Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4732/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 20.03.2025 e vertente
TRA
- ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Nardelli;
OPPONENTE
E
- (P.IVA/C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Pesenti e Francesco Concio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1367/2023 – cessazione materia del contendere – soccombenza virtuale.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “
1. Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni e ragioni di rito e di merito esposte nella premessa del presente atto, qui da ritenersi integralmente riportate, emettere sentenza con la quale revocare
1
2. Voglia, tenuto conto di quanto allegato e provato in atti, condannare
In persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al risarcimento del danno, in favore del signor , Parte_1
ex art. 96 c.p.c., in esso ricomprendendo il danno esistenziale, il danno morale, il danno non patrimoniale, il danno biologico e il danno alla salute, in relazione all'art. 2 della Costituzione, agli artt. 2043 e 2059 c.c., per la somma di €uro 50.000,00 o quella diversa che vorrà liquidare anche in via equitativa.
3. Con la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e del compenso in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In rito:
1. dichiarare, per effetto dell'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo opposto n. 1367/2023 da parte delle deducente società, la cessazione della materia del contendere con conseguente compensazione delle spese di lite, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto e, in ogni caso, atteso che la rinuncia è intervenuta prima dell'iscrizione a Ruolo della presente causa di opposizione.
Sempre in rito ma in subordine:
2. nell'eventualità in cui codesto Ill.mo Giudice non fosse dell'avviso di dichiarare cessata la materia del contendere a spese di lite compensate, si chiede, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, di emettere provvedimento di cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese di lite in favore del sig. per Parte_1
2 l'importo complessivo di Euro 1.276,00 per la sola fase Studio, essendo la rinuncia a decreto ingiuntivo intervenuta prima dell'iscrizione a Ruolo della presente controversia, ovvero, in difetto, dell'importo complessivo di Euro
2.090,00 (di cui Euro 1.276,00 per Fase Studio ed Euro 814,00 per Fase
Introduttiva), oltre accessori di legge;
Nel merito:
3. nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, non venisse dichiarata sin da subito la cessazione della materia del contendere nei termini di cui alle suddette richieste in rito, dovendosi quindi proseguire il giudizio, si chiede di respingere qualsiasi istanza, domanda, eccezione e contestazione formulata ex adverso, poiché infondata in fatto e diritto, mandando assolta da qualsiasi responsabilità per il Controparte_1
risarcimento dei (solo asseriti) danni sofferti dal sig. . Parte_1
4. In quest'ultimo caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
quale cessionaria del credito trasferito da Controparte_2
in virtù di cartolarizzazione, otteneva decreto ingiuntivo n.
[...]
1367/2023 (R.G. 3404/2023) del 04.08.2023 con il quale il Tribunale civile di Latina condannava al pagamento, nei confronti della Parte_1
ricorrente, della somma di Euro 105.665,98, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di conto corrente n. 24628, al finanziamento chirografario n.
741642604 e all'escussione di garanzia consortile.
Proponeva opposizione chiedendo che il decreto Parte_1
ingiuntivo fosse revocato essendo il credito inesigibile ed eccependo il difetto di titolarità attiva della ricorrente non essendo stata provata
3 l'esistenza di un contratto di cessione e la inclusione del credito contestato nell'operazione ex art. 58 TUB.
Chiedeva, inoltre, che in via riconvenzionale controparte fosse condannata in via equitativa al risarcimento del danno ex art. 96, comma
1, c.p.c. per un importo comprensivo del danno non patrimoniale inferto all'opponente per aver agito in giudizio nonostante la manifesta infondatezza della domanda avanzata.
All'udienza di prima comparizione fissata al 05.03.2024 le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e regolarsi le spese di lite sulla base della soccombenza virtuale;
inoltre, parte opponente formulava richiesta di CTU estimativa del danno non patrimoniale come richiesto.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per l'assunzione in decisione all'udienza del 20.03.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., e alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti, essendo stata depositata in data 30.12.2023 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta) una rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della creditrice opposta.
Rinuncia che, in quanto intervenuta dopo la notificazione dell'opposizione (effettuata in data 28.10.2023), necessita di accettazione espressa dalla parte costituita il cui interesse alla definizione nel merito della controversia prevale sulla volontà abdicativa manifestata dall'istante.
Analizzando gli atti depositati si evince l'esistenza di accordo (rectius, di accettazione) dell'opponente sulla rinuncia pervenuta, sicché il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., limitatamente alla domanda di pagamento azionata.
Residuano, tuttavia, contestazioni circa la ripartizione delle spese, che le parti chiedono liquidarsi in applicazione del criterio di soccombenza
4 virtuale, nonché sui pregiudizi che sono scaturiti in capo al sig. a Pt_1 causa dell'attivazione del presente giudizio.
Quanto al primo punto, ossia in merito alla decisione virtuale della lite, rilevata l'assenza di diverso accordo tra le parti, si osserva che il primo motivo di opposizione articolato appare fondato.
Invero, a norma dell'art. 144, legge Fallimentare, “Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo;
in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”.
In ipotesi di accoglimento della domanda di esdebitazione, tutti i crediti concorsuali e non, divengono inesigibili. La norma si riferisce altresì ai titolari di crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento ma che non abbiano concorso al loro soddisfacimento nelle modalità stabilite in sede di procedura concorsuale, stabilendo che il decreto di esdebitazione dispieghi i propri effetti anche nei propri confronti (e degli aventi causa, dunque anche dei cessionari) precludendo ogni ulteriore possibilità di aggressione del patrimonio del debitore.
Conseguentemente, nessuna pretesa avrebbe potuto essere accordata in favore dell'odierna opposta e tale circostanza, di per sé sufficiente per la definizione della causa nel merito in quanto assorbente, rileva ai fini della decisione in ordine alla liquidazione delle spese.
Venendo al secondo profilo, ovvero alla richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c. in capo all'opposta, anche in relazione ai profili di danno biologico, morale e, più in generale, di danno non patrimoniale, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021), “l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o
5 comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale”.
Tanto premesso, non sembra che il comportamento processuale tenuto dalla società opposta possa dirsi connotato da mala fede o colpa grave, avendo la stessa, dietro documentata richiesta stragiudiziale di controparte, depositato la rinuncia agli atti del giudizio monitorio nonostante lo stesso sia poi sfociato nella fase di merito a causa della casuale e prevedibile sovrapposizione dei termini della comunicazione di rinuncia e della proposizione dell'opposizione, con annessa notificazione alla parte ed iscrizione della causa a ruolo.
Non risulta, pertanto, dimostrato il dolo o la colpa nella condotta processuale tenuta dall'opposta, di talché la domanda riconvenzionale formulata dal sig. deve essere rigettata. Pt_1
Le spese processuali, alla luce di quanto argomentato, sono poste a carico dell'opposta rinunciante e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, previa applicazione dei minimi di scaglione ed esclusa la fase decisionale, volta sostanzialmente al riconoscimento di una infondata temerarietà; con distrazione in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1367/2023 emesso dal Tribunale civile di Latina il 04.08.2023 e dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese processuali, che liquida in Euro 4.925,00 per Pt_1
compensi, Euro 409,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e
6 CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Nardelli dichiaratosi antistatario.
Latina, 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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