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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16263 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
EC PR UD rel.
FA NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2095/2024, introdotta da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IA EO, e dell'avv. stabilito Sonia Rosato, che agisce di intesa con l'Avv. IA EO.
RICORRENTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Lavinia D'Ottavio; CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio – fase divorzile
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di Parte_1 CP_1 2 pronunciare la separazione personale dei coniugi e quindi, nell'ambito del medesimo processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. La parte resistente, costituitasi, ha aderito alle richieste relative allo status proponendo tuttavia distinte condizioni con riguardo ai profili economici.
In data 07.10.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione, attualmente passata in giudicato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alle condizioni, le parti convengono sull'affidamento condiviso dei figli minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre. Nessuna delle parti chiede di modificare il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria del
07.10.2024, che si ritiene pertanto di confermare;
il padre, che inizialmente aveva preso in locazione una stanza, al momento dimora presso l'abitazione dei genitori, e non insiste per il pernotto dei figli presso di sé, presumibilmente in mancanza di spazi adeguati;
si dispone pertanto che sino a quando il padre non disporrà di una abitazione idonea i minori frequenteranno il padre nei pomeriggi di martedì, indicativamente tra le 17,30 e le 21,00 per essere riportati nella casa familiare dopo aver cenato con il padre;
lo vedranno, inoltre, a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica entro le ore 19.00, con la precisazione che ove non vi siano le condizioni per farli pernottare con il padre, questi dovrà riportarli nella casa familiare entro le 21.00 del sabato e riprenderli la domenica mattina, salva la possibilità di accordarsi diversamente in ordine anche alle esigenze dei minori;
i minori trascorreranno alternandosi di anno in anno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni;
i giorni di Pasqua e 3
Pasquetta alternati tra i genitori;
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in estate.
La casa familiare resterà assegnata alla madre che vi abita con i due figli. La richiesta avanzata dal Sig. di vendita del compendio immobiliare, di cui sono titolari CP_1
entrambi i coniugi, deve essere riqualificata in termini di domanda di divisione dello stesso, che tuttavia deve essere dichiarata inammissibile in quanto nel contesto di un procedimento di divorzio non sono proponibili domande soggette a riti diversi (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Il Sig. risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente presso l'azienda CP_1
Arroweld Italia S.p.A., da cui percepisce una retribuzione mensile media di euro 2000
lordi.
Sulla base della documentazione allegata si evincono: buste paga di importi variabili tra 1721,00 euro lordi e 2666,00 euro lordi;
dichiarazione del terzo datore di lavoro che attesta la retribuzione media di euro 1649,00 netti, compatibili con i lordi sopraindicati;
dichiarazione sostitutiva del resistente ed estratti conto che confermano la consistenza delle buste paga e le certificazioni uniche depositate.
Il resistente risulta titolare altresì di tre finanziamenti, di cui uno che insiste sul conto cointestato con la ricorrente, gli altri due personali, rispettivamente di euro 127,46 e
173,00 mensili, ed € 306,40, quest'ultimo per acquisto auto.
La ricorrente, Sig.ra al momento dell'introduzione del giudizio prestava Pt_1
attività lavorativa presso Mastropinsa S.r.l., percependo un reddito mensile lordo di circa euro 1460,00, come documentato in atti dalla produzione del contratto individuale di lavoro;
attualmente presta attività lavorativa di banchista presso la pizzeria Ripiena S.r.l. da cui percepisce un reddito medio mensile di euro 1200,00,
come risulta dalla dichiarazione sostitutiva, ma non ulteriormente provato in atti. 4
Risulta titolare, altresì, di una automobile anno 2017 modello Opel Corsa.
L'abitazione familiare, di cui sono contitolari le parti, è gravata da mutuo ipotecario cointestato, di cui allo stato, per quanto risulta a questo Tribunale sulla base delle allegazioni non contestate, si fa interamente carico, in via di fatto, esclusivamente la ricorrente, insieme al finanziamento, anch'esso stipulato per esigenze familiari, stante la recente mancata contribuzione del Sig. al conto corrente cointestato tra le parti. CP_1
Ad ogni buon conto, eventuali pretese restitutorie in merito, anche in considerazione dei pregressi pagamenti effettuati dal Sig. , dovranno essere regolate in separata CP_1
e opportuna altra sede giudiziaria.
In base alle suesposte considerazioni appare equo confermare a carico del Sig. CP_1
un assegno di mantenimento dei figli minori e pari ad € 600,00 Per_1 Per_2
mensili (€ 300,00, ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT.
La domanda della ricorrente volta all'aumento della misura dell'assegno di mantenimento non può essere accolta, in quanto non risulta dimostrata la percezione di un reddito superiore a quello effettivamente dichiarato dal resistente;
infatti, dagli estratti conto depositati negli allegati alla comparsa di risposta emerge una situazione reddituale in linea con quella dichiarata dal Sig. , diversamente da quanto CP_1
rappresentato dalla parte attrice, anche nelle comparse conclusionali. Effettivamente,
dalla documentazione allegata risulta la percezione, rispetto ad alcune mensilità, di uno stipendio superiore a quello dichiarato, tuttavia, la valutazione complessiva non può che avere come base la media annuale delle retribuzioni allegate dal resistente,
anche tramite certificazione unica.
Il sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese CP_1
straordinarie che saranno individuate e disciplinate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio giudiziario. 5
Deve rigettarsi, inoltre, la domanda avanzata da parte ricorrente di percepire nella misura del 100% l'assegno unico per i figli minori, disponendo la l. 230/2021, all'art. 2, comma 2, la spettanza, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel ricorso introduttivo veniva proposta una domanda di addebito, fondata su circostanze e assunzioni generiche. In particolare, sono rimaste sfornite di prova le asserzioni in merito a pretese vessazioni e maltrattamenti di natura psichica, già poco circostanziati nella domanda introduttiva. Di conseguenza, si ritiene di rigettare la richiesta di addebito della separazione, formulata dalla parte ricorrente.
In ragione del parziale accoglimento reciproco delle richieste avanzate dalle parti e della particolarità della materia si compensano le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2095/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il giorno 10/09/2022 tra (Roma (RM), 21/08/1983) e Parte_1 CP_1
(Roma (RM), 14/03/1983) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio di quel Comune al n. 00862, Parte I, Serie 03, Anno 2022.
- dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
sino a quando il padre non disporrà di una abitazione dotata di spazi adeguati per i figli, regola la frequentazione come indicato in motivazione.
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
- dichiara inammissibile la domanda di divisione avanzata dal resistente.
- conferma a carico del Sig. un assegno di mantenimento dei figli minori CP_1 6
e pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00, ciascuno) da Per_1 Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT,
nonché al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio. Assegno unico come per legge.
- Rigetta la domanda di addebito della separazione.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp. att cpc
Roma, 15/10/2025
La UD est. La Presidente
EC PR RT EN
Provvedimento redatto con la collaborazione delle M.O.T., dott.sse Clarissa Gola e Ginevra Guacci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
EC PR UD rel.
FA NI UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2095/2024, introdotta da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
IA EO, e dell'avv. stabilito Sonia Rosato, che agisce di intesa con l'Avv. IA EO.
RICORRENTE
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. Lavinia D'Ottavio; CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e divorzio – fase divorzile
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale di Parte_1 CP_1 2 pronunciare la separazione personale dei coniugi e quindi, nell'ambito del medesimo processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. La parte resistente, costituitasi, ha aderito alle richieste relative allo status proponendo tuttavia distinte condizioni con riguardo ai profili economici.
In data 07.10.2024 è stata pubblicata la sentenza di separazione, attualmente passata in giudicato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Quanto alle condizioni, le parti convengono sull'affidamento condiviso dei figli minori e sul loro collocamento prevalente presso la madre. Nessuna delle parti chiede di modificare il regime di frequentazione previsto con l'ordinanza provvisoria del
07.10.2024, che si ritiene pertanto di confermare;
il padre, che inizialmente aveva preso in locazione una stanza, al momento dimora presso l'abitazione dei genitori, e non insiste per il pernotto dei figli presso di sé, presumibilmente in mancanza di spazi adeguati;
si dispone pertanto che sino a quando il padre non disporrà di una abitazione idonea i minori frequenteranno il padre nei pomeriggi di martedì, indicativamente tra le 17,30 e le 21,00 per essere riportati nella casa familiare dopo aver cenato con il padre;
lo vedranno, inoltre, a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica entro le ore 19.00, con la precisazione che ove non vi siano le condizioni per farli pernottare con il padre, questi dovrà riportarli nella casa familiare entro le 21.00 del sabato e riprenderli la domenica mattina, salva la possibilità di accordarsi diversamente in ordine anche alle esigenze dei minori;
i minori trascorreranno alternandosi di anno in anno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro; il 6 gennaio ad anni alterni;
i giorni di Pasqua e 3
Pasquetta alternati tra i genitori;
un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in estate.
La casa familiare resterà assegnata alla madre che vi abita con i due figli. La richiesta avanzata dal Sig. di vendita del compendio immobiliare, di cui sono titolari CP_1
entrambi i coniugi, deve essere riqualificata in termini di domanda di divisione dello stesso, che tuttavia deve essere dichiarata inammissibile in quanto nel contesto di un procedimento di divorzio non sono proponibili domande soggette a riti diversi (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n.
10356).
Il Sig. risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente presso l'azienda CP_1
Arroweld Italia S.p.A., da cui percepisce una retribuzione mensile media di euro 2000
lordi.
Sulla base della documentazione allegata si evincono: buste paga di importi variabili tra 1721,00 euro lordi e 2666,00 euro lordi;
dichiarazione del terzo datore di lavoro che attesta la retribuzione media di euro 1649,00 netti, compatibili con i lordi sopraindicati;
dichiarazione sostitutiva del resistente ed estratti conto che confermano la consistenza delle buste paga e le certificazioni uniche depositate.
Il resistente risulta titolare altresì di tre finanziamenti, di cui uno che insiste sul conto cointestato con la ricorrente, gli altri due personali, rispettivamente di euro 127,46 e
173,00 mensili, ed € 306,40, quest'ultimo per acquisto auto.
La ricorrente, Sig.ra al momento dell'introduzione del giudizio prestava Pt_1
attività lavorativa presso Mastropinsa S.r.l., percependo un reddito mensile lordo di circa euro 1460,00, come documentato in atti dalla produzione del contratto individuale di lavoro;
attualmente presta attività lavorativa di banchista presso la pizzeria Ripiena S.r.l. da cui percepisce un reddito medio mensile di euro 1200,00,
come risulta dalla dichiarazione sostitutiva, ma non ulteriormente provato in atti. 4
Risulta titolare, altresì, di una automobile anno 2017 modello Opel Corsa.
L'abitazione familiare, di cui sono contitolari le parti, è gravata da mutuo ipotecario cointestato, di cui allo stato, per quanto risulta a questo Tribunale sulla base delle allegazioni non contestate, si fa interamente carico, in via di fatto, esclusivamente la ricorrente, insieme al finanziamento, anch'esso stipulato per esigenze familiari, stante la recente mancata contribuzione del Sig. al conto corrente cointestato tra le parti. CP_1
Ad ogni buon conto, eventuali pretese restitutorie in merito, anche in considerazione dei pregressi pagamenti effettuati dal Sig. , dovranno essere regolate in separata CP_1
e opportuna altra sede giudiziaria.
In base alle suesposte considerazioni appare equo confermare a carico del Sig. CP_1
un assegno di mantenimento dei figli minori e pari ad € 600,00 Per_1 Per_2
mensili (€ 300,00, ciascuno) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT.
La domanda della ricorrente volta all'aumento della misura dell'assegno di mantenimento non può essere accolta, in quanto non risulta dimostrata la percezione di un reddito superiore a quello effettivamente dichiarato dal resistente;
infatti, dagli estratti conto depositati negli allegati alla comparsa di risposta emerge una situazione reddituale in linea con quella dichiarata dal Sig. , diversamente da quanto CP_1
rappresentato dalla parte attrice, anche nelle comparse conclusionali. Effettivamente,
dalla documentazione allegata risulta la percezione, rispetto ad alcune mensilità, di uno stipendio superiore a quello dichiarato, tuttavia, la valutazione complessiva non può che avere come base la media annuale delle retribuzioni allegate dal resistente,
anche tramite certificazione unica.
Il sig. concorrerà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese CP_1
straordinarie che saranno individuate e disciplinate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio giudiziario. 5
Deve rigettarsi, inoltre, la domanda avanzata da parte ricorrente di percepire nella misura del 100% l'assegno unico per i figli minori, disponendo la l. 230/2021, all'art. 2, comma 2, la spettanza, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel ricorso introduttivo veniva proposta una domanda di addebito, fondata su circostanze e assunzioni generiche. In particolare, sono rimaste sfornite di prova le asserzioni in merito a pretese vessazioni e maltrattamenti di natura psichica, già poco circostanziati nella domanda introduttiva. Di conseguenza, si ritiene di rigettare la richiesta di addebito della separazione, formulata dalla parte ricorrente.
In ragione del parziale accoglimento reciproco delle richieste avanzate dalle parti e della particolarità della materia si compensano le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2095/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il giorno 10/09/2022 tra (Roma (RM), 21/08/1983) e Parte_1 CP_1
(Roma (RM), 14/03/1983) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio di quel Comune al n. 00862, Parte I, Serie 03, Anno 2022.
- dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
sino a quando il padre non disporrà di una abitazione dotata di spazi adeguati per i figli, regola la frequentazione come indicato in motivazione.
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla moglie.
- dichiara inammissibile la domanda di divisione avanzata dal resistente.
- conferma a carico del Sig. un assegno di mantenimento dei figli minori CP_1 6
e pari ad € 600,00 mensili (€ 300,00, ciascuno) da Per_1 Per_2
corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione ISTAT,
nonché al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio. Assegno unico come per legge.
- Rigetta la domanda di addebito della separazione.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2
disp. att cpc
Roma, 15/10/2025
La UD est. La Presidente
EC PR RT EN
Provvedimento redatto con la collaborazione delle M.O.T., dott.sse Clarissa Gola e Ginevra Guacci