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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/03/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 28/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: SEPARAZIONE SU
DOMANDA CONGIUNTA DEI CONIUGI
Promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. avv. ROMAGNOLI SABRINA C.F._1
e
, nata il [...] in [...] e residente alla Parte_2
Spezia
c.f. avv. ROMAGNOLI SABRINA C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 15.1.2024
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione d'udienza entro il termine del 5 marzo 2024:
“Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto alle seguenti
Condizioni
1) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare ove meglio credono la residenza e si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente.
2) I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
3) Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche sottoscritto personalmente e depositato in data 8.1.2024, deducendo di aver contratto matrimonio civile in
Messico il 18.5.2018 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune della
Spezia al n. 228 parte II Serie C dell'anno 2018), di non aver avuto figli, di avere scelto il regime di comunione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
2 In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota, sottoscritta dalle parti, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di cui al ricorso, precisando che le fonti di reddito sono rappresentate, quanto alla sig.ra dallo svolgimento di lavoro subordinato con contratto a tempo Pt_2
indeterminato con mansioni di O.O.S.S., quanto al sig. dalla pensione Pt_1
INPS.
La causa, previa acquisizione del parere obbligatorio del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: la domanda di separazione va quindi accolta ai sensi dell'art. 158 c.c.
- le condizioni concordate sono conformi a legge
Ai sensi dell'art 191 c.c. deve darsi atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
PER TALI MOTIVI
definitivamente pronunciando tra le parti nella causa R.G. 28/2024 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
3 pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, generalizzati come in epigrafe, omologando e provvedendo Parte_2
in conformità alle seguenti condizioni concordate:
“1) I coniugi si riconoscono piena libertà di fissare ove meglio credono la residenza e si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente.
2) I coniugi dichiarano di aver già prima di ora risolto ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla a che reciprocamente pretendere per nessuna ragione e/o titolo.
3) Le spese per la presente procedura si intendono compensate fra le parti.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 7.3.2024
Il Presidente est.
Lucia SEBASTIANI
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