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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2201 dell'anno 2022 del Ruolo Lavoro
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Irollo e Parte_1
Domenico Pezzella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irollo in
Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 25
Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Catalano con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto;
PEC
t. Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli -sezione Lavoro- n 922/20 pubblicata il 20.2.2020, non notificata, che rigettava la domanda tesa ad accertare il suo diritto a percepire la CP_2
con conseguente condanna dell' al pagamento del dovuto maggiorato di accessori. CP_1
L'appellante, che aveva ricevuto dall' la sul presupposto che nel biennio CP_1 Parte_2
antecedente la data di cessazione del lavoro esistessero 31 contributi settimanali, si doleva della decisione osservando che il Tribunale, senza adeguata motivazione e senza una corretta valutazione della documentazione prodotta (estratto contributivo), aveva erroneamente ritenuto che non sussistesse il requisito contributivo (52 contributi settimanali nel biennio) per la prestazione richiesta, che, a suo dire, emergeva dagli atti tenendo conto che nel quadriennio antecedente la cessazione del rapporto (31.05.2014) e quindi fino all'01.02.2011, eliminando il periodo di contribuzione cd. “neutro” di cassa integrazione
(non conteggiato ai fini del godimento della Naspi) risultavano 79 settimane effettivamente lavorate.
Insisteva, quindi, per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio e quindi, dedotta la prestazione già ricevuta, per il riconoscimento della somma di € 6.309,01, oltre interessi, salva diversa determinazione giudiziale.
L' , già contumace in primo grado, benché regolarmente notiziato dell'appello non si CP_1
costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata preliminarmente la contumacia dell' , nel merito, l'appello proposto va CP_1
rigettato.
Occorre evidenziare che con l'impugnazione del diniego alla prestazione, Parte_1
in primo grado, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto alla prestazione di cui alla legge
28 giugno 2012 n. 92, che, come ricordato dal Tribunale, nel testo applicabile ratione temporis così recitava: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione” (comma 1, art. 2, l. 92/12).
“L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione” (comma 4, art. 2, l. cit.).
“Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi
i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge” (comma 5, art. 2, l. cit.).
Ciò detto la decisione impugnata non è scalfita dalle doglianze.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che non fosse emersa la prova che nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal 31.5.2014 al 31.5.2012 esistessero 52 contributi settimanali e ciò tenendo conto che non potevano essere considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore.
L'odierno appellante, con il ricorso introduttivo, aveva solo affermato che esistevano le settimane necessarie alla prestazione producendo l'estratto contributivo ma non aveva in alcun modo esposto il calcolo, né aveva indicato i periodi cui ha fatto riferimento per ritenere integrato il requisito;
tale specificazione non è stata resa neppure in questo grado e nonostante il Giudice di prime cure avesse espressamente rigettato la domanda per l'assenza di tale prova.
Con la generica doglianza l'appellante non ricostruisce i periodi validi espungendo quelli neutri: dall'estratto contributivo depositato emerge il numero delle settimane di cassa integrazione godute nell'anno 2013 (7 settimane) e nell'anno 2012 (24 settimane), non è però specificato quante di queste settimane siano state godute entro il maggio 2012 (ossia nel biennio antecedente); in detto arco temporale risultano, inoltre, periodi durante i quali c'è stata interruzione del rapporto di lavoro ed è pacifico che nel biennio non sono raggiunte le 52 settimane di contributi;
da osservare, inoltre, che anche nel 2011 – periodo dal
01.2.2011 al 31.12.2011 - risultano 12 settimane di cassa integrazione e 33 settimane di lavoro effettivo ma anche in questo caso non sono noti i periodi esatti in cui l'appellante ha effettivamente lavorato, quelli in cui è stato in cassa integrazione e quelli in cui non ha lavorato e non è, quindi, possibile ricostruire il numero dei contributi.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa.
L'appellato, come sarebbe stato suo onere fare, non ha provato che tolti i periodi neutri (e recuperati gli stessi periodi) avrebbe raggiunto, nel biennio, le 52 settimane richieste dalla legge, ossia non ha dimostrato con idonea ricostruzione il requisito contributivo per il beneficio richiesto. La mancata dimostrazione del requisito contributivo previsto dalla normativa per l'accesso alla prestazione rendeva e rende, quindi, non accoglibile la domanda di primo grado.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Non si provvede sulle spese non essendosi costituto l' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Antonietta Savino Presidente
Dott. Daniele Colucci Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 20 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2201 dell'anno 2022 del Ruolo Lavoro
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Irollo e Parte_1
Domenico Pezzella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irollo in
Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 25
Appellante
E in persona del Presidente Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Catalano con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto;
PEC
t. Email_1
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli -sezione Lavoro- n 922/20 pubblicata il 20.2.2020, non notificata, che rigettava la domanda tesa ad accertare il suo diritto a percepire la CP_2
con conseguente condanna dell' al pagamento del dovuto maggiorato di accessori. CP_1
L'appellante, che aveva ricevuto dall' la sul presupposto che nel biennio CP_1 Parte_2
antecedente la data di cessazione del lavoro esistessero 31 contributi settimanali, si doleva della decisione osservando che il Tribunale, senza adeguata motivazione e senza una corretta valutazione della documentazione prodotta (estratto contributivo), aveva erroneamente ritenuto che non sussistesse il requisito contributivo (52 contributi settimanali nel biennio) per la prestazione richiesta, che, a suo dire, emergeva dagli atti tenendo conto che nel quadriennio antecedente la cessazione del rapporto (31.05.2014) e quindi fino all'01.02.2011, eliminando il periodo di contribuzione cd. “neutro” di cassa integrazione
(non conteggiato ai fini del godimento della Naspi) risultavano 79 settimane effettivamente lavorate.
Insisteva, quindi, per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio e quindi, dedotta la prestazione già ricevuta, per il riconoscimento della somma di € 6.309,01, oltre interessi, salva diversa determinazione giudiziale.
L' , già contumace in primo grado, benché regolarmente notiziato dell'appello non si CP_1
costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata preliminarmente la contumacia dell' , nel merito, l'appello proposto va CP_1
rigettato.
Occorre evidenziare che con l'impugnazione del diniego alla prestazione, Parte_1
in primo grado, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto alla prestazione di cui alla legge
28 giugno 2012 n. 92, che, come ricordato dal Tribunale, nel testo applicabile ratione temporis così recitava: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione” (comma 1, art. 2, l. 92/12).
“L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione” (comma 4, art. 2, l. cit.).
“Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi
i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge” (comma 5, art. 2, l. cit.).
Ciò detto la decisione impugnata non è scalfita dalle doglianze.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che non fosse emersa la prova che nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro e quindi dal 31.5.2014 al 31.5.2012 esistessero 52 contributi settimanali e ciò tenendo conto che non potevano essere considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore.
L'odierno appellante, con il ricorso introduttivo, aveva solo affermato che esistevano le settimane necessarie alla prestazione producendo l'estratto contributivo ma non aveva in alcun modo esposto il calcolo, né aveva indicato i periodi cui ha fatto riferimento per ritenere integrato il requisito;
tale specificazione non è stata resa neppure in questo grado e nonostante il Giudice di prime cure avesse espressamente rigettato la domanda per l'assenza di tale prova.
Con la generica doglianza l'appellante non ricostruisce i periodi validi espungendo quelli neutri: dall'estratto contributivo depositato emerge il numero delle settimane di cassa integrazione godute nell'anno 2013 (7 settimane) e nell'anno 2012 (24 settimane), non è però specificato quante di queste settimane siano state godute entro il maggio 2012 (ossia nel biennio antecedente); in detto arco temporale risultano, inoltre, periodi durante i quali c'è stata interruzione del rapporto di lavoro ed è pacifico che nel biennio non sono raggiunte le 52 settimane di contributi;
da osservare, inoltre, che anche nel 2011 – periodo dal
01.2.2011 al 31.12.2011 - risultano 12 settimane di cassa integrazione e 33 settimane di lavoro effettivo ma anche in questo caso non sono noti i periodi esatti in cui l'appellante ha effettivamente lavorato, quelli in cui è stato in cassa integrazione e quelli in cui non ha lavorato e non è, quindi, possibile ricostruire il numero dei contributi.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa.
L'appellato, come sarebbe stato suo onere fare, non ha provato che tolti i periodi neutri (e recuperati gli stessi periodi) avrebbe raggiunto, nel biennio, le 52 settimane richieste dalla legge, ossia non ha dimostrato con idonea ricostruzione il requisito contributivo per il beneficio richiesto. La mancata dimostrazione del requisito contributivo previsto dalla normativa per l'accesso alla prestazione rendeva e rende, quindi, non accoglibile la domanda di primo grado.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Non si provvede sulle spese non essendosi costituto l' . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 20 dicembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente