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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17285 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), in proprio e in qualità di genitore C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore PE
, nato a [...] il [...], rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. Stefano Trane del Foro di Bologna - ricorrente contro
(c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Medicina (Bologna) il 2 maggio 1975 - resistente contumace con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “ricorso ex art. 316 c.c. con contestuale istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c.”.
1 Conclusioni della ricorrente:
“si riporta al ricorso introduttivo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 5 dicembre 2024,
[...]
esponeva che la ricorrente aveva contratto Parte_1
matrimonio con in data 8 maggio 2010 e che Controparte_1
dalla loro unione erano nati i figli , il 6 febbraio 2011 e PE
, il 5 luglio 2014; che nel corso degli anni, il convenuto Per_2
aveva posto in essere condotte violente e prevaricatrici nei confronti della moglie, alla quale aveva rivolto offese, insulti e minacce, anche in presenza dei minori;
che a seguito di querela presentata dalla ricorrente, il era stato condannato CP_1
alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, con sentenza n. 1604/2022 emessa dal
Tribunale di Bologna, confermata dalla Corte d'Appello di
Bologna con sentenza n. 4026/2023; che il Tribunale per i minorenni, con il provvedimento provvisorio del 16 dicembre
2022, aveva ordinato al padre la cessazione delle condotte pregiudizievoli e l'allontanamento dalla casa famigliare, aveva imposto il divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli minori per un periodo di un anno dalla notifica ed aveva affidato i minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con l'incarico indicato nel richiamato provvedimento;
che con
2 sentenza n. 2307/2023, il Tribunale di Bologna, definendo il procedimento introdotto su ricorso della volto ad Parte_1
ottenere la separazione giudiziale dal marito, aveva provveduto nei termini seguenti: “1. Dichiara l'addebito della separazione in capo a;
2. Colloca i figli minori e Controparte_1 PE
presso la madre con assegnazione alla stessa della casa Per_2
familiare sita in Medicina, Piazza Berlinguer 41; dispone che i minori siano affidati, per un periodo di due anni, ai Servizi sociali, che predisporranno un sostegno alla genitorialità alla madre, ed un supporto tramite educatori. I Servizi affidatari dovranno seguire i minori dal punto di vista sanitario, indirizzandoli per i problemi già evidenziati nelle relazioni depositate presso la NPI, scolastico ed incentivando anche le attività sportive desiderate;
Dispone incontri protetti tra padre e figli a partire dal momento in cui i Servizi sociali ne verificheranno la possibilità all'esito della verifica dell'esito di un serio percorso nell'acquisizione di idonee competenze genitoriali;
3. Ammonisce il sig a non cercare un CP_1
contatto anche telefonico con i figli al di fuori degli incontri programmati dai Servizi sociali;
pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a , a decorrere
[...] Parte_1
dalla sentenza, la somma di € 600,00_ mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle
3 spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
dispone che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig
Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
le spese legali nella misura di euro 7500,00 Parte_1
oltre rimborso forfettario Iva e Cassa come per legge”.
La ricorrente affermava che il aveva CP_1
dimostrato totale disinteresse nei confronti dei figli minori, ai quali non si premurava di fornire alcun tipo di sostegno, nè di carattere morale/affettivo, nè di carattere materiale e da ultimo, richiesto per il tramite del difensore della ricorrente, di esprimere le proprie determinazioni in merito alla scelta del figlio di PE
proseguire il proprio percorso di studi presso l'Istituto professionale Salesiani di Bologna, aveva inviato una serie di mail dal contenuto altamente offensivo e minaccioso, omettendo di esprimere il proprio consenso rispetto alla scelta scolastica del minore, pur rispondendo tale scelta al miglior interesse del figlio.
Sulla base di tali premesse, chiedeva in Parte_1
via urgente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di essere autorizzata “a procedere alla formalizzazione dell'iscrizione del minore presso l'Istituto Salesiano Bologna Persona_1
di Bologna, indirizzo Professionale Meccanico, e, dunque, a compilare ed inviare la relativa domanda anche sul portale del
Ministero dell'istruzione, anche in assenza del consenso” del padre del minore . Nel merito, la ricorrente Controparte_1
4 chiedeva di essere autorizzata “a procedere alla formalizzazione dell'iscrizione del minore presso l'Istituto Persona_1
Salesiano Bologna di Bologna, indirizzo Professionale
Meccanico, e, dunque, a compilare ed inviare la relativa domanda anche sul portale del Ministero dell'istruzione, anche in assenza del consenso del Sig. , ovvero”, “a procedere CP_1
autonomamente all'iscrizione presso qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore, nel rispetto delle esigenze ed attitudini di ”. La ricorrente chiedeva inoltre, Persona_1
sempre nel merito, che il padre del minore fosse condannato “al pagamento, in ragione del 50%, delle somme” “necessarie per l'iscrizione e la frequenza scolastica, ivi incluse le spese relative a tassa di iscrizione, assicurazione, acquisto materiale scolastico, libri, trasporti, ecc.”. chiedeva infine di Parte_1
“assumere nei confronti del Sig. ogni più Controparte_1
ampio provvedimento a tutela e nell'esclusivo interesse del minore , con il favore delle spese Persona_1
processuali.
Con ordinanza resa il 27 dicembre 2024, il Presidente relatore, sentita e preso atto della mancata Parte_1
costituzione del convenuto, decidendo in via urgente ex art. 473 bis.15 c.p.c. in ordine alla richiesta della ricorrente, ha autorizzato la madre all'iscrizione del figlio minore PE
presso l'Istituto Salesiano di Bologna, indirizzo
[...]
Professionale Meccanico, compilando ed inviando la relativa
5 domanda anche sul portale del Ministero dell'istruzione, pure in assenza del consenso del padre del minore. Nel provvedimento è stato rilevato, in particolare, “che la richiesta formulata da
[...]
merita accoglimento, in considerazione del fatto che Parte_1
il figlio della ricorrente, di anni tredici, ha espresso il desiderio di frequentare il predetto istituto, del contenuto del ricorso e della memoria autorizzata, della articolata e motivata relazione in data
21 novembre 2024, a firma dell'insegnante del minore e del consiglio di classe, nonché della circostanza che il padre, pur regolarmente convocato per l'udienza del 23 dicembre 2024, non
è comparso, manifestando stragiudizialmente una immotivata opposizione all'iscrizione del figlio alla nuova scuola”. Nello stesso provvedimento si è inoltre ritenuto “che attesa l'imminente scadenza del termine per l'iscrizione”, sussistesse “il presupposto per accordare in via d'urgenza la richiesta autorizzazione”.
Il convenuto non si è costituito né nella fase cautelare d'urgenza, né in quella di merito, rimanendo contumace.
Attesa l'avvenuta iscrizione scolastica del minore, che risponde al suo miglior interesse, come si evince dagli atti e dai documenti prodotti dalla ricorrente e richiamati nella menzionata ordinanza e come rilevato in tale provvedimento, il convenuto, che ha manifestato al riguardo una immotivata opposizione, peraltro solo stragiudizialmente, non essendosi lo stesso neppure costituito nel presente procedimento per contrastare la domanda
6 della madre del minore, è tenuto al pagamento della metà delle spese scolastiche riguardanti il figlio . PE
Quanto infine alla richiesta di emissione “di ogni più ampio provvedimento a tutela e nell'esclusivo interesse del minore”, si osserva che nella relazione in data 18 marzo 2025, i
Servizi Sociali hanno evidenziato, in particolare, che “il padre non si è più rivolto al Servizio” ed ha “rifiutato i tentativi di contatto effettuati”, trasmettendo delle e-mail all'assistente sociale “contenenti minacce fisiche e offese molto gravi”, così come aveva fatto con il difensore della ricorrente (v. i documenti n. 9, 11 e 12).
“Stante l'assenza prolungata dei rapporti tra il padre ed i minori, la sua non adesione ad alcun percorso con i Servizi, gli atteggiamenti manifestati da quest'ultimo, che creano ostacolo alla madre per la gestione della quotidianità dei figli, come ad esempio l'iscrizione scolastica dei figli”, gli stessi Servizi hanno suggerito che sia valutata la possibilità di sospendere il padre dalla responsabilità genitoriale oppure di autorizzare la madre ad assumere in autonomia le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito scolastico e sanitario.
Alla luce delle condotte del padre dei minori, così come evidenziate sia nel ricorso e nella memoria autorizzata depositata dalla ricorrente, corredati dalla documentazione prodotta, sia nella relazione dei Servizi Sociali, ritiene il Collegio che la misura maggiormente rispondente agli interessi dei minori sia
7 l'affidamento dei figli e in via esclusiva alla PE Per_2
madre, con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, nonché di chiedere in autonomia documenti di identità per i figli, anche validi per l'espatrio, e di sbrigare autonomamente tutti i procedimenti amministrativi di interesse per i minori stessi.
Come si è già rilevato, inoltre, in base alla sentenza di separazione 8 novembre 2023, n. 2307, i due figli minori sono
“affidati, per un periodo di due anni, ai Servizi sociali”, cui è stato dato il compito di predisporre “un sostegno alla genitorialità alla madre, ed un supporto tramite educatori”, di “seguire i minori dal punto di vista sanitario, indirizzandoli per i problemi già evidenziati nelle relazioni depositate presso la NPI, scolastico ed incentivando anche le attività sportive desiderate” (documento n. 2 della parte ricorrente).
Restano fermi fino al termine del periodo indicato, i compiti demandati ai Servizi Sociali, i quali, nella loro relazione, hanno evidenziato che “permane una situazione familiare complessa in cui persistono delle difficoltà” e che “gli educatori domiciliari a supporto dei minori si confermano un riferimento positivo e necessario”, per cui è “opportuno proseguire con gli interventi ad oggi attivati: educativa domiciliare, eventuale
8 partecipazione ad attività utili all'integrazione sociale dei minori”, nonchè attività di supporto genitoriale alla madre.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pone a carico del convenuto il pagamento della metà delle spese scolastiche conseguenti all'iscrizione del figlio PE
all'Istituto Salesiano di Bologna, indirizzo Professionale
Meccanico, autorizzata con l'ordinanza del 27 dicembre 2024;
B) in parziale modifica della sentenza di separazione 8 novembre
2023, n. 2307, dispone l'affidamento dei figli minori e PE
in via esclusiva alla madre, la quale potrà assumere Per_2
autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e con facoltà di chiedere in autonomia documenti di identità per i figli, anche validi per l'espatrio, e di sbrigare autonomamente tutti i procedimenti amministrativi di interesse per i minori stessi;
C) conferma i compiti demandati ai Servizi Sociali con la menzionata sentenza n. 2307 del 2023;
9 D) condanna il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida d'ufficio in complessivi euro
3.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
E) dispone che il presente provvedimento sia comunicato ai
Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto disposto sub lettera C).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 27 maggio 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
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