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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1125/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTO- Parte_1 C.F._1
RINO FILOMENA SARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AN- Controparte_1 P.IVA_1
DREOLI FILIPPO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3452/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/11/2023
1 CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 3452/2023, resa inter partes dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Luperini, nel procedimento aven- te RG n. 13686/2021, pubblicata in data 22 Novembre 2023 e mai notificata : - in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto ap- pello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3452/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabri- na Luperini, nel procedimento avente RG n. 13686/2021, pubblicata in data 22 No- vembre 2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Voglia Ill. mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via preliminare: sospendere la provviso- ria esecuzione già concessa al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, in quanto sussistono gravi motivi, costituiti dalla circostanza che le somme richieste sono prescritte e stante la mancanza di documentazione idonea a provare l'esistenza del credito ed il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB;
nel merito: revocare e/o an- nullare e/o dichiarare inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 3094/2021, R.G.
8096/2021, Repert. n. 4284/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21 Luglio
2021 notificato in data 26 Ottobre 2021 ed in ogni caso dichiarare: che la richiesta di pagamento avanzata dalla corrente in via San Prospero 4 in Mila- Parte_2 no, codice fiscale e partita IVA , e per essa (giusta atto a rogito notaio P.IVA_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Controparte_3
, rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale Persona_2 CP_1 dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettiva- CP_4 mente domiciliato in Via Dell'unione Europea 6a/6b in San Donato Milanese nei con-
2 fronti del Signor è assolutamente infondata in fatto e in diritto Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio “ e conseguentemente disatten- dere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Firen- ze per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissi- bile e/o rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 3452/2023, n. R.G. 13686/2021 Tribunale di Firenze. Parte_1
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti per en- trambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 3094/2021 del Tribunale di Parte_1
Firenze con il quale gli era ingiunto il pagamento di € 6.336,63, oltre interessi e spese a
(quale cessionaria del credito già di a titolo di re- Controparte_1 Parte_3 siduo dovuto per un contratto di finanziamento con apertura di credito rotativo in data
10 giugno 2008, rilevando ed eccependo:
- l'intervenuta prescrizione;
- la carenza di prova e l'inidoneità della documentazione prodotta.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3452/2023 pubblicata il 22/11/2023 così statuiva:
“-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 3094/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro
2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge”.
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per mancata partecipazione della convenuta opposta, dato che, l'opposta ha dato avvio alla mediazione e vi ha partecipato per il tramite di proprio delegato muni- to di procura notarile. La procedura di mediazione si è poi chiusa per mancato accor- do, dato che la posizione delle parti è risultata ancora inconciliabile. […]
L'opposto ha dedotto ed allegato che il credito azionato in via monitoria deriva dal contratto n. 1142421507, sottoscritto dal nel 2008, con il quale come si evince Pt_1 dal contratto di finanziamento prodotto già in sede monitoria, lo stesso ha ri- Pt_1 chiesto e ottenuto un'apertura di credito ad uso rotativo che comprendeva, l'erogazione immediata di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi con le rate mensili della carta di credito revolving;
carta che poteva essere ulteriormente utilizzata al bisogno.
Nel caso la parte opposta, ha prodotto il contratto di apertura di linea credito ro- tativo concesso in favore della parte opponente, completo delle condizioni economiche e da quest'ultimo validamente sottoscritte, con la dichiarazione espressa della parte con- traente in cui si accettano le condizioni ivi riportare anche gli effetti dei cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. In detto contratto sono riportate le condizioni di utilizzo e rimborso del- la carta […]
I movimenti effettuati dall'opponente con la carta, contrariamente a quanto dal medesimo opinato, sono documentati mediante produzione degli estratti conto mensili,
l'ultimo dei quali del marzo 2011 (doc. 5) e di un prospetto riepilogativo (doc. 6) da cui
è possibile evincere anche il dettaglio degli importi addebitati a titolo di interessi con- venzionali. Dal suddetto prospetto si evince, altresì, come l'odierno opponente abbia ef- fettuato anche taluni pagamenti, i quali avvenivano mediante addebito sul conto cor- rente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.
Dalla documentazione allegata dalla creditrice-opposta si deduce, pertanto, la prova dell'esistenza del credito, di cui al contratto di finanziamento, e, l'inadempimento del debitore.
L'opponente è invece meno all'onere probatorio cui era tenuto, per non aver offer- to né dimostrato alcun elemento di utile contestazione del credito ingiunto, atteso che le
4 risultanze degli estratti conti prodotti sono rimasti privi di circostanziate contestazioni, essendosi per lo più incentrati sulla contestazione dell'efficacia probatoria degli stessi.
A fronte della dimostrazione da parte dell'opposta della fonte e dell'entità del cre- dito fatto oggetto dell'opposta ingiunzione, le eccezioni formali sollevate dall'opponente, relative all'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile, perdono di rilievo.
La parte opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto altresì la lettera racco- mandata 03.11.2017 (doc. 3) mediante la quale tramite la mandataria Parte_3 CP_5
, ha costituito in mora l'opponente , dichiarandolo decaduto dal beneficio del
[...] Pt_1 termine. Con detta lettera di diffida è stato efficacemente interrotto il termine prescri- zionale decennale”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gra- Parte_1 vata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa valutazione dell'eccezione di improcedibilità dell'azione derivante dalla mancata presenza della parte istante al procedimento di mediazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010;
2) vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dalla con esplicito riferimento al Doc. 4 denominato prova erogazione Controparte_1
– Doc. 7 denominato estratto autentico notarile allegati alla comparsa di costituzione ri- sposta e Doc. 20 denominato estratto autentico notarile elenco crediti ceduti allegato alla memoria ex art. 183, II comma, cpc.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
5 3. Con il primo motivo (“omessa valutazione dell'eccezione di Improcedibilità dell'azione derivante dalla mancata presenza della parte istante al procedimento di mediazione. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010”) parte appellante in sintesi deduce: “la pur avendo munito il proprio legale Controparte_1 di apposita procura e pur avendo presentato la domanda di mediazione, non si era presentata all'incontro né aveva espresso la propria volontà di partecipare al proce- dimento. Più precisamente, in data 28 Giugno 2022 si svolgeva il primo incontro di mediazione […] In quella sede, come dimostrato dal documento di cui sopra, non si en- trava in mediazione semplicemente si decideva di rinviare l'incontro ad una successiva data così che le parti potessero esprimere il proprio consenso ad entrare in mediazione
[…] Non si è mai realmente avviata la procedura in quanto la si è Controparte_1 semplicemente limitata a depositare la domanda di mediazione senza neppure espri- mere il proprio consenso all'avvio della stessa […] Il tentativo non è risultato effettiva- mente esperito, posto che la parte attivante non è poi comparsa personalmente o tra- mite il proprio difensore all'incontro di mediazione fissato dall'organismo prescelto […] il mancato rispetto delle norme che regolano la procedura di mediazione doveva obbli- gatoriamente portare ad una pronuncia di improcedibilità”.
Il motivo è infondato.
È documentale che, a seguito dell'ordinanza del Tribunale, il procedimento di me- diazione è stato introdotto e si è regolarmente svolto il primo incontro (in presenza della parte convenuta opposta rappresentata dal difensore, in forza di procura notarile), con esito negativo, salva la possibilità per le parti di chiedere entro un termine prefissato di procedere ulteriormente nella mediazione (vedi verbale del primo incontro di mediazio- ne).
6 Secondo il chiaro disposto dell'art. 5, comma 4 D.lgs. 28/2010 la condizione di pr0cedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si con- clude senza l'accordo di conciliazione”.
Nella fattispecie il primo incontro si è concluso senza conciliazione, con avvera- mento della condizione di procedibilità, né rileva la possibilità per le parti di richiedere in ipotesi un secondo incontro, peraltro con la precisazione espressa che, in difetto di ri- chiesta, il verbale doveva comunque considerarsi quale “verbale negativo”.
4. Con il secondo motivo (“vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dalla con esplicito riferimento al Doc. 4 deno- Controparte_1 minato prova erogazione – Doc. 7 denominato estratto autentico notarile allegati alla comparsa di costituzione risposta e Doc. 20 denominato estratto autentico notarile elenco crediti ceduti allegato alla memoria ex art. 183, II comma, cpc”) parte appellante in sintesi deduce: “il Signor ha, sin da subito contestato, nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, che la documentazione ex adverso versata in atti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo non poteva essere qualificata o inquadrata come estratti conto poiché, per le caratteristiche della stessa, si trattava di meri salda conto privi di efficacia probatoria […] Si deve, quindi, ribadire anche in questa sede come analizzando i documenti ex adverso prodotti dal 4 al 6 è di immediata evidenza come gli stessi non siano degli estratti conto ma dei semplici e comuni salda conti che per il loro contenuto sono inidonei a provare l'effettiva erogazione ed utilizzo della somma
[…] A ciò si aggiunga che il Doc. 4, denominato prova di erogazione, nulla prova poiché si tratta della foto di una schermata che non reca date, riferimenti contrattuali oppure
7 altri elementi idonei a dimostrare che la predetta schermata sia riconducibile ad una reale erogazione della somma di cui oggi si chiede la restituzione. Il Doc. 4, inoltre, è privo di autentica”.
Il motivo è infondato.
La sottoscrizione del contratto, con richiesta delle linee di credito rotativo (una per
€ 5.000,00 e l'altra, aggiuntiva, per € 900,00 con carta), è pacifica e non contestata
Con il ricorso monitorio erano stati prodotti il contratto e la certificazione ex art. 50
TUB; con la costituzione nel giudizio di opposizione è stata prodotta documentazione re- lativa all'erogazione iniziale, tramite bonifico, del credito di € 5.000,00 alle coordinate bancarie indicate in contratto.
Sono poi stati prodotti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla co- municazione di risoluzione, pure prodotta.
Trattasi di documentazione sufficiente a comprovare la sussistenza del credito, a fronte di contestazioni del tutto generiche.
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00
8 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 3452/2023 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Firenze pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi 3.000,00, oltre 15% spese generali, esbor- si, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1125/2024 con OGGETTO: Mutuo promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASTO- Parte_1 C.F._1
RINO FILOMENA SARA
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. AN- Controparte_1 P.IVA_1
DREOLI FILIPPO
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3452/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 22/11/2023
1 CONCLUSIONI
In data 25 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 3452/2023, resa inter partes dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Luperini, nel procedimento aven- te RG n. 13686/2021, pubblicata in data 22 Novembre 2023 e mai notificata : - in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto ap- pello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 3452/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabri- na Luperini, nel procedimento avente RG n. 13686/2021, pubblicata in data 22 No- vembre 2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “Voglia Ill. mo Tribunale di Firenze, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, in via preliminare: sospendere la provviso- ria esecuzione già concessa al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, in quanto sussistono gravi motivi, costituiti dalla circostanza che le somme richieste sono prescritte e stante la mancanza di documentazione idonea a provare l'esistenza del credito ed il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB;
nel merito: revocare e/o an- nullare e/o dichiarare inefficace l'impugnato decreto ingiuntivo n. 3094/2021, R.G.
8096/2021, Repert. n. 4284/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 21 Luglio
2021 notificato in data 26 Ottobre 2021 ed in ogni caso dichiarare: che la richiesta di pagamento avanzata dalla corrente in via San Prospero 4 in Mila- Parte_2 no, codice fiscale e partita IVA , e per essa (giusta atto a rogito notaio P.IVA_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale a tanto legittimata dalla prima Controparte_2 P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio Controparte_3
, rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale Persona_2 CP_1 dr. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Blandino ed elettiva- CP_4 mente domiciliato in Via Dell'unione Europea 6a/6b in San Donato Milanese nei con-
2 fronti del Signor è assolutamente infondata in fatto e in diritto Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio “ e conseguentemente disatten- dere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Firen- ze per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare inammissi- bile e/o rigettare, poiché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 3452/2023, n. R.G. 13686/2021 Tribunale di Firenze. Parte_1
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti per en- trambi i gradi del giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto n. 3094/2021 del Tribunale di Parte_1
Firenze con il quale gli era ingiunto il pagamento di € 6.336,63, oltre interessi e spese a
(quale cessionaria del credito già di a titolo di re- Controparte_1 Parte_3 siduo dovuto per un contratto di finanziamento con apertura di credito rotativo in data
10 giugno 2008, rilevando ed eccependo:
- l'intervenuta prescrizione;
- la carenza di prova e l'inidoneità della documentazione prodotta.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3452/2023 pubblicata il 22/11/2023 così statuiva:
“-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 3094/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in euro
2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge”.
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per mancata partecipazione della convenuta opposta, dato che, l'opposta ha dato avvio alla mediazione e vi ha partecipato per il tramite di proprio delegato muni- to di procura notarile. La procedura di mediazione si è poi chiusa per mancato accor- do, dato che la posizione delle parti è risultata ancora inconciliabile. […]
L'opposto ha dedotto ed allegato che il credito azionato in via monitoria deriva dal contratto n. 1142421507, sottoscritto dal nel 2008, con il quale come si evince Pt_1 dal contratto di finanziamento prodotto già in sede monitoria, lo stesso ha ri- Pt_1 chiesto e ottenuto un'apertura di credito ad uso rotativo che comprendeva, l'erogazione immediata di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi con le rate mensili della carta di credito revolving;
carta che poteva essere ulteriormente utilizzata al bisogno.
Nel caso la parte opposta, ha prodotto il contratto di apertura di linea credito ro- tativo concesso in favore della parte opponente, completo delle condizioni economiche e da quest'ultimo validamente sottoscritte, con la dichiarazione espressa della parte con- traente in cui si accettano le condizioni ivi riportare anche gli effetti dei cui agli artt.
1341 e 1342 c.c. In detto contratto sono riportate le condizioni di utilizzo e rimborso del- la carta […]
I movimenti effettuati dall'opponente con la carta, contrariamente a quanto dal medesimo opinato, sono documentati mediante produzione degli estratti conto mensili,
l'ultimo dei quali del marzo 2011 (doc. 5) e di un prospetto riepilogativo (doc. 6) da cui
è possibile evincere anche il dettaglio degli importi addebitati a titolo di interessi con- venzionali. Dal suddetto prospetto si evince, altresì, come l'odierno opponente abbia ef- fettuato anche taluni pagamenti, i quali avvenivano mediante addebito sul conto cor- rente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.
Dalla documentazione allegata dalla creditrice-opposta si deduce, pertanto, la prova dell'esistenza del credito, di cui al contratto di finanziamento, e, l'inadempimento del debitore.
L'opponente è invece meno all'onere probatorio cui era tenuto, per non aver offer- to né dimostrato alcun elemento di utile contestazione del credito ingiunto, atteso che le
4 risultanze degli estratti conti prodotti sono rimasti privi di circostanziate contestazioni, essendosi per lo più incentrati sulla contestazione dell'efficacia probatoria degli stessi.
A fronte della dimostrazione da parte dell'opposta della fonte e dell'entità del cre- dito fatto oggetto dell'opposta ingiunzione, le eccezioni formali sollevate dall'opponente, relative all'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare l'esistenza di un credito certo liquido ed esigibile, perdono di rilievo.
La parte opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto altresì la lettera racco- mandata 03.11.2017 (doc. 3) mediante la quale tramite la mandataria Parte_3 CP_5
, ha costituito in mora l'opponente , dichiarandolo decaduto dal beneficio del
[...] Pt_1 termine. Con detta lettera di diffida è stato efficacemente interrotto il termine prescri- zionale decennale”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo la sentenza gra- Parte_1 vata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa valutazione dell'eccezione di improcedibilità dell'azione derivante dalla mancata presenza della parte istante al procedimento di mediazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010;
2) vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dalla con esplicito riferimento al Doc. 4 denominato prova erogazione Controparte_1
– Doc. 7 denominato estratto autentico notarile allegati alla comparsa di costituzione ri- sposta e Doc. 20 denominato estratto autentico notarile elenco crediti ceduti allegato alla memoria ex art. 183, II comma, cpc.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 25 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
5 3. Con il primo motivo (“omessa valutazione dell'eccezione di Improcedibilità dell'azione derivante dalla mancata presenza della parte istante al procedimento di mediazione. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 e 8 del D.Lgs. 28/2010”) parte appellante in sintesi deduce: “la pur avendo munito il proprio legale Controparte_1 di apposita procura e pur avendo presentato la domanda di mediazione, non si era presentata all'incontro né aveva espresso la propria volontà di partecipare al proce- dimento. Più precisamente, in data 28 Giugno 2022 si svolgeva il primo incontro di mediazione […] In quella sede, come dimostrato dal documento di cui sopra, non si en- trava in mediazione semplicemente si decideva di rinviare l'incontro ad una successiva data così che le parti potessero esprimere il proprio consenso ad entrare in mediazione
[…] Non si è mai realmente avviata la procedura in quanto la si è Controparte_1 semplicemente limitata a depositare la domanda di mediazione senza neppure espri- mere il proprio consenso all'avvio della stessa […] Il tentativo non è risultato effettiva- mente esperito, posto che la parte attivante non è poi comparsa personalmente o tra- mite il proprio difensore all'incontro di mediazione fissato dall'organismo prescelto […] il mancato rispetto delle norme che regolano la procedura di mediazione doveva obbli- gatoriamente portare ad una pronuncia di improcedibilità”.
Il motivo è infondato.
È documentale che, a seguito dell'ordinanza del Tribunale, il procedimento di me- diazione è stato introdotto e si è regolarmente svolto il primo incontro (in presenza della parte convenuta opposta rappresentata dal difensore, in forza di procura notarile), con esito negativo, salva la possibilità per le parti di chiedere entro un termine prefissato di procedere ulteriormente nella mediazione (vedi verbale del primo incontro di mediazio- ne).
6 Secondo il chiaro disposto dell'art. 5, comma 4 D.lgs. 28/2010 la condizione di pr0cedibilità “si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si con- clude senza l'accordo di conciliazione”.
Nella fattispecie il primo incontro si è concluso senza conciliazione, con avvera- mento della condizione di procedibilità, né rileva la possibilità per le parti di richiedere in ipotesi un secondo incontro, peraltro con la precisazione espressa che, in difetto di ri- chiesta, il verbale doveva comunque considerarsi quale “verbale negativo”.
4. Con il secondo motivo (“vizio della sentenza per omessa ed erronea valutazione dei documenti prodotti dalla con esplicito riferimento al Doc. 4 deno- Controparte_1 minato prova erogazione – Doc. 7 denominato estratto autentico notarile allegati alla comparsa di costituzione risposta e Doc. 20 denominato estratto autentico notarile elenco crediti ceduti allegato alla memoria ex art. 183, II comma, cpc”) parte appellante in sintesi deduce: “il Signor ha, sin da subito contestato, nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, che la documentazione ex adverso versata in atti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo non poteva essere qualificata o inquadrata come estratti conto poiché, per le caratteristiche della stessa, si trattava di meri salda conto privi di efficacia probatoria […] Si deve, quindi, ribadire anche in questa sede come analizzando i documenti ex adverso prodotti dal 4 al 6 è di immediata evidenza come gli stessi non siano degli estratti conto ma dei semplici e comuni salda conti che per il loro contenuto sono inidonei a provare l'effettiva erogazione ed utilizzo della somma
[…] A ciò si aggiunga che il Doc. 4, denominato prova di erogazione, nulla prova poiché si tratta della foto di una schermata che non reca date, riferimenti contrattuali oppure
7 altri elementi idonei a dimostrare che la predetta schermata sia riconducibile ad una reale erogazione della somma di cui oggi si chiede la restituzione. Il Doc. 4, inoltre, è privo di autentica”.
Il motivo è infondato.
La sottoscrizione del contratto, con richiesta delle linee di credito rotativo (una per
€ 5.000,00 e l'altra, aggiuntiva, per € 900,00 con carta), è pacifica e non contestata
Con il ricorso monitorio erano stati prodotti il contratto e la certificazione ex art. 50
TUB; con la costituzione nel giudizio di opposizione è stata prodotta documentazione re- lativa all'erogazione iniziale, tramite bonifico, del credito di € 5.000,00 alle coordinate bancarie indicate in contratto.
Sono poi stati prodotti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla co- municazione di risoluzione, pure prodotta.
Trattasi di documentazione sufficiente a comprovare la sussistenza del credito, a fronte di contestazioni del tutto generiche.
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 3.000,00
8 (fase di studio € 800,00; fase introduttiva € 700,00; fase decisionale € 1.500,00), oltre
15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 3452/2023 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Firenze pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi 3.000,00, oltre 15% spese generali, esbor- si, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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