Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5131 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza dell' 8.1.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Sant'Anastasia Parte_1 C.F._1
alla via Igino Giordani, 2 presso lo studio dell'avv.to Patrick Cuccaro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via Chiaia, 75 presso lo studio dell'avv. Francesco Lanzieri e dell'Avv.
Armando Rossi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 8 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza dell'8/14.1.2025).
Il P.M. in data 17.1.2025 ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.5.2021, il ricorrente (nato a [...] l'[...]), premesso di avere contratto matrimonio in Cartagena (Colombia) in data 5 febbraio 2009, trascritto in Volla, con la resistente (nata a [...] -Colombia- il 17.4.1979) e che dalla loro unione è nata una figlia-
[...]
(nata a [...] il [...]) - adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse Persona_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva la modifica dei capi a), b), c), d), e), g), h), i), l), m) e p) del decreto di omologa del Tribunale di Nola;
la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore ma con Per_1
collocamento presso di sé e con diritto di visita da parte della madre;
il versamento da parte della resistente in suo favore, quale genitore collocatario, di un assegno di contributo al mantenimento per la figlia minora pari ad € 200,00 oltre Istat;
le spese straordinarie e quelle scolastiche e Per_1
ricreative previo accordo sulle stesse, da porsi nella misura del 50% a carico di entrambe le parti;
confermare gli ulteriori patti e condizioni assunti in sede di separazione consensuale.
Nel costituirsi in giudizio la resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso di sé e diritto di visita da parte del padre;
il rigetto della domanda di erogazione di assegno divorzile in favore del IG. un assegno di mantenimento per se stessa ed in favore della minore Pt_1 di € 500,00; l'intero pagamento da parte del padre delle spese mediche e scolastiche della figlia, mentre la stessa provvederà a quelle di abbigliamento e sportive;
la condanna alle spese del presente giudizio.
All'udienza presidenziale del 20 ottobre 2021, entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f.
(dott.ssa Satta) il quale, sentite le parti, nell'interesse della minore chiedeva dettagliata relazione in ordine alle condizioni di vita e di famiglia della minore da parte dei SS di Afragola Per_1
competenti in base al luogo di domicilio della minore;
rinviava, per l'esame della relazione e l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti all'udienza dell' 1.3.2022.
Dopo alcuni rinvii per omesso deposito delle relazioni da parte dei SS di Afragola, avendo le parti raggiunto un accordo, veniva disposta la comparizione personale per il 7.12.2022.
Considerate le difficoltà relazionali tra la resistente e la figlia, si prevedevano incontri tra la madre e la minore presso i SS di Afragola, onerando questi ultimi del deposito della relazione già richiesta.
All'udienza del 3.5.2023, sulla base delle relazioni dei SS e della problematicità dei rapporti, ritenuto l'accordo raggiunto dalle parti non conforme all'interesse della minore quanto al diritto di visita, si suggeriva un percorso di sostegno alla genitorialità nonché di sostegno psicologico della minore.
Con ordinanza del 3 maggio 2023 in via provvisoria il Presidente f.f. confermava l'affido condiviso della minore con collocamento presso il padre;
circa il diritto di visita disponeva la presa in carico dell'intero nucleo da parte dei SS di Afragola con visite da svolgersi negli spazi neutri secondo un
2 R.G. n. 5131/2021
calendario di visite madre-figlia determinato liberamente dai SS;
in ordine ai profili economici considerata la collocazione della minore presso il padre, prevedeva un assegno di mantenimento a carico della ed in favore del a titolo di mantenimento della figlia minore di euro 100,00 CP_1 Pt_1
mensili da corrispondersi entro il 5 del mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge ed oltre il
50% delle spese straordinaria come regolamentate dal protocollo del tribunale di Napoli Nord del
25.10.2019; infine nominava se stesso G.I. rinviando all'udienza del 12.12.2023
Con memoria integrativa il ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con memoria integrativa la resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa.
All'udienza del 12 dicembre 2023, il ricorrente, sulla base delle relazioni dagli S.S. di Afragola, chiedeva l'affido esclusivo della minore.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammesse le richieste istruttorie, onerate le parti del deposito della documentazione reddituale, veniva disposto ai sensi dell'art. 315 bis c.c. l'ascolto della minore (cfr. ordinanza del 2.5.2024).
All'udienza del 25.10.2024, escussi i testi ed all'esito dell'ascolto della minore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell' 8.1.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza dell' 8/14.1.2025).
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Nola (avvenuta in data 24.9.2015) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa dell'8/29.10.2015; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il 15. 12.2010). Persona_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido
3 R.G. n. 5131/2021
condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale al padre appare conforme agli interessi della minore in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che la madre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con la figlia che si sente “abbandonata” dalla madre e ben inserita nella famiglia del padre.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme all'interesse della minore, disporre l' affido esclusivo al padre con collocamento presso lo stesso.
Nelle relazioni dei SS di Afragola in particolare, si legge che Durante gli incontri la SI.ra CP_1
utilizzava termini ed espressioni che non tenevano conto del ruolo ufficiale rivestito dagli operatori Perso Per_ (si rivolgeva agli operatori con espressioni quali: Tesoro, ecc.), in generale si è notato la poca propensione ad accogliere i suggerimenti degli operatori per implementare una idonea
Per_ comunicazione con nel dicembre 2020 andò a vivere con il padre perché la madre era Per_4
Per_ partita per la Colombia. Rientrata in Italia nel febbraio 2021 tornò con la madre per una settimana ma poi, non accettandone il comportamento (la madre usciva di casa e la lasciava alla custodia del fratello , si sentiva "abbandonata", la madre tornava UBRIACA e lei doveva Per_5
provvedere a svestirla e metterla a letto) volle tornare a vivere con il padre con il quale rimase fino ad aprile 2022; in questo periodo vedeva la madre con regolarità e si sentivano telefonicamente al
Per_ punto che ad aprile 2022 decise di tornare a vivere con lei per "darle un 'altra possibilità" con
4 R.G. n. 5131/2021
la speranza che il comportamento della madre verso di lei fosse cambiato. Di fatto però alla fine di
Per_ agosto 2022, la SI.ra "depositò" , con delle buste contenenti i suoi averi, fuori alla CP_1
Ricevitoria di Scommesse dove lavora il SI. dovendo partire per la Germania, pare per una Pt_1
possibilità lavorativa, e non volendo portare la figlia con sé a seguito di diverse discussioni avute
Per_ nel tempo e per ultimo di un litigio avvenuto tra le due a causa di una videochiamata tra e la Per_ compagna del SI. . Dopo questa azione, che ha vissuto come un abbandono, la minore Pt_1
ha rifiutato ogni contatto con la SI.ra , delusa ed arrabbiata da quello che lei percepiva come CP_1
un rinnovato comportamento egoistico ed immaturo della madre. Fino a febbraio 2023, pare che di Per_ fatto, e la madre si siano sentite telefonicamente solo 1 volta senza mai incontrarsi;
solo dopo
l'avvio degli incontri assistiti presso gli Uffici delle Politiche Sociali del Comune di Parte_2
Afragola le due hanno avuto modo di confrontarsi sulle dinamiche che avevano portato al rifiuto della minore di rivedere la madre. Per_ La minore riferiva di sentirsi abbandonata dalla madre e di essere accusata dalla stessa di essere manipolata dal padre e dalla sua compagna.
La SI.ra , invece, non voleva costringere la minore a vederla e quindi per lei non era il caso CP_1
di fare ulteriori incontri, rimettendo al Giudice qualsiasi decisione in merito al diritto di visita.
Per_ Sentendo ciò, immediatamente, a sua volta diceva che anche lei non era più disponibile a continuare gli incontri con la madre.
Per quanto concerne il ricorrente, invece, è emerso che il IG. è in grado di sintonizzarsi sui Pt_1
bisogni interiori della minore e quando sente di non riuscire a comprendere alcuni bisogni sa che la sua attuale compagna può sostenerlo ed aiutarlo. A suo dire il ruolo della compagna nella Pt_3
Per_ sua vita ed in quella di è ben definito in quanto è una donna stabile e presente. Il , inoltre, Pt_1
risulta essere in grado di ricorrere alle risorse genitoriali che ha a disposizione tenendo conto dei bisogni della minore e delle responsabilità connesse (cfr. relazioni dei SS di Afragola del
30.11.2023).
La quasi assenza totale della madre nella vita della minore;
la scarsa consapevolezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, il disinteresse di quanto necessario alla crescita morale ed allo sviluppo della figlia suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo al padre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo”(in questi termini cfr.
Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez.I; ordinanza del 29.2.2016;
Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo
5 R.G. n. 5131/2021
della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (salvo che non sia diversamente stabilito), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo al padre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute della minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse della madre per la figlia.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con la madre, la minore, ascoltata direttamente dal
Giudice, ha espresso la volontà di non incontrare la madre.
In particolare la minore sentita all'udienza del 25.10.2024 ha riferito “mamma non la vedo da 3 anni, eccetto gli incontri presso i SS che risalgono al 2023 Non ci siamo neanche viste né sentite. Lei non mi ha mai telefonato. Neanche io l'ho contattata. Io dopo che ero andata a vivere da papà ho deciso di dare una possibilità a mamma e sono stata con mamma per 4 mesi. Decisi di contattare mamma ma lei si arrabbiava perché avevo rapporti con la compagna di papà che poi è colei che Pt_3
mi ha cresciuta. Con mamma non mi sento neanche per gli auguri di natale o il compleanno. L'anno scorso ho fatto l'esame di terza media e lei non mi ha fatto neanche gli auguri.
Non le darei un'altra possibilità Le ho dato una possibilità quando sono stata 4 mesi da lei e lei mi ha rimandato davanti all'agenzia di papà. Non voglio darle un'altra possibilità . Io sono cresciuta con papà e . Loro stanno insieme da quando ho 6 anni . Che io sappia mamma non ha mai Pt_3
contattato papà per chiedere di me.
L'assenza della figura materna è emersa, infine, dall'istruttoria espletata: la madre del ricorrente, escussa come teste all'udienza del 25.10.2024, ha riferito: “La bambina è sempre stata con me l'ho cresciuta io. Anche le vacanze. Quando doveva prenderla non c'era mai Me la portava giù al palazzo
e se ne andava senza dire nulla. A volte la bambina doveva andare da lei e lei non la prendeva perché stava lavorando.”
Alla luce delle relazioni dei SS e delle dichiarazioni rese dalla minore, il Collegio ritiene, inoltre, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita materno.
Qualora, dunque, la intenda riavvicinarsi concretamente alla figlia ed iniziare un percorso di CP_1
graduale recupero del rapporto con la stessa, potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con il padre, nonché con la stessa minore, tenendo in prioritario conto le eSIenze di quest'ultima, i suoi impegni scolastici e ricreativi.
6 R.G. n. 5131/2021
Il Collegio reputa, infine, opportuno per la la prosecuzione dei percorsi di rafforzamento delle CP_1
competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, al ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari e di abbandono e soltanto all'esito -positivo- dei percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra madre e figlia
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore (nata a [...] il 15. Persona_1
12.2010).
Relativamente all'obbligo di mantenimento della resistente nei confronti della figlia, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle eSIenze e delle spese per il suo mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso la madre, nonché il minor impegno della madre nella cura della stessa, rispetto a quello del padre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
7 R.G. n. 5131/2021
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il ricorrente lavora come impiegato in un centro di scommesse sportive;
risultano redditi pari a € 6.207, 80 (CUD 2021 redditi anno 2020), €
4.087,91(CUD 2022 redditi anno 2021) ed € 8.296,16 (CUD2023 redditi anno 2022); è titolare di una postepay su cui viene accreditato lo stipendio;
vive con la compagna in una casa condotta in locazione, pagando un canone di € 400,00 mentre la resistente svolge lavori;
percepisce il reddito di cittadinanza di € 1.080,00; vive in una casa condotta in locazione pagando un canone di 500,00 euro
(cfr. note informative in atti e dichiarazioni rese in sede presidenziale).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico della madre, quale contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 150,00
(centocinquanta,00) da corrispondersi al ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
Relativamente alla domanda di assegno divorzile, va premesso che l'art. 5 della legge 898/1970, come modificato dall'art. 10 l. 74/1987, prevede per quanto concerne l' an debeatur, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.
Presupposto indefettibile è, dunque, quello della inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, inadeguatezza da rapportarsi, secondo il più recente arresto della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 11.7.2018 n. 18287), non al tenore di vita che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione del cammino coniugale ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale -parametro individuato a partire dalla nota sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990 (ed in senso conforme, tra le più recenti, Cass. n. 11870 del 2015, n. 11686 del 2013)- né soltanto e puramente a quello dell'indipendenza economica dell'individuo, una volta estinto il vincolo matrimoniale (come delineato dalla pronuncia Cass. n. 11504/2017) bensì ad una valutazione composita e comparativa, coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost..
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell' incipit della norma conduce, infatti, ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto delle caratteristiche dell'assegno di divorzio, fondate sui principi di libertà, auto
8 R.G. n. 5131/2021
responsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali prima indicati e dalla declinazione di essi effettuata dall' art. 143 c.c. (in questi termini le Sez. Un. 18287/2018).
L'accertamento del giudice non è, quindi, conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale -definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi- ma della norma regolatrice del diritto all'assegno che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Tale rilievo ha, quindi, l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione ad una serie di elementi quali la durata del matrimonio -fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge- oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all' età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tale valutazione comparativa consente, a ben vedere, di escludere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, i rischi di un ingiustificato arricchimento assicurando al contempo, una tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Da ciò discende che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone, alla luce del recente arresto della Suprema Corte, anche di un contenuto perequativo-compensativo che deriva direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (in questi termini anche Cass. 651/2019).
In definitiva gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, tenuto conto della circostanza che la ricorrente è giovane (ha 46 anni); al momento della separazione aveva appena 36 anni;
ha capacità lavorativa (avendo sempre lavorato, anche in Germania come emerso anche dall'istruttoria), non ha provato di aver sacrificato aspettative personali o di aver contribuito ad accrescere il
9 R.G. n. 5131/2021
patrimonio del coniuge, il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore, come già previsto in sede presidenziale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale con attribuzione al difensore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Cartagena (Colombia) il 5 febbraio
2009 ( atto n. 5, parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009) tra (nato Parte_1
a Napoli l' 11.3.1984) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) Dispone l'affidamento della figlia minore (nata a [...] il 15. 12.2010) al Persona_1
padre;
c) Il ricorrente può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
d) Invita la resistente a proseguire il percorso di rafforzamento delle competenze genitoriali presso i SS competenti per territorio;
e) Suggerisce al ricorrente di far proseguire e/o intraprendere alla minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le dinamiche familiari e di abbandono, come suggerito dai SS;
f) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta,00) per il mantenimento figlia minore (nata a [...] il 15. 12.2010) oltre il 50%, delle spese Persona_1
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del25-10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLLA per l'annotazione e le ulteriori incombenze
(atto n. 5, parte II, Serie C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
10 R.G. n. 5131/2021
h) condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1
liquidandole complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per Parte_1
compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione all' avvocato Patrick Cuccaro antistatario.
Così deciso in Aversa nella Camera di ConSIlio del 4 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
11