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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2535/2024 R.G.
Promossa da
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
13.8.1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Ignazio PO, presso il quale è elettivamente domiciliata, unitamente all'avvocato MA RI
Ricorrente
Contro il , in persona del Ministro in carica, contumace Controparte_1
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare tenuto e, conseguentemente, per sentir condannare il al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma dovuta a titolo di indennità per ferie non godute per gli anni scolastici dal
2019/2020 al 2023/2024.
A fondamento del ricorso ha premesso di essere una docente assunta dall'Amministrazione scolastica in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di docente di scuola primaria, e di prestare servizio, nell'anno scolastico in corso alla data di deposito del ricorso, presso l'I.C. “L. Pitzalis” di Nurri.
pagina 1 Ha quindi allegato che, negli anni scolastici sopra indicati, aveva stipulato dei contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, senza aver mai usufruito delle ferie.
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. CP_1
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, è noto che la
Suprema Corte ha chiarito che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 14268 del 5.5.2022, n. 16715 del 17.6.2024, n. 13440 del 15.5.2024 e n. 28587 del
6.11.2024).
Nel caso di specie, non consta che l'Amministrazione scolastica, mediante un'informazione adeguata, abbia posto la lavoratrice nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto.
A fronte dell'allegazione della ricorrente, alcuna prova contraria è stata fornita al riguardo dall'Amministrazione scolastica, rimasta contumace.
pagina 2 Per la determinazione dell'indennità oggetto di causa debbono essere osservati i seguenti passaggi logici:
1) calcolo dei giorni di ferie maturati e non goduti: occorre individuare il numero di ferie spettante al docente in relazione ad ogni singolo contratto (nel caso di specie si tratta di n. 5 contratti con scadenza fino al 30 giugno, ovverosia fino al termine delle attività didattiche, ex art. 4, comma 2, L. n. 124/1999);
2) calcolo della retribuzione giornaliera: occorre dividere lo stipendio annuo lordo
(R.A.L.), indicato nei C.C.N.L. del comparto scuola, per 360, pari al numero dei giorni convenzionali dell'anno;
3) moltiplicazione dei due fattori di cui si è detto, ovverosia i giorni di ferie maturati e non goduti per la retribuzione giornaliera;
La domanda proposta dalla ricorrente è pertanto fondata, secondo il seguente calcolo:
1) tenuto conto della maturazione di n. 2,5 giorni di ferie ogni n. 30 giorni di servizio, in relazione ai singoli anni scolastici oggetto di causa sono maturati i seguenti giorni di ferie:
- anno scolastico 2019/2020: gg. di servizio n. 274; gg. di ferie n. 22,83;
- anno scolastico 2020/2021: gg. di servizio n. 273; gg. di ferie n. 22,75;
- anno scolastico 2021/2022: gg. di servizio n. 262; gg. di ferie n. 21,83;
- anno scolastico 2022/2023: gg. di servizio n. 290; gg. di ferie n. 24,16;
- anno scolastico 2023/2024: gg. di servizio n. 293; gg. di ferie n. 24,41.
2) la retribuzione giornaliera della ricorrente, ai fini del calcolo che ora interessa, è la seguente:
- anno scolastico 2019/2020: R.A.L. euro 20.328,40; 20.328,40/360 = euro 56,47;
- anno scolastico 2020/2021: R.A.L. euro 20.485,60; 20.485,60/360 = euro 56,90;
- anno scolastico 2021/2022: R.A.L. euro 20.897,20; 20.897,20/360 = euro 58,04;
- anno scolastico 2022/2023: R.A.L. euro 20.897,20; 20.897,20/360 = euro 58,04;
- anno scolastico 2023/2024: R.A.L. euro 20.897,20; 20.897,20/360 = euro 58,04.
3) moltiplicando la retribuzione giornaliera così ottenuta per il numero dei giorni di ferie si ottengono le seguenti somme:
- anno scolastico 2019/2020: euro 1.289,21;
pagina 3 - anno scolastico 2020/2021: euro 1.294,47;
- anno scolastico 2021/2022: euro 1.267,01
- anno scolastico 2022/2023: euro 1.402,24;
- anno scolastico 2023/2024: euro 1.416,76.
Per un totale di euro 6.669,69.
Alla predetta somma accede il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 sino a euro
26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano osservati i valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di euro 6.669,69 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici indicati in ricorso, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 2.109,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali
pagina 4 nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, avvocati Ignazio
PO e MA RI.
Cagliari, 10 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5