo di riduzione della capacità lavorativa di cuoco”.
Rispetto alla quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo in €
19.490,77, va comunque evidenziato che l'odierna parte appellante ha concluso nell'atto di gravame per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado “nella complessiva somma di € 10.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o a quella diversa somma che si riterrà dovuta a seguito di CTU medico – legale”.
A siffatto proposito, si deve rilevare che – come da ultimo precisato dalla
Suprema Corte – “la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata. (Nella specie la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza, in rapporto di lavoro domestico, di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nell'importo risultante dalla disposta CTU, eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza)” (Cass. civ. sez. VI, 20/07/2018,
n.19455). Ebbene, nel caso di specie, in sede di note conclusive, la difesa di parte appellante, pur richiamando in termini adesivi le risultanze peritali con riferimento al riconoscimento del nesso di causalità, non ha inteso modificare le sue precedenti conclusioni. In altri termini, in forza della richiamata giurisprudenza, ben avrebbe potuto la parte appellante operare la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, ravvisandosi ragioni di economia processuale poiché sarebbe irrazionale costringere l'attore a promuovere successivi giudizi per far valere il progressivo ampliarsi del danno che non ha ancora esaurito i suoi effetti (in tal
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senso, Corte appello Bari sez. III, 16/01/2018, n.52) con ampliamento della originaria domanda che, invece, non risulta essere stato formulato in questa sede.
Ne consegue pertanto, che – in forza di quanto sopra evidenziato – la domanda attrice vada accolta limitatamente all'importo richiesto risultando la formula utilizzata “Ovvero in quella maggiore o minore somma che a tale titolo risulterà in corso di causa” evidentemente di mero stile;
sicchè, la sentenza sarebbe viziata di ultrapetizione ove riconoscesse un importo superiore a quello richiesto in domanda.
La domanda deve quindi essere accolta per l'importo di euro 10.000,00.
Sulla somma complessiva così determinata quale ristoro del danno biologico permanente e temporaneo vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e
3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di € 10.000,00.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della odierna soccombenza e, tenuto conto del decisum, delle questioni trattate e della
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quantificazione effettuata in primo grado, nonché l'espletamento della sola CTU nella fase istruttoria e la forma semplificata della fase decisoria nel presente grado, si liquidano in complessive € 3.687,00 per onorario, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto espressa richiesta, oltre alla refusione delle spese sostenute e documentate (tenuto conto che non risulta il versamento del contributo unificato nel presente grado di giudizio), così come deve porsi definitivamente a carico dell'odierno appellato Controparte_1
le spese di C.T.U. medico legale liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di OC, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 1591/2022 avverso la sentenza n. 929/2022 del Giudice di Pace di OC, depositata il 29/09/2022, come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, condanna in solido in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e al pagamento, in favore Controparte_2
di , a titolo di risarcimento del danno biologico, della Parte_1 somma complessiva di € 10.000,00, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
2) condanna in solido gli anzidetti soccombenti, alla rifusione in favore dell'odierno appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.687,00 per onorario, ed in € 301,53 per spese documentate, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA secondo legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne ha fatto esp ressa richiesta;
3) pone definitivamente a carico degli anzidetti soccombenti, in solido, le spese di C.T.U. medico legale liquidate come da separato decreto.
Così deciso in OC il 22 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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