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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 268/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 268/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Federica Mariani)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Ravenna, Via Reale n. 45 (avv. Federica Mariani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Catania (CT) il 22.12.1964 (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(OR) il 03.11.1962 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in data 28.05.2005 C.F._2
in Faenza (RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2005, n. 19, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. il SI. continuerà a farsi interamente carico del pagamento delle rate del Parte_1
prestito contratto al tempo per esigenze familiari e cure mediche con Findomestic cosi come stabilito
in sede di separazione;
2. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1
mantenimento della stessa, un assegno divorzile pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 27 di ogni mese;
3. i ricorrenti dichiarano di avere, per il resto, definito ogni rapporto patrimoniale in essere tra le
parti posto che l'immobile di proprietà degli stessi è stato regolarmente venduto, il relativo mutuo
estinto e il ricavato diviso in base alle rispettive percentuali di proprietà;
4. Pertanto, entrambi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a
nessun titolo, ragione o causa ad eccezione dell'esecuzione delle obbligazioni assunte col presente
atto;
5. Le spese del presente atto sono interamente a carico del SI. .” Parte_1 Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 268/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Federica Mariani)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Ravenna, Via Reale n. 45 (avv. Federica Mariani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Catania (CT) il 22.12.1964 (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(OR) il 03.11.1962 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in data 28.05.2005 C.F._2
in Faenza (RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2005, n. 19, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. il SI. continuerà a farsi interamente carico del pagamento delle rate del Parte_1
prestito contratto al tempo per esigenze familiari e cure mediche con Findomestic cosi come stabilito
in sede di separazione;
2. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1
mantenimento della stessa, un assegno divorzile pari ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 27 di ogni mese;
3. i ricorrenti dichiarano di avere, per il resto, definito ogni rapporto patrimoniale in essere tra le
parti posto che l'immobile di proprietà degli stessi è stato regolarmente venduto, il relativo mutuo
estinto e il ricavato diviso in base alle rispettive percentuali di proprietà;
4. Pertanto, entrambi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a
nessun titolo, ragione o causa ad eccezione dell'esecuzione delle obbligazioni assunte col presente
atto;
5. Le spese del presente atto sono interamente a carico del SI. .” Parte_1 Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi