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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/12/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8489/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Benevento alla Via Parte_1
A. Meomartini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4658/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli nord, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 907/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4658/2024, emessa in data 10.02.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 907/2021, pubblicata in data 17.06.2024 e non notificata.
Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n.
02820110039502113, dell'importo pari ad € 4.832,57 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada dell'anno 2009, presuntivamente notificata nell'anno 2011.
, quindi, adiva il Giudice di pace lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento, Controparte_1 nonché la prescrizione del sotteso diritto di credito vantato dall'Ente Impositore. L' , con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 della domanda attorea per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
La , sebbene regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore di parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto la nullità della vocatio in ius dell'Ente impositore, in ragione dell'omessa notifica presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo. Per tali motivi, ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
e , ritualmente citati in appello, non si sono costituiti e ne va Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
In via del tutto assorbente, si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014). Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8489/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 4658/2024, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 907/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado.
Aversa, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8489/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Benevento alla Via Parte_1
A. Meomartini n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caruso che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4658/2024 resa dal Giudice di pace di Napoli nord, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 907/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4658/2024, emessa in data 10.02.2022 dal Giudice di pace di Napoli nord nel giudizio RG n. 907/2021, pubblicata in data 17.06.2024 e non notificata.
Dagli atti di causa emerge che l'odierno appellato, a seguito di autonoma richiesta di estratto ruolo, apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico risultante dalla cartella pagamento n.
02820110039502113, dell'importo pari ad € 4.832,57 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada dell'anno 2009, presuntivamente notificata nell'anno 2011.
, quindi, adiva il Giudice di pace lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento, Controparte_1 nonché la prescrizione del sotteso diritto di credito vantato dall'Ente Impositore. L' , con comparsa di costituzione e risposta, eccepiva l'inammissibilità Controparte_3 della domanda attorea per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l'infondatezza della stessa.
La , sebbene regolarmente citata in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento e condannava le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore di parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha dedotto la nullità della vocatio in ius dell'Ente impositore, in ragione dell'omessa notifica presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché
l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo. Per tali motivi, ha concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
e , ritualmente citati in appello, non si sono costituiti e ne va Controparte_1 Controparte_2 dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
In via del tutto assorbente, si osserva che assume rilievo derimente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che tale disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6.09.2022).
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014). Nel caso de quo, tenuto conto della circostanza per la quale la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata è intervenuta successivamente rispetto alla pronuncia di primo grado, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8489/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord n. 4658/2024, pubblicata in data 17.06.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 907/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado.
Aversa, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione