Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05689/2025REG.PROV.COLL.
N. 01261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ES Mondo, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5403/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ES Mondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Ferri in sostituzione degli avv.ti Katiuscia Verlingieri ed Emilio Maddalena e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso in appello meglio evidenziato in epigrafe il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5403/2024, che ha accolto il ricorso della signora ES Mondo, odierna resistente, per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, n. 4825/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022, resa nel giudizio n.r.g. 15077/2021, munita di formula esecutiva dell’11 ottobre 2022, notificata al MIUR in pari e quindi ormai passata in giudicato.
2 – Tale sentenza ha quindi condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera della ricorrente quale insegnante di scuola primaria, considerando gli anni di servizio pre-ruolo svolti dal 1990 al 1998 e gli anni di servizio di ruolo dal 1° settembre 1998 al 1° settembre 2016, nonché al pagamento delle differenze di trattamento economico, pari ad euro 27.131,90, maturate fino al 31 ottobre 2021 oltre accessori come per legge, condannando inoltre l’Amministrazione alle spese di giudizio.
3 – Il Ministero deduce che la ricorrente nel giudizio di primo grado ha allegato in atti il cedolino di febbraio 2024 relativo all’attuazione del decreto n. 1137 del 7 novembre 2023, che riconosceva e liquidava le differenze stipendiali relative al periodo 1° settembre 2016 – 31 dicembre 2017 per un importo pari a € 7.927,66, dando conto dell’avvenuto pagamento, ma ha omesso di menzionare la quota parte già pagata dall’Amministrazione molto prima del processo. Pertanto il TAR con la sentenza appellata avrebbe indebitamente condannato l’Amministrazione a pagare nuovamente l’intero importo, evidenziando una palese carenza istruttoria e motivazionale.
4 –Il Ministero appellante deduce in via preliminare la violazione o falsa applicazione degli artt. 41, 87 e 94 c.p.a. per l’inosservanza delle modalità di notificazione previste ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, in ragione della notificazione della sentenza alla sola Avvocatura Distrettuale di Napoli e non anche alla Avvocatura Generale dello Stato, in violazione delle norme del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato).
La giurisprudenza amministrativa sarebbe chiara nel ritenere che la notificazione alla sola Avvocatura Distrettuale non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1315), pertanto, il presente ricorso in appello dovrebbe essere ritenuto tempestivo secondo il “termine lungo” di sei mesi, previsto dall’art. 92 c.p.a., decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
5 – Nel merito, il Ministero deduce la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 114 c.p.a. ed il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, avendo il Tribunale disposto il pagamento della somma di € 19.613,82 in favore della ricorrente senza considerare che tale importo rappresentava una duplicazione di somme già corrisposte, come da documentazione allegata, di cui controparte era già a conoscenza.
6 – Di conseguenza, il Ministero chiede che il Consiglio di Stato accolga l’appello e, per l’effetto, riformi o annulli la sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
7 - La ricorrente vittoriosa in primo grado, costituitasi per resistere all’appello, con propria memoria premette che per effetto del Giudicato in sede civile l’amministrazione era tenuta a riconoscere 21 anni di servizio pre-ruolo e ruolo della scuola primaria alla data del 1° settembre 2016 oltre a quello successivo, pari ad ulteriori 5 anni, nella scuola superiore alla data del 26 settembre 2021, per un totale di 26 anni di servizio, dovendo inoltre riconoscere dal 1° settembre 2016 la fascia stipendiale 21-27 per i docenti della scuola secondaria, e che, tuttavia, l’amministrazione con decreto di ricostruzione del settembre 2023 aveva riconosciuto i 21 anni di servizio dalla data del 1° settembre 2017 e non dalla data dell’1° settembre 2016 e non aveva liquidato l’intera somma di euro 27.131,90, come stabilita in sentenza, atteso che successivamente alla emissione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4825/2022, risultava un pagamento parziale per euro 7.518,08, con un residuo dovuto di euro 19.613,82.
8 – La parte resistente riferisce altresì che veniva dunque proposto un ricorso per l’ottemperanza, nel quale l’amministrazione si costituiva senza espletare difese e che il TAR, con la sentenza appellata, riteneva la domanda in parte inammissibile, in merito alla richiesta di adozione di un ulteriore decreto di ricostruzione di carriera, e per altra parte fondata, ordinando all’amministrazione l’integrale pagamento della differenza tra quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli e quanto effettivamente pagato, pari ad € 19.613,82 oltre ad accessori di legge. Di conseguenza l’appello dovrebbe ritenersi infondato, in quanto il richiamato pagamento di ottobre 2021 sarebbe antecedente di circa un anno rispetto alla citata sentenza del Tribunale di Napoli, con la conseguenza che un eventuale pagamento in acconto per le causali del ricorso avrebbe dovuto essere recepito nella sentenza di merito, e che ed in caso di rigetto o omessa statuizione sul punto, la decisione avrebbe dovuto essere gravata. Per converso, essendosi formato il giudicato sulla predetta sentenza, risultavano dovuti Euro 27.131,90 ed i pagamenti antecedenti alla decisione e non recepiti dalla stessa non potevano ritenersi imputabili alle causali di cui al ricorso di merito, e quindi non potevano essere revocati in dubbio in sede di ottemperanza, fermo restando che residuava comunque, anche in ipotesi di scomputo delle predette somme, un saldo ulteriore non ancora corrisposto alla ricorrente e fatto oggetto del giudizio di ottemperanza.
9 - Ogni ulteriore approfondimento sul descritto punto controverso è, peraltro, precluso dalla circostanza che la parte resistente, nella medesima memoria, eccepisce anche “ la tardività e inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità dell’appello” , dovendosi, pertanto, preliminarmente esaminare le predette eccezioni, che risultano fondate quanto alla dedotta irricevibilità per tardività.
10 - In particolare, l’appello avverso la sentenza del TAR per la Campania, sede di Napoli, n. 5403/2024 è stato notificato il 4 febbraio 2025, oltre il “termine lungo” di 6 mesi come dimezzato in 3 mesi in ragione del rito applicabile, decorrente dalla pubblicazione in data 14 ottobre 2024 della medesima sentenza, che non sembrerebbe essere stata neppure irritualmente notificata alla Avvocatura distrettuale di Napoli come invece dedotto dall’amministrazione. Infatti, in base all’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
11 - La giurisprudenza del Consiglio di Stato è univoca nel ritenere come, in base al combinato disposto degli artt. 114, commi 8 e 9, e 87, comma 3, c.p.a., l’appello in un giudizio di ottemperanza, in quanto procedimento che segue il rito della Camera di consiglio, debba rispettare i termini ordinari dimezzati. Pertanto, dovendosi applicare il “termine lungo” per appellare la sentenza di ottemperanza (non ritualmente notificata per comune ammissione delle parti), l’ordinario termine di sei mesi per l’impugnazione previsto dall’art. 92 c.p.a. in relazione all’art. 327 c.p.c. (che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n.69, ha ridotto da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine lungo previsto per la proposizione dell'appello - cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6842) va ridotto della metà ed è quindi pari a tre mesi.
12 - In conclusione, l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO