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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1954 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LICARI PIER LUIGI il quale ha insistito in ricorso, contestato quanto dedotto dall' e chiesto un rinvio per la decisione con assegnazione di un termine per CP_1 note;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione e nelle conclusioni ivi rassegnate;
Visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale considerato non necessario l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie anche in considerazione della tempestiva costituzione del resistente;
decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. LICARI PIER LUIGI giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “- ritenere e dichiarare l'illegittimità, per omessa applicazione dell'art. 13 comma 1 D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023 e per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 5 D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023, della sospensione del reddito di cittadinanza comminata al ricorrente da parte dell' nel mese di luglio 2023 e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente a godere del CP_1
beneficio del reddito di cittadinanza sino alla sua scadenza naturale ai sensi dell'art. 13 comma 1
D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023 E pertanto, riconoscere il diritto di Parte_1
al percepimento del RDC per la forbice temporale agosto 2023 – novembre 2023 oltre interessi come per legge.” Premetteva di aver richiesto “con domanda del 11 maggio 2022 (Prot. C.F._2
5779051) … concedersi il beneficio del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” la quale “veniva regolarmente accolta con decorrenza dal 1 giugno 2022” con la conseguenza che “il beneficio veniva goduto sino al mese di luglio 2023, allorquando l ne sospendeva l'erogazione” CP_2
Eccepiva a sostegno della proposta opposizione la “nullita' della sospensione del reddito di cittadinanza” per 1.1. omessa applicazione dell'art. 13 comma 1 d.l. 48/2023. contestuale violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 5-6 d.l. 48/2023; in forza della “1.2. interpretazione sistematica del combinato disposto dei commi 1-5 e 6 del d.l. 48/2023” e del “1.3. ragionevole affidamento dei richiedenti il rdc prima del 1 gennaio 2023 a vedersi riconosciuta la prestazione sino alla scadenza naturale seppur non oltre il 31 dicembre 2023”.
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, ed evidenziava che la CP_1
sospensione era stata disposta in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 13 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni nella L. 3 luglio 2023, n. 85
Chiedeva pertanto “rigettare integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1
2. dichiarare la legittimità della sospensione del Reddito di cittadinanza dal luglio 2023; 3. accertare l'inesistenza del diritto del ricorrente a percepire le mensilità di agosto–novembre 2023;
4. condannare il ricorrente alle spese di lite”.
Incardinato il giudizio, instaurato il contraddittorio ed acquisiti i documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto
L'art 13 del Dl 48/2023 convertito nella legge 85/2023 sancisce al comma 1 “I percettori del
Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023”; precisa al comma 5 “L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità
e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all' tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso CP_1
tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023»; il successivo comma 6 che “L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
Il quadro normativo appena richiamato prevede dunque con riferimento al solo anno 2023
(ultimo anno di vigenza della prestazione de qua la quale a far data dal dì 1.1.2024 verrà sostituita dal “reddito di inclusione”) che “la misura è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” stabilendo poi che detto limite massimo di sette mensilità non si applica: a) per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;
b) “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età”, fermo restando per entrambe le ipotesi il termine ultimo del 31.12.2023.
Ne deriva che per il 2023 la misura de qua può essere riconosciuta nei limiti di sette mensilità
e comunque non oltre il 31.12.2023. La norma non prevede alcuna distinzione in base alla data della domanda di riconoscimento della prestazione né in base alla data del provvedimento che il diritto a detta misura riconosce.
Né tale interpretazione viola principi fondamentali dell'ordinamento in quanto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali (quale è la misura in esame) è subordinata sia alla sussistenza di specifici requisiti previsti dalla legge (reddituali, sanitari o altro) che alle sussistenza delle relative coperture finanziarie con la conseguenza che esse non generano diritti soggettivi ma legittime aspettative che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza possono essere modificate o addirittura revocate dal legislatore.
E ciò a maggior ragione laddove come nel caso di specie la sopravvenuta modifica legislativa sia giustificata dalla “straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale” e dalla volontà di procedere ad “un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva”.
Il ricorso va quindi rigettato essendo per l'anno 2023 la sospensione della misura per il periodo eccedente le sette mensilità, espressamente prevista dalla disciplina normativa.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala, con riferimento all'udienza del 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1954 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 24/09/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LICARI PIER LUIGI il quale ha insistito in ricorso, contestato quanto dedotto dall' e chiesto un rinvio per la decisione con assegnazione di un termine per CP_1 note;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito in memoria di costituzione e nelle conclusioni ivi rassegnate;
Visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale considerato non necessario l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie anche in considerazione della tempestiva costituzione del resistente;
decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1954 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
, in giudizio con l'avv. LICARI PIER LUIGI giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “- ritenere e dichiarare l'illegittimità, per omessa applicazione dell'art. 13 comma 1 D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023 e per violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 5 D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023, della sospensione del reddito di cittadinanza comminata al ricorrente da parte dell' nel mese di luglio 2023 e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente a godere del CP_1
beneficio del reddito di cittadinanza sino alla sua scadenza naturale ai sensi dell'art. 13 comma 1
D.L. 48/2023 conv. in L.n. 85/2023 E pertanto, riconoscere il diritto di Parte_1
al percepimento del RDC per la forbice temporale agosto 2023 – novembre 2023 oltre interessi come per legge.” Premetteva di aver richiesto “con domanda del 11 maggio 2022 (Prot. C.F._2
5779051) … concedersi il beneficio del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26” la quale “veniva regolarmente accolta con decorrenza dal 1 giugno 2022” con la conseguenza che “il beneficio veniva goduto sino al mese di luglio 2023, allorquando l ne sospendeva l'erogazione” CP_2
Eccepiva a sostegno della proposta opposizione la “nullita' della sospensione del reddito di cittadinanza” per 1.1. omessa applicazione dell'art. 13 comma 1 d.l. 48/2023. contestuale violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 5-6 d.l. 48/2023; in forza della “1.2. interpretazione sistematica del combinato disposto dei commi 1-5 e 6 del d.l. 48/2023” e del “1.3. ragionevole affidamento dei richiedenti il rdc prima del 1 gennaio 2023 a vedersi riconosciuta la prestazione sino alla scadenza naturale seppur non oltre il 31 dicembre 2023”.
Si costituiva l' il quale contestava quanto dedotto dal ricorrente, ed evidenziava che la CP_1
sospensione era stata disposta in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 13 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni nella L. 3 luglio 2023, n. 85
Chiedeva pertanto “rigettare integralmente il ricorso proposto da;
Parte_1
2. dichiarare la legittimità della sospensione del Reddito di cittadinanza dal luglio 2023; 3. accertare l'inesistenza del diritto del ricorrente a percepire le mensilità di agosto–novembre 2023;
4. condannare il ricorrente alle spese di lite”.
Incardinato il giudizio, instaurato il contraddittorio ed acquisiti i documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può essere accolto
L'art 13 del Dl 48/2023 convertito nella legge 85/2023 sancisce al comma 1 “I percettori del
Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023”; precisa al comma 5 “L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità
e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all' tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso CP_1
tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023»; il successivo comma 6 che “L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
Il quadro normativo appena richiamato prevede dunque con riferimento al solo anno 2023
(ultimo anno di vigenza della prestazione de qua la quale a far data dal dì 1.1.2024 verrà sostituita dal “reddito di inclusione”) che “la misura è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023” stabilendo poi che detto limite massimo di sette mensilità non si applica: a) per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;
b) “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età”, fermo restando per entrambe le ipotesi il termine ultimo del 31.12.2023.
Ne deriva che per il 2023 la misura de qua può essere riconosciuta nei limiti di sette mensilità
e comunque non oltre il 31.12.2023. La norma non prevede alcuna distinzione in base alla data della domanda di riconoscimento della prestazione né in base alla data del provvedimento che il diritto a detta misura riconosce.
Né tale interpretazione viola principi fondamentali dell'ordinamento in quanto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali (quale è la misura in esame) è subordinata sia alla sussistenza di specifici requisiti previsti dalla legge (reddituali, sanitari o altro) che alle sussistenza delle relative coperture finanziarie con la conseguenza che esse non generano diritti soggettivi ma legittime aspettative che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza possono essere modificate o addirittura revocate dal legislatore.
E ciò a maggior ragione laddove come nel caso di specie la sopravvenuta modifica legislativa sia giustificata dalla “straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale” e dalla volontà di procedere ad “un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva”.
Il ricorso va quindi rigettato essendo per l'anno 2023 la sospensione della misura per il periodo eccedente le sette mensilità, espressamente prevista dalla disciplina normativa.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala, con riferimento all'udienza del 24 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo