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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
Il giorno 17 maggio 2024, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13480/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giuseppe Cascina in sostituzione dei procuratori dell'opponente e l'avv. Marilena Filpi in sostituzione dell'avv.
Isidori per l'opposta.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Filpi insiste nell'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione.
L'avv. Cascina si oppone.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13480/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Pietro Salvino e Angelo Email_1
Vassallo giusta procura in atti Email_2
OPPONENTE
E
e per essa in qualità di Controparte_1 Controparte_2
mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Isidori
) giusta procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, con conseguente conferma, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n.
2035/2020 dell'8 aprile 2020 emesso dal Tribunale di Palermo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2021 – ha ad oggetto l'opposizione tardiva, ex art.650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 2035/2020 dell'8 aprile 2020 emesso dal Tribunale di
Palermo, con il quale veniva ingiunto al il pagamento, in Parte_1
favore della della somma di euro 11.140,92 oltre interessi legali CP_2
e spese del procedimento monitorio a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 22 giugno 2006 stipulato con la Parte_2
(Cfr. doc. n 3, 4, 5 del fascicolo monitorio).
[...]
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo in via preliminare dichiarare la tardività dell'opposizione, avendo essa ditta opposta già reso edotta la società opponente dell'emissione del decreto ingiuntivo con un atto di precetto notificato in data 6 luglio 2021 e nel merito, di rigettare l'atto di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Premesso che l'atto di opposizione avanzato dal deve Pt_1
considerarsi opposizione tardiva, ex art.650 c.p.c., trattandosi di
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
opposizione notificata in data 13.10.2021 in relazione a decreto ingiuntivo notificato nel giugno 2014, si ritiene assorbente la circostanza che non sussistano i presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
In proposito, va considerato, preliminarmente, che, per condivisibile giurisprudenza -“ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. sez. I, sent. n.10386 del 2012); -“in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre.
Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
"congruità", o comunque la "sufficienza", del tempo residua intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva” (cfr. Cass., Sez. 6-3, ordin. n.2608 del 2018).
Nel caso di specie, va rilevato che la parte opponente aveva già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo tramite la notifica dell'atto di precetto in data 6 luglio 2021. Nel predetto atto il decreto ingiuntivo viene indicato e descritto e quindi conosciuto e conoscibile da parte del signor Pt_1
potendo lo stesso già da tale momento chiedere la visibilità sul fascicolo monitorio e ed avere copia del decreto e dei documenti allegati.
Sarebbe stato quindi onere del signor proporre l'opposizione Pt_1
tardiva quanto meno entro il termine di quaranta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dello stesso (6/7/2021) e quindi (tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini) entro e non il 15 settembre
2021.
Pertanto, l'opposizione risulta, comunque, inammissibile in quanto avanzata senza legittimo motivo, oltre i quaranta giorni dalla conoscenza/conoscibilità del decreto ingiuntivo (tramite la suddetta notifica) da parte della società ingiunta.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, rilevata la non legittimità dell'opposizione tardiva, va dichiarata l'improcedibilità dell'atto di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia –
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 17 maggio 2024 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 13480/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giuseppe Cascina in sostituzione dei procuratori dell'opponente e l'avv. Marilena Filpi in sostituzione dell'avv.
Isidori per l'opposta.
È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
In particolare l'avv. Filpi insiste nell'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione.
L'avv. Cascina si oppone.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13480/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Pietro Salvino e Angelo Email_1
Vassallo giusta procura in atti Email_2
OPPONENTE
E
e per essa in qualità di Controparte_1 Controparte_2
mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giada Isidori
) giusta procura in atti Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, con conseguente conferma, nei confronti dell'opponente, del decreto ingiuntivo n.
2035/2020 dell'8 aprile 2020 emesso dal Tribunale di Palermo;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia – introdotta con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2021 – ha ad oggetto l'opposizione tardiva, ex art.650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 2035/2020 dell'8 aprile 2020 emesso dal Tribunale di
Palermo, con il quale veniva ingiunto al il pagamento, in Parte_1
favore della della somma di euro 11.140,92 oltre interessi legali CP_2
e spese del procedimento monitorio a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 22 giugno 2006 stipulato con la Parte_2
(Cfr. doc. n 3, 4, 5 del fascicolo monitorio).
[...]
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo in via preliminare dichiarare la tardività dell'opposizione, avendo essa ditta opposta già reso edotta la società opponente dell'emissione del decreto ingiuntivo con un atto di precetto notificato in data 6 luglio 2021 e nel merito, di rigettare l'atto di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n.
64/15 ) .
Premesso che l'atto di opposizione avanzato dal deve Pt_1
considerarsi opposizione tardiva, ex art.650 c.p.c., trattandosi di
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
opposizione notificata in data 13.10.2021 in relazione a decreto ingiuntivo notificato nel giugno 2014, si ritiene assorbente la circostanza che non sussistano i presupposti per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
In proposito, va considerato, preliminarmente, che, per condivisibile giurisprudenza -“ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (cfr. Cass. sez. I, sent. n.10386 del 2012); -“in caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre.
Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
"congruità", o comunque la "sufficienza", del tempo residua intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva” (cfr. Cass., Sez. 6-3, ordin. n.2608 del 2018).
Nel caso di specie, va rilevato che la parte opponente aveva già avuto conoscenza del decreto ingiuntivo tramite la notifica dell'atto di precetto in data 6 luglio 2021. Nel predetto atto il decreto ingiuntivo viene indicato e descritto e quindi conosciuto e conoscibile da parte del signor Pt_1
potendo lo stesso già da tale momento chiedere la visibilità sul fascicolo monitorio e ed avere copia del decreto e dei documenti allegati.
Sarebbe stato quindi onere del signor proporre l'opposizione Pt_1
tardiva quanto meno entro il termine di quaranta giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dello stesso (6/7/2021) e quindi (tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini) entro e non il 15 settembre
2021.
Pertanto, l'opposizione risulta, comunque, inammissibile in quanto avanzata senza legittimo motivo, oltre i quaranta giorni dalla conoscenza/conoscibilità del decreto ingiuntivo (tramite la suddetta notifica) da parte della società ingiunta.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, rilevata la non legittimità dell'opposizione tardiva, va dichiarata l'improcedibilità dell'atto di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto dell'oggetto della controversia e della complessità degli accertamenti sul nesso di causalità su cui si fonda la presente decisione, appaiono sussistenti i “giusti motivi” previsti dall'art. 92 c.p.c. (nella formulazione – applicabile ratione temporis alla presente controversia –
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
anteriore alla novella introdotta dalla L. 69/2009) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Palermo, 17 maggio 2024 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile