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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2026/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Calacione;
C.F._1
appellante
CONTRO
(C.F. – fallimento dichiarato dal Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Palermo con sentenza n.285 del 16.10.1991- in persona del
Curatore, Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2
Lo Bue,
appellato 2
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Marano;
C.F._2
appellata/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 510/2023 del 21-26 aprile 2023 il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla dichiarava l'inefficacia nei confronti della Parte_2
parte attrice del contratto di compravendita del 25.10.2017 in Notaio Per_1
con cui aveva venduto a il diritto di
[...] Controparte_3 Parte_1
proprietà, pervenutole in forza di successione ereditaria del marito,
[...]
, dell'appartamento sito nel Comune di Bagheria (PA), Via Persona_2
Città di Palermo, n. 4, distinto in catasto fabbricati del prefato Comune al foglio
13, p.lla 932, sub 15, e condannava le due convenute, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite.
, che non si era costituita nel primo grado del giudizio, ha Parte_1
proposto appello chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di invalidità della anzidetta sentenza per vizio derivato dalla nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione, con conseguente remissione degli atti al giudice di prima istanza ai sensi dell'art.354 c.p.c.; in subordine, ha comunque domandato il rigetto della domanda originaria col favore delle spese di entrambi i gradi. 3
La , nel costituirsi, ha proposto appello incidentale istando per la riforma CP_3
integrale della decisione impugnata, con rigetto della domanda di revocatoria.
Ha resistito il invocando la conferma della decisione, con rigetto Controparte_1
di entrambi i gravami.
La causa, dopo la assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.352 c.p.c. è
stata rimessa alla decisione collegiale con ordinanza del 25.7-1.8.2025.
***
Col primo motivo di gravame l'appellante principale, , ha Parte_1
allegato la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio.
Ha lamentato che la notificazione fosse stata direttamente effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. malgrado il proprio indirizzo di residenza nella capitale della
Repubblica Ceca (Praga, 5 Stodulky, Janskeho 2417/27) risultasse dall'atto pubblico di compravendita oggetto della domanda e fosse rimasto invariato nel tempo.
A fronte di tale rilievo la Curatela ha però documentato che la notifica nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. era stata preceduta da un tentativo effettuato ai sensi dell'art.142 c.p.c. dall'UNEP tramite raccomandata internazionale all'indirizzo suddetto, in cui il piego era tornato indietro in quanto la destinataria era risultata sconosciuta (v. la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta e, in particolare, la annotazione dell'agente notificatore, datata 3.1.2019,
effettuata contrassegnando la apposita casella del testo adesivo apposto sulla busta). 4
A seguito di tale produzione documentale, l'appellante principale ha insistito nella doglianza deducendo però, in seno alla comparsa conclusionale del 23.5.2025,
ulteriori ragioni a sostegno e segnatamente: a) l'erronea trascrizione dell'indirizzo sul piego e nell'avviso di ricevimento, in quanto la parola “Stodulky” era stata storpiata in “Stodulsky”; b) l'assenza dell'avviso per il destinatario, prescritto dal
Regolamento UE 1393/2007, della facoltà di rifiutare l'atto ove non redatto nella sua lingua o in altra da lui conosciuta;
c) in ogni caso, la omessa effettuazione di ulteriori ricerche del proprio recapito.
Tali ulteriori doglianze, anche a volerle ritenere tempestive, vanno disattese.
In relazione alla prima, deve rilevarsi che il plico venne restituito al mittente dall'agente postale ceco non già per insufficienza o erroneità dell'indirizzo ma perché il destinatario risultava sconosciuto (v. l'annotazione già menzionata, in cui è spuntato il campo relativo al destinatario “unknown” e non quello afferente alla inadeguatezza dell'indirizzo) il che induce a ritenere che il piccolo errore di trascrizione non ebbe ad incidere in alcun modo nella individuazione del luogo della notificazione (ulteriormente specificato dalla indicazione di strada e numero civico); né l'appellante ha in alcun modo prospettato che l'errore avrebbe potuto ingenerare confusione tra località vieppiù tenuto conto che, ad una semplice ricerca su internet, la digitazione del nome storpiato riporta sempre univocamente al sobborgo praghese di Stodulky.
In ordine ai restanti profili basti osservare, da un lato, che la in Parte_1
seno al rogito di vendita aveva dichiarato “di saper leggere e scrivere e di
conoscere ed intendere la lingua italiana” sicché non avrebbe potuto comunque 5
avvalersi della facoltà di rifiutare l'atto, che era quindi idoneo a raggiungere il suo scopo, dall'altro, che non è stato in alcun modo esplicitato quale altro tipo di ricerca la Curatela avrebbe dovuto compiere per rintracciare la appellante, tanto più che lei stessa riferisce di avere sempre continuato ad abitare a quel medesimo indirizzo.
Esclusa la dedotta nullità “derivata” del provvedimento impugnato, può
procedersi all'esame congiunto dei motivi sia dell'appello principale che di quello incidentale volti a sostenere la insussistenza dei requisiti soggettivi della domanda di cui all'art.2901 c.c.. Va, infatti, premesso che le appellanti non contestano che l'atto dispositivo abbia oggettivamente pregiudicato la pretesa creditizia azionata, basata sul giudicato civile (sentenza n.ro 5118/12 del
Tribunale di Palermo, resa nel procedimento n.ro 4728/96, versata in atti) che aveva condannato il dante causa della , unitamente ad altri ex CP_3
amministratori, a corrispondere al l'importo di euro 1.522.063,57, “oltre CP_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di
ogni singola condotta causativa di danno, come indicata in motivazione, sino al
soddisfo” - nonché euro 26.250,00, oltre accessori di legge, per spese di lite - a titolo restitutorio/risarcitorio in conseguenza della accertata responsabilità
nascente da plurime condotte colpose e dolose poste in essere all'epoca della gestione della società.
Occorre fin da subito rammentare che nell'ambito della azione revocatoria l'accertamento della conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio agli interessi del creditore può trarsi, secondo costante giurisprudenza, anche da 6
presunzioni semplici (Cass. Civ., Ordinanza n.10928 del 09 giugno 2020), la cui concreta e puntuale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, da compiersi in applicazione del combinato disposto degli artt.
2727 e 2729 c.c..
Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi adeguatamente provata la c.d. scientia fraudis in capo alla venditrice. Se è già inverosimile immaginare che la non CP_3
fosse a conoscenza dell'esito negativo per il coniuge del pluriennale processo ––
in cui era parte costituita – conclusosi con la anzidetta Persona_2
sentenza e dell'elevato importo a cui il predetto era stato condannato, la prova della consapevolezza del credito e, quindi, del pregiudizio che la vendita avrebbe comportato per la controparte, si ricava comunque dalla stretta vicinanza temporale tra l'atto di precetto, notificatole dal , dopo anni di inerzia, il CP_1
5.5.2017 per il complessivo importo di euro 6.482.477,00, e il compimento dell'atto dispositivo, peraltro preceduto – così riducendosi ulteriormente il lasso temporale tra il precetto e la programmazione della vendita - da adempimenti propedeutici, come l'acquisizione dell'”attestato di prestazione energetica” datato
28.8.2017, allegato al rogito.
A tale riguardo, va evidenziato che il fatto che la notificazione, effettuata a mezzo posta dall'UNEP presso il non contestato effettivo indirizzo della nel CP_3
Comune di Bagheria, si perfezionò “per compiuta giacenza” non dimostra, a contrario, l'ignoranza dell'atto da parte della destinataria, come dedotto dalla difesa della , e ciò avuto riguardo al regolare compimento della articolata CP_3
procedura prevista dall'art.8 della Legge n.890/82 che prevede anche l'invio della 7
raccomandata informativa. Né sfugge che il precetto fu contestualmente notificato anche ai figli della , anche loro residenti nella medesima cittadina, CP_3
ossia e (a quest'ultimo in mani proprie il 21.4.2017), Persona_2 Per_3
in quanto ritenuti anch'essi eredi legittimi del de cuius - dal rogito di vendita emerge, significativamente, che i due ebbero invece, poco dopo, a rinunciare all'eredità paterna con atto ricevuto dallo stesso notaio l'1.8.2017 - cosicché deve ritenersi che la notizia della intimazione di pagamento raggiunse certamente la
. CP_3
Quanto al profilo del c.d. consilium fraudis in capo alla acquirente, esso si ricava da aspetti di “anomalia” del contratto in gran parte già rimarcati dalla sentenza di primo grado.
Se, infatti, l'entità esigua del prezzo convenuto per la vendita (euro 60.000,00)
rispetto al valore di mercato del bene poteva trovare ragionevole spiegazione nel fatto che la si era assunta l'estinzione delle tre ipoteche iscritte su Parte_1
di esso, non può non considerarsi dato sintomatico l'urgenza con cui l'affare venne portato avanti dalla cittadina estera - nella totale assenza di allegazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle trattative e alla eventuale precedente stipula di un contratto preliminare - con l'anomalo pagamento di quasi 2/3 del prezzo in data anticipata rispetto al rogito notarile (segnatamente euro 24.900,00
con bonifico del 6.9.2017 e euro 15.000,00 con bonifico del 13.9.2017). Tale
urgenza contrasta col fatto che l'appartamento di Bagheria non venne poi adibito ad esigenze personali della che mantenne la sua residenza a Parte_1
Praga, né da costei posto a reddito, tenuto conto che è incontestato tra le parti 8
che in esso rimase ad abitare la , come dalla stessa ammesso in sede di CP_3
interrogatorio formale. A tale riguardo, le appellanti non hanno neppure indicato,
prima ancora che provato, il tipo di rapporto, a loro dire di natura onerosa, in forza del quale la venditrice mantenne il godimento dell'immobile.
In conclusione, valutando congiuntamente le suddette emergenze, deve ritenersi adeguatamente provato che il trasferimento del bene avvenne nella consapevolezza di entrambe le stipulanti di recare pregiudizio al credito per il quale il aveva compiuto, immediatamente prima e dopo anni di CP_1
inerzia, l'attività propedeutica all'avvio della procedura esecutiva, credito che, a differenza di altri, non era assistito da alcuna garanzia reale e che fu dunque pregiudicato dalla rilevantissima riduzione del patrimonio della debitrice conseguente al compimento dell'atto dispositivo in esame.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro stante la comunanza di interessi ai sensi dell'art.97
c.p.c., devono essere condannate alla refusione delle spese di lite per la partecipazione del a questo grado del giudizio. CP_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, applicando i parametri tariffari (minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di effettiva attività istruttoria, medi per le altre fasi). Di tale importo si dispone il pagamento a favore dell'RA alla luce della attestazione resa ai sensi dell'art.144 del D.P.R. n.115/2002 dal Giudice Delegato in seno al provvedimento con cui ha autorizzato la Curatela a stare in giudizio nel presente grado. 9
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza n. 510/23 emessa dal Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese il 21-26 aprile 2023.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado del che liquida in Controparte_1
complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14,
CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'RA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228, per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 26.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2026/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Calacione;
C.F._1
appellante
CONTRO
(C.F. – fallimento dichiarato dal Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Palermo con sentenza n.285 del 16.10.1991- in persona del
Curatore, Dott.ssa , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_2
Lo Bue,
appellato 2
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Marano;
C.F._2
appellata/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 510/2023 del 21-26 aprile 2023 il Tribunale di Termini
Imerese, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla dichiarava l'inefficacia nei confronti della Parte_2
parte attrice del contratto di compravendita del 25.10.2017 in Notaio Per_1
con cui aveva venduto a il diritto di
[...] Controparte_3 Parte_1
proprietà, pervenutole in forza di successione ereditaria del marito,
[...]
, dell'appartamento sito nel Comune di Bagheria (PA), Via Persona_2
Città di Palermo, n. 4, distinto in catasto fabbricati del prefato Comune al foglio
13, p.lla 932, sub 15, e condannava le due convenute, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite.
, che non si era costituita nel primo grado del giudizio, ha Parte_1
proposto appello chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di invalidità della anzidetta sentenza per vizio derivato dalla nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione, con conseguente remissione degli atti al giudice di prima istanza ai sensi dell'art.354 c.p.c.; in subordine, ha comunque domandato il rigetto della domanda originaria col favore delle spese di entrambi i gradi. 3
La , nel costituirsi, ha proposto appello incidentale istando per la riforma CP_3
integrale della decisione impugnata, con rigetto della domanda di revocatoria.
Ha resistito il invocando la conferma della decisione, con rigetto Controparte_1
di entrambi i gravami.
La causa, dopo la assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.352 c.p.c. è
stata rimessa alla decisione collegiale con ordinanza del 25.7-1.8.2025.
***
Col primo motivo di gravame l'appellante principale, , ha Parte_1
allegato la nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo del giudizio.
Ha lamentato che la notificazione fosse stata direttamente effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c. malgrado il proprio indirizzo di residenza nella capitale della
Repubblica Ceca (Praga, 5 Stodulky, Janskeho 2417/27) risultasse dall'atto pubblico di compravendita oggetto della domanda e fosse rimasto invariato nel tempo.
A fronte di tale rilievo la Curatela ha però documentato che la notifica nelle forme di cui all'art.143 c.p.c. era stata preceduta da un tentativo effettuato ai sensi dell'art.142 c.p.c. dall'UNEP tramite raccomandata internazionale all'indirizzo suddetto, in cui il piego era tornato indietro in quanto la destinataria era risultata sconosciuta (v. la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di risposta e, in particolare, la annotazione dell'agente notificatore, datata 3.1.2019,
effettuata contrassegnando la apposita casella del testo adesivo apposto sulla busta). 4
A seguito di tale produzione documentale, l'appellante principale ha insistito nella doglianza deducendo però, in seno alla comparsa conclusionale del 23.5.2025,
ulteriori ragioni a sostegno e segnatamente: a) l'erronea trascrizione dell'indirizzo sul piego e nell'avviso di ricevimento, in quanto la parola “Stodulky” era stata storpiata in “Stodulsky”; b) l'assenza dell'avviso per il destinatario, prescritto dal
Regolamento UE 1393/2007, della facoltà di rifiutare l'atto ove non redatto nella sua lingua o in altra da lui conosciuta;
c) in ogni caso, la omessa effettuazione di ulteriori ricerche del proprio recapito.
Tali ulteriori doglianze, anche a volerle ritenere tempestive, vanno disattese.
In relazione alla prima, deve rilevarsi che il plico venne restituito al mittente dall'agente postale ceco non già per insufficienza o erroneità dell'indirizzo ma perché il destinatario risultava sconosciuto (v. l'annotazione già menzionata, in cui è spuntato il campo relativo al destinatario “unknown” e non quello afferente alla inadeguatezza dell'indirizzo) il che induce a ritenere che il piccolo errore di trascrizione non ebbe ad incidere in alcun modo nella individuazione del luogo della notificazione (ulteriormente specificato dalla indicazione di strada e numero civico); né l'appellante ha in alcun modo prospettato che l'errore avrebbe potuto ingenerare confusione tra località vieppiù tenuto conto che, ad una semplice ricerca su internet, la digitazione del nome storpiato riporta sempre univocamente al sobborgo praghese di Stodulky.
In ordine ai restanti profili basti osservare, da un lato, che la in Parte_1
seno al rogito di vendita aveva dichiarato “di saper leggere e scrivere e di
conoscere ed intendere la lingua italiana” sicché non avrebbe potuto comunque 5
avvalersi della facoltà di rifiutare l'atto, che era quindi idoneo a raggiungere il suo scopo, dall'altro, che non è stato in alcun modo esplicitato quale altro tipo di ricerca la Curatela avrebbe dovuto compiere per rintracciare la appellante, tanto più che lei stessa riferisce di avere sempre continuato ad abitare a quel medesimo indirizzo.
Esclusa la dedotta nullità “derivata” del provvedimento impugnato, può
procedersi all'esame congiunto dei motivi sia dell'appello principale che di quello incidentale volti a sostenere la insussistenza dei requisiti soggettivi della domanda di cui all'art.2901 c.c.. Va, infatti, premesso che le appellanti non contestano che l'atto dispositivo abbia oggettivamente pregiudicato la pretesa creditizia azionata, basata sul giudicato civile (sentenza n.ro 5118/12 del
Tribunale di Palermo, resa nel procedimento n.ro 4728/96, versata in atti) che aveva condannato il dante causa della , unitamente ad altri ex CP_3
amministratori, a corrispondere al l'importo di euro 1.522.063,57, “oltre CP_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di
ogni singola condotta causativa di danno, come indicata in motivazione, sino al
soddisfo” - nonché euro 26.250,00, oltre accessori di legge, per spese di lite - a titolo restitutorio/risarcitorio in conseguenza della accertata responsabilità
nascente da plurime condotte colpose e dolose poste in essere all'epoca della gestione della società.
Occorre fin da subito rammentare che nell'ambito della azione revocatoria l'accertamento della conoscenza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio agli interessi del creditore può trarsi, secondo costante giurisprudenza, anche da 6
presunzioni semplici (Cass. Civ., Ordinanza n.10928 del 09 giugno 2020), la cui concreta e puntuale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, da compiersi in applicazione del combinato disposto degli artt.
2727 e 2729 c.c..
Ciò posto, deve innanzitutto ritenersi adeguatamente provata la c.d. scientia fraudis in capo alla venditrice. Se è già inverosimile immaginare che la non CP_3
fosse a conoscenza dell'esito negativo per il coniuge del pluriennale processo ––
in cui era parte costituita – conclusosi con la anzidetta Persona_2
sentenza e dell'elevato importo a cui il predetto era stato condannato, la prova della consapevolezza del credito e, quindi, del pregiudizio che la vendita avrebbe comportato per la controparte, si ricava comunque dalla stretta vicinanza temporale tra l'atto di precetto, notificatole dal , dopo anni di inerzia, il CP_1
5.5.2017 per il complessivo importo di euro 6.482.477,00, e il compimento dell'atto dispositivo, peraltro preceduto – così riducendosi ulteriormente il lasso temporale tra il precetto e la programmazione della vendita - da adempimenti propedeutici, come l'acquisizione dell'”attestato di prestazione energetica” datato
28.8.2017, allegato al rogito.
A tale riguardo, va evidenziato che il fatto che la notificazione, effettuata a mezzo posta dall'UNEP presso il non contestato effettivo indirizzo della nel CP_3
Comune di Bagheria, si perfezionò “per compiuta giacenza” non dimostra, a contrario, l'ignoranza dell'atto da parte della destinataria, come dedotto dalla difesa della , e ciò avuto riguardo al regolare compimento della articolata CP_3
procedura prevista dall'art.8 della Legge n.890/82 che prevede anche l'invio della 7
raccomandata informativa. Né sfugge che il precetto fu contestualmente notificato anche ai figli della , anche loro residenti nella medesima cittadina, CP_3
ossia e (a quest'ultimo in mani proprie il 21.4.2017), Persona_2 Per_3
in quanto ritenuti anch'essi eredi legittimi del de cuius - dal rogito di vendita emerge, significativamente, che i due ebbero invece, poco dopo, a rinunciare all'eredità paterna con atto ricevuto dallo stesso notaio l'1.8.2017 - cosicché deve ritenersi che la notizia della intimazione di pagamento raggiunse certamente la
. CP_3
Quanto al profilo del c.d. consilium fraudis in capo alla acquirente, esso si ricava da aspetti di “anomalia” del contratto in gran parte già rimarcati dalla sentenza di primo grado.
Se, infatti, l'entità esigua del prezzo convenuto per la vendita (euro 60.000,00)
rispetto al valore di mercato del bene poteva trovare ragionevole spiegazione nel fatto che la si era assunta l'estinzione delle tre ipoteche iscritte su Parte_1
di esso, non può non considerarsi dato sintomatico l'urgenza con cui l'affare venne portato avanti dalla cittadina estera - nella totale assenza di allegazioni in ordine alle modalità di svolgimento delle trattative e alla eventuale precedente stipula di un contratto preliminare - con l'anomalo pagamento di quasi 2/3 del prezzo in data anticipata rispetto al rogito notarile (segnatamente euro 24.900,00
con bonifico del 6.9.2017 e euro 15.000,00 con bonifico del 13.9.2017). Tale
urgenza contrasta col fatto che l'appartamento di Bagheria non venne poi adibito ad esigenze personali della che mantenne la sua residenza a Parte_1
Praga, né da costei posto a reddito, tenuto conto che è incontestato tra le parti 8
che in esso rimase ad abitare la , come dalla stessa ammesso in sede di CP_3
interrogatorio formale. A tale riguardo, le appellanti non hanno neppure indicato,
prima ancora che provato, il tipo di rapporto, a loro dire di natura onerosa, in forza del quale la venditrice mantenne il godimento dell'immobile.
In conclusione, valutando congiuntamente le suddette emergenze, deve ritenersi adeguatamente provato che il trasferimento del bene avvenne nella consapevolezza di entrambe le stipulanti di recare pregiudizio al credito per il quale il aveva compiuto, immediatamente prima e dopo anni di CP_1
inerzia, l'attività propedeutica all'avvio della procedura esecutiva, credito che, a differenza di altri, non era assistito da alcuna garanzia reale e che fu dunque pregiudicato dalla rilevantissima riduzione del patrimonio della debitrice conseguente al compimento dell'atto dispositivo in esame.
La sentenza impugnata va dunque confermata.
In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido tra loro stante la comunanza di interessi ai sensi dell'art.97
c.p.c., devono essere condannate alla refusione delle spese di lite per la partecipazione del a questo grado del giudizio. CP_1
Le stesse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa, applicando i parametri tariffari (minimi per la fase di “trattazione”, in assenza di effettiva attività istruttoria, medi per le altre fasi). Di tale importo si dispone il pagamento a favore dell'RA alla luce della attestazione resa ai sensi dell'art.144 del D.P.R. n.115/2002 dal Giudice Delegato in seno al provvedimento con cui ha autorizzato la Curatela a stare in giudizio nel presente grado. 9
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto da avverso la sentenza n. 510/23 emessa dal Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese il 21-26 aprile 2023.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite per la partecipazione al presente grado del che liquida in Controparte_1
complessivi euro 12.154,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14,
CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'RA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228, per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 26.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo