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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/07/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente, dott.ssa Silvia Governatori, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOT RE
TT con decisione da emettersi da parte della sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenziosi n. RG
5802/2024 promossa da
(cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Fontana e dall'Avv. Catia Buratti del Foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Massa, Via Dorsale n. 23/A, come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 C.F._5
Massimo Ciconte e RE Piccardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Genova, Via Sauli n. 39/A, come da procura in atti
RESISTENTI
e pagina 1 di 8 (Iva Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tarquini, del Foro di Reggio P.IVA_1
Emilia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via P.
Pariati, 2, PEC: come da procura in atti Email_1
RESISTENTI
e
Controparte_6
( (C.F. E P.IVA ),
[...] P.IVA_2 rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Marconi n.9 come da procura in atti
RESISTENTE
e
Controparte_7
[...]
[...]
RESISTENTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 684/2024 del
15/04/2024 RG n. 5152/2022, e Decreto di fissazione udienza n. cronol. 693/2024 del
16/04/2024 RG n. 5152/2022
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dalle parti costituite per le motivazioni sopra esposte poiché palesemente infondata;
IN VIA PRELIMINARE, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 684/2024 del
15/04/2024 RG n. 5152/2022 e Decreto di fissazione udienza n. cronol. 693/2024 del
16/04/2024 RG n. 5152/2022 ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
pagina 2 di 8 IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso al collegio peritale per le motivazioni espresse nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO E IN VIA ALTERNATIVA, liquidare il compenso del collegio peritale nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto procedendo alla liquidazione di un numero di vacazioni nei limiti di quanto consentito dalla legge nel termine originariamente concesso dal Giudice e procedendo alla riduzione del compenso ex art 52 dpr 115/2002 per il non scusabile ritardo nel deposito della consulenza e per le altre motivazioni espresse nel presente atto;
IN VIA SUBORDINA, NEL MERITO, liquidare il compenso complessivo del collegio peritale nella misura di euro 7.000,00 (già detratto l'acconto ricevuto) oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice pari ad euro 11.0000,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Per i resistenti OT.ri :” Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1 CP_2 Controparte_8
Firenze, contrariis reiectis,
a. In via preliminare: per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa, essendo
l'opposizione di cui trattasi proposta oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dei CT, dichiarare la medesima improcedibile e/o inammissibile;
b. Sempre in via preliminare: per i motivi di cui alla superiore narrativa, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto di liquidazione ctu n. 684/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data
15.04.2024;
pagina 3 di 8 c. In via principale e nel merito: per i motivi di cui alla superiore narrativa, ed in particolare in ragione della quantità e della qualità del lavoro svolto dal Collegio peritale, rigettare l'opposizione proposta da parte ricorrente confermando il decreto di liquidazione impugnato;
d. In subordine, sempre nel merito: liquidare, in favore del collegio peritale, il compenso ritenuto di giustizia, in relazione al quale ci si rimette alle valutazioni di Codesto Ill.mo
Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Per la resistente “Ribadisce le Controparte_5 rassegnate conclusioni in comparsa di costituzione” ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, previa ogni migliore pronuncia, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse a contestare in capo alla convenuta e, per l'effetto, disporre l'estromissione della Struttura convenuta CP_5 dal presente giudizio;
in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di opposizione per tardività del deposito dello stesso
Ricorso, visto e considerato il combinato disposto di cui agli artt. 170 del D.p.r. n.
115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011; in via preliminare, subordinata, e cautelare, confermare la provvisoria esecutorietà del
Decreto di Liquidazione n. cron. 684/2024 emesso in data 15.04.2024, come corretto in data 16.04.22024; in via principale e nel merito, respingere le domande tutte di parte opponente siccome infondate, non provate o come meglio;
in via di subordine, in parziale accoglimento delle domande attoree, rideterminare i compensi dovuti in favore del Collegio Peritale nominato nell'ambito del Procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo n. 5152/2022 R.G. e, per l'effetto, liquidare detta somma ponendola, in continuità con quanto già statuito dall'intestato Tribunale, a carico del solo ricorrente/oggi attore Sig. Con vittoria di tutte le spese, onorari e compensi del Parte_1 presente giudizio
pagina 4 di 8 Per la resistente : “insiste per Controparte_9
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni” ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis, in via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità del presente giudizio di opposizione per tardività del deposito dello stesso
Ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del D.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011; in via preliminare/cautelare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora) e per gli effetti rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto;
- in via principale: Per i motivi dedotti in narrativa, respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande e confermare il decreto di liquidazione impugnato.
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree in riferimento alla rideterminazione dei compensi dovuti in favore del
Collegio Peritale nominato nell'ambito del Procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo n. 5152/2022 R.G., liquidare detta somma ponendola, in continuità con quanto già statuito dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., a carico del solo ricorrente/attore Sig. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, onorari Parte_1 così come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 281 decies c.p.c., ricorreva a Parte_1 questo Tribunale in opposizione al decreto di liquidazione delle spese di CTU n. cronol.
684/2024 del 15.04.2024 e al successivo decreto correttivo di errore materiale del
16.04.2025 entrambi comunicati in data 16.04.2024 pronunciati dal Tribunale di Firenze,
Giudice dott. Luca Minniti, all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n.
5152/2022, con i quali era stato liquidato in favore del Collegio dei CTU il compenso complessivo pari ad € 11.000,00, comprensivo dell'acconto se versato, oltre imposta e contributi, ponendo il pagamento delle somme a carico della parte ricorrente. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva d'avere convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze, con ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis (R.G. n. 5152/2022), l' Controparte_7
la il
[...] CP_5 CP_7 Controparte_5
pagina 5 di 8 dott. nonché la compagnia assicurativa CP_7 Controparte_7 per l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la responsabilità professionale delle strutture e dei medici convenuti per le lesioni riportate a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti;
all'udienza del 27.09.2022 il Giudice conferiva incarico peritale ai già nominati i dott. e e nominava, al contempo, CP_1 Controparte_2 quali ulteriori membri del collegio peritale, i dott. e . Al Controparte_4 CP_3 collegio venivano concessi i termini di 90 giorni per l'invio alle parti della bozza di relazione, 20 giorni per l'invio delle osservazioni da parte dei consulenti ed ulteriori 20 giorni per il deposito della relazione finale. Le operazioni peritali avevano inizio in data
22.11.22. Il ricorrente deduceva che la relazione tecnica definitiva veniva, tuttavia, depositata solo in data 15.04.2024 e quindi oltre i termini concessi dal giudice ed in assenza di qualsivoglia richiesta di proroga. All'esito del procedimento, con decreto del 15.04.2024, il Giudice provvedeva a liquidare nei confronti del Collegio peritale i compensi spettanti giusta istanza di liquidazione depositata in data 12.04.2024, riconoscendo a “ciascun consulente il compenso di € 11.000,00 per onorari, comprensivo dell'acconto se versato, oltre imposta e contributi”. Con successivo decreto del 16.04.2025, notificato in pari data,
a parziale correzione di quello precedentemente emesso, il Giudice disponeva che “nel decreto del 15.04.2024 debba dal dispositivo sostituirsi l'espressione “a ciascun consulente” con quella “al Collegio dei CTU”.
Con il proposto ricorso, parte ricorrente contestava il quantum liquidato dal giudice dell'ATP anche alla luce del ritardo nello svolgimento delle operazioni e per l'effetto chiedeva ridursi le somme liquidate nella misura ritenuta congrua ma inferiore a quella già liquidata, tenuto conto delle vacazioni nei limiti consentiti dalla legge e della riduzione da operare ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002. In subordine chiedeva di liquidare la somma di € 7.000,00, già detratto l'acconto ricevuto, oltre oneri o nella misura congrua ed equa.
Il ricorso veniva notificato ai soli CT OT.ri , , Controparte_2 CP_3
che si costituivano eccependo la tardività CP_1 Controparte_4 dell'opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il Giudice concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento per ATP, litisconsorti necessari.
pagina 6 di 8 Integrato il contraddittorio si costituivano la e l'assicurazione Controparte_5 che eccepivano la tardività dell'opposizione , carenza di Controparte_6 interesse e chiedevano di respingere il ricorso in quanto infondato e in subordine chiedevano, in parziale accoglimento del ricorso, di rideterminare i compensi del collegio peritale.
Concessi i termini richiesti per repliche, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso: il decreto e il decreto di correzione opposti risultano infatti entrambi notificati al ricorrente in data 16.04.2025 mentre il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data 16.05.2024 e dunque entro il termine di trenta giorni previsto.
Nel merito, riguardo alla liquidazione dei compensi si ritiene che il collegio peritale abbia correttamente chiesto la liquidazione delle vacazioni che, considerato il tempo rapportato all'impegno e alla complessità della consulenza, sono state correttamente liquidate dal giudice nel numero di 250 pari a complessivi € 3.670,00. Ai sensi dell'art. 53 D.P.R.
115/2002, considerato che l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale va determinato sulla base di quello come sopra calcolato, aumentato del
40% per ciascuno degli altri componenti del collegio e così per un totale di € 8.074,00.
Inoltre come emerge dalla lettura della relazione tecnica, l'accertamento presenta complessità dai profili plurimi tali da giustificare un aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R.
115/2002, che va tuttavia contenuto nella misura del 50% in ragione della non compiuta definizione della situazione sanitaria, non avendo dato una risposta definitiva al quesito posto, determinando così un importo pari a € 12.111,00.
Va inoltre considerato che l'elaborato peritale è stato depositato dai CTU indubbiamente in ritardo rispetto al termine concesso dal giudice, in assenza di richiesta di proroga e di autorizzazione del giudice. Per tale motivo all'importo come sopra determinato va applicata una riduzione pari al 30%. In conclusione il compenso da liquidare al collegio peritale è pari a complessivi € 8.477,70 oltre accessori di legge, a cui va detratto l'acconto se versato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 55/14,
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.04.2024 nel procedimento iscritto al n. R.G.
5152/2022 e comunicato all'opponente in pari data e per l'effetto, in riforma del suddetto decreto, liquida al nominato collegio peritale complessivamente inteso la somma di €
8.477,70 oltre accessori come per legge, detratto l'eventuale acconto versato.
Condanna le parti convenute in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 2.044,70 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Parte_1
Firenze, 8.07.2025
La Presidente
OT.ssa Silvia Governatori
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente, dott.ssa Silvia Governatori, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOT RE
TT con decisione da emettersi da parte della sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenziosi n. RG
5802/2024 promossa da
(cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Fontana e dall'Avv. Catia Buratti del Foro di Massa Carrara, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Massa, Via Dorsale n. 23/A, come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._3 CP_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_4 C.F._5
Massimo Ciconte e RE Piccardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Genova, Via Sauli n. 39/A, come da procura in atti
RESISTENTI
e pagina 1 di 8 (Iva Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Tarquini, del Foro di Reggio P.IVA_1
Emilia, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via P.
Pariati, 2, PEC: come da procura in atti Email_1
RESISTENTI
e
Controparte_6
( (C.F. E P.IVA ),
[...] P.IVA_2 rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Michele Tavazzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, via Marconi n.9 come da procura in atti
RESISTENTE
e
Controparte_7
[...]
[...]
RESISTENTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 684/2024 del
15/04/2024 RG n. 5152/2022, e Decreto di fissazione udienza n. cronol. 693/2024 del
16/04/2024 RG n. 5152/2022
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: rigettare l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta dalle parti costituite per le motivazioni sopra esposte poiché palesemente infondata;
IN VIA PRELIMINARE, anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 684/2024 del
15/04/2024 RG n. 5152/2022 e Decreto di fissazione udienza n. cronol. 693/2024 del
16/04/2024 RG n. 5152/2022 ex art. 5 D.Lgs. n. 150/2011 per i motivi tutti esposti nel presente atto;
pagina 2 di 8 IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso al collegio peritale per le motivazioni espresse nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO E IN VIA ALTERNATIVA, liquidare il compenso del collegio peritale nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto procedendo alla liquidazione di un numero di vacazioni nei limiti di quanto consentito dalla legge nel termine originariamente concesso dal Giudice e procedendo alla riduzione del compenso ex art 52 dpr 115/2002 per il non scusabile ritardo nel deposito della consulenza e per le altre motivazioni espresse nel presente atto;
IN VIA SUBORDINA, NEL MERITO, liquidare il compenso complessivo del collegio peritale nella misura di euro 7.000,00 (già detratto l'acconto ricevuto) oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice pari ad euro 11.0000,00, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Per i resistenti OT.ri :” Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1 CP_2 Controparte_8
Firenze, contrariis reiectis,
a. In via preliminare: per i motivi tutti di cui alla superiore narrativa, essendo
l'opposizione di cui trattasi proposta oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dei CT, dichiarare la medesima improcedibile e/o inammissibile;
b. Sempre in via preliminare: per i motivi di cui alla superiore narrativa, confermare la provvisoria esecutorietà del decreto di liquidazione ctu n. 684/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data
15.04.2024;
pagina 3 di 8 c. In via principale e nel merito: per i motivi di cui alla superiore narrativa, ed in particolare in ragione della quantità e della qualità del lavoro svolto dal Collegio peritale, rigettare l'opposizione proposta da parte ricorrente confermando il decreto di liquidazione impugnato;
d. In subordine, sempre nel merito: liquidare, in favore del collegio peritale, il compenso ritenuto di giustizia, in relazione al quale ci si rimette alle valutazioni di Codesto Ill.mo
Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Per la resistente “Ribadisce le Controparte_5 rassegnate conclusioni in comparsa di costituzione” ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto, previa ogni migliore pronuncia, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse a contestare in capo alla convenuta e, per l'effetto, disporre l'estromissione della Struttura convenuta CP_5 dal presente giudizio;
in via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di opposizione per tardività del deposito dello stesso
Ricorso, visto e considerato il combinato disposto di cui agli artt. 170 del D.p.r. n.
115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011; in via preliminare, subordinata, e cautelare, confermare la provvisoria esecutorietà del
Decreto di Liquidazione n. cron. 684/2024 emesso in data 15.04.2024, come corretto in data 16.04.22024; in via principale e nel merito, respingere le domande tutte di parte opponente siccome infondate, non provate o come meglio;
in via di subordine, in parziale accoglimento delle domande attoree, rideterminare i compensi dovuti in favore del Collegio Peritale nominato nell'ambito del Procedimento per
Accertamento Tecnico Preventivo n. 5152/2022 R.G. e, per l'effetto, liquidare detta somma ponendola, in continuità con quanto già statuito dall'intestato Tribunale, a carico del solo ricorrente/oggi attore Sig. Con vittoria di tutte le spese, onorari e compensi del Parte_1 presente giudizio
pagina 4 di 8 Per la resistente : “insiste per Controparte_9
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni” ossia “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis, in via preliminare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità del presente giudizio di opposizione per tardività del deposito dello stesso
Ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del D.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011; in via preliminare/cautelare: per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora) e per gli effetti rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto;
- in via principale: Per i motivi dedotti in narrativa, respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare tutte le avverse domande e confermare il decreto di liquidazione impugnato.
In subordine: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree in riferimento alla rideterminazione dei compensi dovuti in favore del
Collegio Peritale nominato nell'ambito del Procedimento per Accertamento Tecnico
Preventivo n. 5152/2022 R.G., liquidare detta somma ponendola, in continuità con quanto già statuito dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., a carico del solo ricorrente/attore Sig. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi, onorari Parte_1 così come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002 e 281 decies c.p.c., ricorreva a Parte_1 questo Tribunale in opposizione al decreto di liquidazione delle spese di CTU n. cronol.
684/2024 del 15.04.2024 e al successivo decreto correttivo di errore materiale del
16.04.2025 entrambi comunicati in data 16.04.2024 pronunciati dal Tribunale di Firenze,
Giudice dott. Luca Minniti, all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n.
5152/2022, con i quali era stato liquidato in favore del Collegio dei CTU il compenso complessivo pari ad € 11.000,00, comprensivo dell'acconto se versato, oltre imposta e contributi, ponendo il pagamento delle somme a carico della parte ricorrente. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva d'avere convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze, con ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis (R.G. n. 5152/2022), l' Controparte_7
la il
[...] CP_5 CP_7 Controparte_5
pagina 5 di 8 dott. nonché la compagnia assicurativa CP_7 Controparte_7 per l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la responsabilità professionale delle strutture e dei medici convenuti per le lesioni riportate a seguito dei trattamenti sanitari ricevuti;
all'udienza del 27.09.2022 il Giudice conferiva incarico peritale ai già nominati i dott. e e nominava, al contempo, CP_1 Controparte_2 quali ulteriori membri del collegio peritale, i dott. e . Al Controparte_4 CP_3 collegio venivano concessi i termini di 90 giorni per l'invio alle parti della bozza di relazione, 20 giorni per l'invio delle osservazioni da parte dei consulenti ed ulteriori 20 giorni per il deposito della relazione finale. Le operazioni peritali avevano inizio in data
22.11.22. Il ricorrente deduceva che la relazione tecnica definitiva veniva, tuttavia, depositata solo in data 15.04.2024 e quindi oltre i termini concessi dal giudice ed in assenza di qualsivoglia richiesta di proroga. All'esito del procedimento, con decreto del 15.04.2024, il Giudice provvedeva a liquidare nei confronti del Collegio peritale i compensi spettanti giusta istanza di liquidazione depositata in data 12.04.2024, riconoscendo a “ciascun consulente il compenso di € 11.000,00 per onorari, comprensivo dell'acconto se versato, oltre imposta e contributi”. Con successivo decreto del 16.04.2025, notificato in pari data,
a parziale correzione di quello precedentemente emesso, il Giudice disponeva che “nel decreto del 15.04.2024 debba dal dispositivo sostituirsi l'espressione “a ciascun consulente” con quella “al Collegio dei CTU”.
Con il proposto ricorso, parte ricorrente contestava il quantum liquidato dal giudice dell'ATP anche alla luce del ritardo nello svolgimento delle operazioni e per l'effetto chiedeva ridursi le somme liquidate nella misura ritenuta congrua ma inferiore a quella già liquidata, tenuto conto delle vacazioni nei limiti consentiti dalla legge e della riduzione da operare ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002. In subordine chiedeva di liquidare la somma di € 7.000,00, già detratto l'acconto ricevuto, oltre oneri o nella misura congrua ed equa.
Il ricorso veniva notificato ai soli CT OT.ri , , Controparte_2 CP_3
che si costituivano eccependo la tardività CP_1 Controparte_4 dell'opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Il Giudice concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del procedimento per ATP, litisconsorti necessari.
pagina 6 di 8 Integrato il contraddittorio si costituivano la e l'assicurazione Controparte_5 che eccepivano la tardività dell'opposizione , carenza di Controparte_6 interesse e chiedevano di respingere il ricorso in quanto infondato e in subordine chiedevano, in parziale accoglimento del ricorso, di rideterminare i compensi del collegio peritale.
Concessi i termini richiesti per repliche, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che di seguito si espongono.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso: il decreto e il decreto di correzione opposti risultano infatti entrambi notificati al ricorrente in data 16.04.2025 mentre il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data 16.05.2024 e dunque entro il termine di trenta giorni previsto.
Nel merito, riguardo alla liquidazione dei compensi si ritiene che il collegio peritale abbia correttamente chiesto la liquidazione delle vacazioni che, considerato il tempo rapportato all'impegno e alla complessità della consulenza, sono state correttamente liquidate dal giudice nel numero di 250 pari a complessivi € 3.670,00. Ai sensi dell'art. 53 D.P.R.
115/2002, considerato che l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale va determinato sulla base di quello come sopra calcolato, aumentato del
40% per ciascuno degli altri componenti del collegio e così per un totale di € 8.074,00.
Inoltre come emerge dalla lettura della relazione tecnica, l'accertamento presenta complessità dai profili plurimi tali da giustificare un aumento ai sensi dell'art. 52 D.P.R.
115/2002, che va tuttavia contenuto nella misura del 50% in ragione della non compiuta definizione della situazione sanitaria, non avendo dato una risposta definitiva al quesito posto, determinando così un importo pari a € 12.111,00.
Va inoltre considerato che l'elaborato peritale è stato depositato dai CTU indubbiamente in ritardo rispetto al termine concesso dal giudice, in assenza di richiesta di proroga e di autorizzazione del giudice. Per tale motivo all'importo come sopra determinato va applicata una riduzione pari al 30%. In conclusione il compenso da liquidare al collegio peritale è pari a complessivi € 8.477,70 oltre accessori di legge, a cui va detratto l'acconto se versato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 55/14,
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto di liquidazione Parte_1 emesso dal Tribunale di Firenze in data 16.04.2024 nel procedimento iscritto al n. R.G.
5152/2022 e comunicato all'opponente in pari data e per l'effetto, in riforma del suddetto decreto, liquida al nominato collegio peritale complessivamente inteso la somma di €
8.477,70 oltre accessori come per legge, detratto l'eventuale acconto versato.
Condanna le parti convenute in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € 2.044,70 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Parte_1
Firenze, 8.07.2025
La Presidente
OT.ssa Silvia Governatori
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