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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 839/25 Registro generale Appello Lavoro n. 550/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza, est. dott.ssa Greco, discussa all'udienza collegiale del 22-10- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso il proprio Ufficio legale in via Savarè n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Minotti, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via F.lli Dandolo n. 4
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e in totale riforma della sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione.
[...] Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA:
“Confermare integralmente la sentenza n. 497/2025 pubblicata il 10.4.2025 pronunciata dal Tribunale di Monza e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da perché infondato. Con Pt_1 vittoria di spese.”
[1] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 6.2.2024, ha CP_1 convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, Pt_1 chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. 36820230013950710000. Nel dettaglio, la ricorrente ha dato atto di essere iscritta alla gestione commercianti in qualità di socia della TA Automobili s.r.l., di aver versato – per l'anno 2017 – i relativi contributi sulla base del minimale, di aver invece ricevuto richiesta da parte di di versamento dei contributi sulla base del Pt_1 massimale in considerazione degli utili conseguiti dalla società, di non ravvisare i presupposti per il versamento dei maggiori contributi poiché la società partecipata non aveva distribuito i predetti utili. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto la correttezza della Pt_1 propria pretesa, scaturita da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, e rilevando che gli utili della società di capitali devono essere assoggettati a contribuzione per la relativa quota attribuibile ai soci iscritti alla gestione commercianti, rimanendo indifferente il dato della loro mancata distribuzione. La causa è stata istruita con l'ammissione di prova documentale e testimoniale. Il primo giudice, con sentenza n. 497/2025 (est. dott.ssa Greco) ha rilevato che, per l'anno 2017, la ricorrente risultava iscritta alla gestione commercianti e aveva versato i contributi previdenziali sul minimale, in quanto la società partecipata, TA Automobili s.r.l., non aveva distribuito utili. Tale circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria testimoniale, dalla quale è emerso che la società non aveva distribuito utili né attribuito alla socia redditi di altra CP_1 natura. Il teste della parte convenuta, Luogotenente CS ha Controparte_2 spiegato: “abbiamo visto che la ricorrente era iscritta ad ma pagava il Pt_1 minimo come contributi per lavoro gestione commercianti (dopo che a suo tempo erano stati versati in passato i contributi per lavoro dipendente per i rapporti di lavoro che aveva avuto prima con la s.r.l., poi con la s.n.c. fino al 31.3.2014), non vi erano dichiarazioni dei redditi, abbiamo visto che la società l'aveva assicurata con e quindi abbiamo rilevato queste anomalie. Dagli elementi di fatto CP_3 enucleati abbiamo quindi dedotto che vi fosse la presenza della ricorrente in azienda e abbiamo contestato il versamento dei contributi sul minimale” (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024). Da questi elementi, l' aveva dedotto la presenza della ricorrente in azienda e Pt_1 contestato il versamento sul minimale (verbale del 6.11.2024). Dunque, ad avviso del Tribunale, la questione da accertare era la legittimità della pretesa contributiva dell' sugli utili non distribuiti per l'anno 2017. A tal Pt_1 proposito, il primo Giudice ha escluso la fondatezza della pretesa, evidenziando che la TA Automobili s.r.l. non aveva optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 TUIR, e che l' non aveva fornito allegazioni Pt_1 contrarie. Il primo giudice ha ribadito che, secondo giurisprudenza consolidata, gli utili non distribuiti da una S.r.l. non costituiscono base imponibile ai fini contributivi, in
[2] quanto qualificabili come redditi da capitale (Cass. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020). Vi è una netta separazione tra il patrimonio della società di capitali e quello del socio, che comporta una diversa tassazione: mentre nelle società di persone il reddito è imputato direttamente ai soci (art. 5 TUIR), nelle S.r.l. il reddito è tassato in capo alla società (IRES), e solo gli utili effettivamente distribuiti sono rilevanti per il socio ai fini IRPEF, salvo l'opzione per la trasparenza fiscale, non presente nel caso in esame. Pertanto, il socio di una S.r.l. è tenuto a versare contributi solo sui redditi dichiarati nella propria dichiarazione IRPEF, e non sugli utili non distribuiti dalla società. Il primo giudice ha ritenuto pacifico che negli anni oggetto di causa la società TA Automobili s.r.l. non abbia distribuito utili, come attestato dalle delibere assembleari prodotte in giudizio. Tale circostanza evidenzia una differenza strutturale tra società di persone e società di capitali: solo in queste ultime, infatti, l'assemblea può decidere se distribuire gli utili o accantonarli a riserva. Di conseguenza, i redditi prodotti dalla società non entrano nella disponibilità economica del socio, neppure come redditi da capitale, e non possono essere inclusi nella base imponibile ai fini contributivi, poiché il legislatore ha previsto che siano rilevanti solo i redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. È vero che, in assenza di distribuzione degli utili, il socio lavoratore viene assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale. Tuttavia, ciò rappresenta una scelta normativa coerente con l'intento di armonizzare il sistema fiscale e contributivo, come riconosciuto dalla Corte di cassazione (sent. n. 21540/2019). Infatti, così come il socio di una S.r.l. non è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi prodotti dalla società – salvo il caso di trasparenza fiscale
– allo stesso modo non è tenuto al versamento della contribuzione su tali redditi, qualora non siano stati distribuiti. Questo principio si fonda sulla separazione patrimoniale tra società e socio, che permane anche se il socio presta attività lavorativa all'interno della società (cfr. Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021). Ne deriva che, applicando correttamente l'art. 1 della L. 233/1990, gli utili non distribuiti non generano obblighi contributivi, in quanto rimangono nella disponibilità della società fino al momento della loro eventuale distribuzione. In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: se il socio non presta attività lavorativa, in quanto si tratta di redditi da capitale (Cass. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020); se il socio lavora in azienda, poiché gli utili restano nella sfera giuridica della società e sono soggetti a tassazione in capo alla stessa (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1034/2023). Pertanto, la circostanza che la Guardia di Finanza abbia ritenuto, sulla base delle verifiche ispettive, che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel 2017, anche in considerazione dell'assicurazione , non incide sulla questione CP_3 contributiva. La mancata distribuzione degli utili da parte della società esclude, infatti, la possibilità di assoggettare tali somme a contribuzione per la quota
[3] imputabile al socio iscritto alla gestione commercianti. Dunque, il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato e condannato di alle di giudizio, liquidate secondo i valori minimi, Pt_1 tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
3-bis D.L. n. 384/1992, CONV., CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 438/19922, COMMA 40, L. N. 92/2012 La questione oggetto di controversia non riguarda la legittimità dell'iscrizione della ricorrente, , alla gestione commercianti presso l' in CP_1 Pt_1 relazione alla società TA Automobili S.r.l., iscrizione che risulta regolarmente richiesta dalla stessa in data 12 maggio 2014 e cessata su istanza il 31 dicembre 2019. Sul punto, la difesa dell'appellante ha ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado (RG n. 325/2024), evidenziando che il credito contributivo si riferisce ai contributi a percentuale dovuti alla Gestione Speciale degli esercenti attività commerciale, come previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 203, L. 662/1996 e art. 29, L. 160/1975). L'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti è avvenuta in quanto socia della TA Automobili S.r.l., operante nel settore del commercio di autoveicoli (codice ATECO 45.11.1), e sulla base della sua dichiarazione di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tale iscrizione è stata confermata anche dagli accertamenti ispettivi condotti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Seregno, formalizzati nel verbale del 31 luglio 2019. L'attività ispettiva ha riguardato gli anni dal 2014 al 2018 e ha evidenziato che la sig.ra TA non aveva presentato dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art. 1 del DPR 600/1973. È stato inoltre accertato che, dal 17 giugno 2009, la ricorrente deteneva una quota del 30% della società, insieme ai fratelli (40%) e CP_2
(30%). CP_1
A seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente con la
“B NC & C.” snc, la sig.ra TA si era iscritta alla gestione commercianti, versando i contributi previdenziali calcolati sul reddito minimale. La società aveva provveduto al versamento dei contributi per la copertura CP_3 dei rischi, senza corrispondere alcuna retribuzione alla socia lavoratrice, come confermato dalla stessa in sede ispettiva. I militari hanno accertato la sussistenza della figura del “socio lavoratore”, ossia colui che presta attività personale, abituale e prevalente nell'interesse dell'impresa, e hanno ritenuto corretta l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Tuttavia, secondo gli accertamenti, la sig.ra TA non avrebbe rispettato le indicazioni contenute nella circolare n. 102/2003, che stabilisce che, per i Pt_1 soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile
[4] contributiva è costituita dalla quota di reddito d'impresa attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. In particolare, la circolare prevede che tale base imponibile si calcoli sulla differenza tra i righi RN1 e RN5 del modello Unico della società, rapportata alla quota del socio, e che tale importo rilevi ai fini contributivi fino al massimale previsto. Anche se il reddito non è distribuito, esso costituisce comunque base imponibile per i soci iscritti alla gestione commercianti, in conformità all'art.
3-bis della L. 438/1992. I verbalizzanti procedevano, pertanto, a determinare la base imponibile della contribuente in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sul reddito di impresa dichiarato dalla società “B Automobili” srl negli anni oggetto di controllo, evidenziando
- per l'anno 2014 un reddito societario di € 83.386,00 e una base imponibile contributiva pari ad € 25.015,80
- per l'anno 2015 un reddito societario di € 144.703,00 e una base imponibile contributiva pari ad € 43.410,90
- per l'anno 2016 un reddito societario di € 302.027,00 ed una base imponibile contributiva di € 90.808,10; i verbalizzanti avevano cura di precisare che la base imponibile indicata non teneva conto del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per il 2016, è pari ad € 76.872,00
- per l'anno 2017 un reddito societario di € 290.986,00 e una base imponibile contributiva di € 87.295,80. I verbalizzanti avevano cura di precisare che la base imponibile indicata non teneva conto del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per il 2017, è pari ad € 76.872,00.
- per l'anno 2018 i verbalizzanti non sono stati in grado di quantificare la base imponibile contributiva del socio, non essendo ancora scaduti, all'epoca dell'accertamento, i termini per la presentazione della dichiarazione fiscale obbligatoria relativa al reddito societario. I militari verbalizzanti, nella sezione conclusiva dell'accertamento, davano atto che la parte aveva dichiarato quanto segue: “In relazione a quanto da voi verbalizzato in occasione della vs verifica del 12.6.2019, preciso che quanto verbalizzato rispetto alla dichiarazione che ho rilasciato deve essere meglio espresso nei seguenti termini. Essendo un'attività di famiglia mi reco saltuariamente in azienda perché mio padre sig. TA NC che è amministratore unico ha 82 anni, per cui mi permetto di alleviarlo di alcune commissioni esterne (es. banche) o consigliarlo quando c'è da affrontare un particolare acquisto di materiale o macchinario d'ufficio, avendo avuto durante gli oltre vent'anni che ho prestato attività lavorativa come dipendente rapporti con i fornitori. Questi miei comportamenti non determinano una partecipazione al lavoro aziendale né con carattere di abitualità né di prevalenza. Inoltre, non ricopro nessun ruolo di carattere esecutivo né direzionale e non percepisco nessun compenso”.
[5] Ad avviso dell' , poichè le circostanze di fatto asseverate nei verbali ispettivi Pt_1 sono dotate dell'efficacia di piena prova sancita dall'art. 2700 c.c., il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni) (Cass. n. 7514/90, Cass. SS.UU. n. 12545/92, Cass. n. 7095/94). La Corte di cassazione ha pure avuto modo di affermare (Cass. n. 3525/2005, n. 9827/2000, n. 3853/1995) che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Orbene, dal complesso degli accertamenti espletati dai militari della GDF., è emerso inequivocabilmente come l'odierna appellata, a dispetto delle
“precisazioni” tardivamente fornite e verbalizzate il 31.7.2019 a conclusione dell'accertamento ispettivo, abbia – conformemente a quanto dichiarato con dovizia di particolari dichiarato il 12.6.2019, in occasione dell'accesso non preannunciato – svolto fin dal 2009 attività lavorativa per la società “B Automobili” srl, di cui è socia al 30%, occupandosi della verifica del lavoro svolto dai vari dipendenti e della gestione dei rapporti con le banche e delle varie problematiche relative all'acquisto di beni aziendali, con impegno lavorativo stabile e continuo nel tempo. E' stata sconfessata, sia alla luce della dichiarazione confessoria consistente nell'avvenuta compilazione del quadro AC allegato alla delibera di iscrizione, sia alla luce degli esiti dell'accertamento espletato dalla Guardia di Finanza di Seregno, l'affermazione per cui la ricorrente non avrebbe partecipato, per l'anno 2017, all'attività aziendale della “B Automobili” srl con apporto lavorativo personale caratterizzato da abitualità e prevalenza, non essendo emersa l'occupazione della sig.ra TA in eventuali altre attività lavorative nei periodi in questione. Da tale presupposto discende ex lege la piena debenza non solo della contribuzione c.d. fissa (calcolata cioè sui minimali di redito legislativamente stabiliti) ma anche della contribuzione c.d. a percentuale, rapportata ai maggiori redditi prodotti dalla società di capitali parametrati rispetto alla quota di partecipazione del socio lavoratore, a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato agli utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci cfr. circolare n. 102 del 2003). Pt_1
La sentenza impugnata, pur partendo dal corretto presupposto che nel caso in esame non si discute della legittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione
[6] commercianti, ha erroneamente escluso la fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa agli utili non distribuiti per l'anno 2017, ritenendo irrilevanti le Pt_1 risultanze ispettive della Guardia di Finanza circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente all'interno della società TA Automobili S.r.l. Secondo il giudice di primo grado, la mancata distribuzione degli utili da parte della società partecipata impedirebbe il loro assoggettamento a contribuzione, anche per la quota spettante al socio iscritto alla gestione commercianti. Tale conclusione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, che stabilisce che i contributi previdenziali devono essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno di riferimento. L' , con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, ha chiarito che per i soci Pt_1 lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva è costituita dalla quota di reddito d'impresa attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. Tale reddito si determina sulla base del modello Unico della società (rigo RN1 meno RN5), rapportato alla quota indicata nel quadro RO, e rileva fino al limite del massimale contributivo. La circolare n. 72/2024 ha confermato questa impostazione, ribadendo che Pt_1 per i soci di alle Gestioni speciali, la base imponibile comprende la Parte_2 quota di reddito d'impresa corrispondente alla partecipazione agli utili, salvo il caso di partecipazione in regime di trasparenza. Inoltre, come già chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 84/2021, gli utili derivanti da partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa rientrano tra i redditi di capitale e non sono soggetti alla disciplina dell'art.
3-bis. Diversamente, nel caso di socio lavoratore, come accertato nel presente giudizio, la quota di reddito d'impresa rileva ai fini contributivi anche se non distribuita. Pertanto, la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e ha escluso l'obbligo di versamento della contribuzione a percentuale, in contrasto con la normativa vigente e con le indicazioni fornite dall' . Pt_1
L'appellata regolarmente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'appello, per l'effetto la conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza. Deduce, in particolare, che le pretese dell' si fondano su un accertamento Pt_1 della Guardia di Finanza di Seregno e sull'applicazione della Circolare n. 102 del 12 giugno 2003, secondo la quale la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, anche se non distribuiti. Sulla base di tali presupposti l' ha accertato una presunta evasione contributiva per l'anno Pt_1
2017.
[7] L'odierna appellata, titolare del 30% del capitale della TA Automobili S.r.l., ha dedotto che tale partecipazione non genera automaticamente un rapporto giuridico previdenziale, poiché il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti. Con riferimento all'anno d'imposta 2017, la ricorrente ha dimostrato che gli utili non sono stati distribuiti, come da verbale dell'assemblea ordinaria del 29 giugno 2018. Di conseguenza, ha versato esclusivamente i contributi minimali previsti per la gestione commercianti. In merito alla circolare n. 102/2003, la sig.ra TA richiama la sentenza Pt_1
n. 23790/2019 della Corte di cassazione, che chiarisce come l'obbligo contributivo sorga solo in presenza di partecipazione personale al lavoro aziendale. La sola percezione di utili, derivante da una partecipazione passiva in società di capitali, non genera obbligazione previdenziale, poiché il reddito di capitale non è tutelato costituzionalmente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 24097/2019) conferma che i redditi di capitale derivanti da partecipazione in società di capitali, senza apporto lavorativo, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva. L' , adeguandosi a tale orientamento e alla nota del Ministero del Lavoro prot. Pt_1
n. 7476 del 16 luglio 2020, ha emanato la Circolare n. 84 del 10 giugno 2021, con cui si stabilisce che, a partire dal 2020, i redditi di capitale non concorrono alla base imponibile in caso di partecipazione a S.r.l. senza prestazione lavorativa. L'odierna appellante richiama, inoltre, l'Ordinanza n. 22901 del 19 agosto 2024 della Corte di cassazione, secondo la quale, ai fini contributivi, si deve fare riferimento alla definizione fiscale dei redditi. In materia, il D.P.R. n. 917/1986 distingue i redditi d'impresa (art. 55) da quelli di capitale (art. 44, lett. e): i primi derivano da attività imprenditoriale, i secondi da mera partecipazione societaria. Poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile i redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, e poiché gli utili da partecipazione passiva rientrano tra i redditi di capitale, questi ultimi non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva. Nel caso in oggetto, la sig.ra TA non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della società e la società stessa non ha mai distribuito gli utili. Peraltro, evidenzia l'appellante che né la Guardia di Finanza né l'
[...]
hanno dimostrato la presenza congiunta dei due requisiti di CP_4 abitualità e prevalenza, presupposti necessari perché sorga l'obbligo di iscrizione all' . Invero, non è possibile dedurre l'abitualità e la prevalenza Controparte_4 dalla presenza occasionale della ricorrente per commissioni esterne (esempio accesso presso le banche) oppure per chiarimenti all'amministrazione contabile o per sottoscrizioni di atti vari, senza peraltro percepire alcun compenso (cfr. anche foglio n. 8 del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Seregno). Con riferimento al vincolo (di parentela e alla presunzione di gratuità), l'appellante, figlia dell'allora amministratore della TA Automobili srl, richiama la circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 (cfr. all.5 ricorso primo Pt_1
[8] grado), secondo la quale un familiare può essere considerato un lavoratore occasionale nel caso in cui la sua prestazione lavorativa l'attività non superi 90 giorni all'anno, o comunque un massimo di 720 ore all'anno. La ricorrente rientra in detti parametri avendo prestato attività lavorativa per un giorno a settimana e per due o tre ore. Anche alla luce dell'istruttoria svolta, non ha provato, “il mancato rispetto Pt_1 del parametro quantitativo” attraverso una rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non può ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue (cfr. pag. 5 circolare n. 10478 del 10 giugno 2013). Con riferimento al settore del Pt_1 commercio, inoltre, pur non rinvenendosi un'espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l'art. 29 L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n.613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette prevalente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli asini entro // terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Comune denominatore delle norme sopra illustrate é costituito dal fattore dell'occasionalità che rappresenta l'elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all'attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Rispetto alla circolare n.72/24 più volte richiamata dall'appellante, la sig.ra TA osserva che detta circolare avente ad oggetto Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - compilazione del Quadro RR del modello ”Redditi 2024-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2023 e in acconto 2024, e cioè 'individuazione del quadro RR da compilare e le varie sezioni, a pag. 3 precisa che
“per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, é costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza”. Come reso noto con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUFR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata perché correttamente ha stabilito che non è assoggettabile a contribuzione la parte di
[9] utili teoricamente spettante alla ricorrente per l'anno 2017 pacificamente non distribuita dalla società partecipata, come peraltro già stabilito dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1034/2023 pubblicata il 7.2.2024 nell'ambito dell'impugnazione dell'avviso di addebito avente ad oggetto contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2014 e 2015 (frutto del medesimo accertamento della Guardia di Finanza di Seregno).
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte in causa Per_ analoga (vedi sentenza n. 1034/2023 pres. , rel. , le cui Per_1 argomentazioni vengono qui di seguito condivise e ribadite. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, nell'ipotesi di socio di Srl che non presta attività lavorativa all'interno della società, ha chiarito che gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi in quanto costituiscono reddito da capitale (fra le tante sent. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020). Non constano, invece, precedenti di legittimità, nel diverso caso di socio che presta, in maniera abituale e prevalente la propria attività in favore della società, in relazione alla pretesa dei contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società, ma non distribuiti. Osserva il Collegio che nel caso delle Srl sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio: si tratta di uno schermo societario introdotto dal legislatore (a fronte di maggiori oneri economici e fiscali derivanti dalla costituzione di una società di capitali) proprio per consentire la separazione del patrimonio (ed i redditi) della persona fisica-socio da quello della persona giuridica-società, delle cui obbligazioni il socio non è solidalmente responsabile. Tale schermo fa sì che – tra l'altro – i redditi prodotti dalla società di capitali siano dichiarati da quest'ultima al fine del versamento di una diversa imposta (IRES). La Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini fiscali, le società di capitali sono soggetti passivi autonomi, in quanto sul reddito prodotto è applicata un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società (Ires), e non trova applicazione il regime di trasparenza, applicabile alle società di persone, che non sono, infatti, soggette alle imposte sul reddito (né Ires né Irpef). Ed infatti, mentre per il reddito prodotto dalle società di persone sono i soci, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società, a dover versare le relative imposte (art. 5 TUIR), in capo ai soci delle società di capitali la tassazione riguarda solamente eventuali utili effettivamente distribuiti dalla società ed incassati dai soci, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le società di capitali, anziché determinare il reddito d'impresa con le modalità ordinarie, optino per il "regime di tassazione per trasparenza" disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), per effetto del quale il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con
[10] le modalità ordinarie non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall'effettiva percezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.” (sent. n. 27892/2018). Pertanto, mentre il socio della società di persone deve dichiarare anche i redditi (nella propria quota di partecipazione agli utili) conseguiti dalla società, il socio di srl, a parte il caso della c.d. trasparenza fiscale (ipotesi da ritenersi non sussistente nel caso di specie, in assenza di allegazioni sul punto), deve dichiarare solo gli utili distribuiti che costituiscono non reddito da impresa ma di capitale. Vi è dunque una netta differenza tra la disciplina fiscale applicabile al socio di società di persone e quella applicabile al socio di srl, il quale non denunzia i redditi prodotti dalla società ai fini IRPEF. Questa importante differenza giustifica, ad avviso della Corte, la disparità di trattamento ai fini contributivi tra il socio di società di persone e il socio di srl, tenuto a versare la contribuzione solo sui redditi denunziati nella propria dichiarazione ai fini IRPEF. Nella fattispecie in esame è pacifico che negli anni oggetto di causa la società non abbia distribuito gli utili, come risulta dalle delibere assembleari prodotte in atti. La mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le due tipologie societarie, posto che solo per le società di capitali è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o accantonarli a riserva. In questo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbono essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF. E' vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in questo senso Cass. n. 21540/2019). Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove – come nel caso in esame – non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della Srl, diversamente dai redditi delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere dal fatto che il socio presti o meno la propria opera lavorativa presso la società (cfr. anche Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021). Ne consegue che, applicando correttamente i principi di cui all'art. 1 della L. 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è
[11] reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci. In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: (a) nel caso in cui il socio non presti la propria opera presso la società, in quanto costituiscono reddito da capitale, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020); (b) nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa del socio, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica della società e non in capo alla persona fisica, tant'è che gli stessi saranno assoggettati al pagamento delle imposte in capo alla società. Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata deve essere confermata e, in accoglimento delle domande proposte con il ricorso di primo grado, vanno dichiarate non dovute le somme di cui all'AVA oggetto di impugnazione, posto che l'ammontare della pretesa contributiva deriva interamente dal computo nella base imponibile ai fini previdenziali, degli utili non distribuiti.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
[12]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO CONSIGLIERA Dott.ssa Benedetta PATTUMELLI CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza, est. dott.ssa Greco, discussa all'udienza collegiale del 22-10- 2025 e promossa
DA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso il proprio Ufficio legale in via Savarè n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Clara Tommaselli e Roberto Maio
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Minotti, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Via F.lli Dandolo n. 4
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in appello, e in totale riforma della sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova, con ogni conseguenziale statuizione.
[...] Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATA:
“Confermare integralmente la sentenza n. 497/2025 pubblicata il 10.4.2025 pronunciata dal Tribunale di Monza e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da perché infondato. Con Pt_1 vittoria di spese.”
[1] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 6.2.2024, ha CP_1 convenuto in giudizio l' innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, Pt_1 chiedendo di annullare l'avviso di addebito n. 36820230013950710000. Nel dettaglio, la ricorrente ha dato atto di essere iscritta alla gestione commercianti in qualità di socia della TA Automobili s.r.l., di aver versato – per l'anno 2017 – i relativi contributi sulla base del minimale, di aver invece ricevuto richiesta da parte di di versamento dei contributi sulla base del Pt_1 massimale in considerazione degli utili conseguiti dalla società, di non ravvisare i presupposti per il versamento dei maggiori contributi poiché la società partecipata non aveva distribuito i predetti utili. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto la correttezza della Pt_1 propria pretesa, scaturita da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, e rilevando che gli utili della società di capitali devono essere assoggettati a contribuzione per la relativa quota attribuibile ai soci iscritti alla gestione commercianti, rimanendo indifferente il dato della loro mancata distribuzione. La causa è stata istruita con l'ammissione di prova documentale e testimoniale. Il primo giudice, con sentenza n. 497/2025 (est. dott.ssa Greco) ha rilevato che, per l'anno 2017, la ricorrente risultava iscritta alla gestione commercianti e aveva versato i contributi previdenziali sul minimale, in quanto la società partecipata, TA Automobili s.r.l., non aveva distribuito utili. Tale circostanza è stata confermata anche dall'istruttoria testimoniale, dalla quale è emerso che la società non aveva distribuito utili né attribuito alla socia redditi di altra CP_1 natura. Il teste della parte convenuta, Luogotenente CS ha Controparte_2 spiegato: “abbiamo visto che la ricorrente era iscritta ad ma pagava il Pt_1 minimo come contributi per lavoro gestione commercianti (dopo che a suo tempo erano stati versati in passato i contributi per lavoro dipendente per i rapporti di lavoro che aveva avuto prima con la s.r.l., poi con la s.n.c. fino al 31.3.2014), non vi erano dichiarazioni dei redditi, abbiamo visto che la società l'aveva assicurata con e quindi abbiamo rilevato queste anomalie. Dagli elementi di fatto CP_3 enucleati abbiamo quindi dedotto che vi fosse la presenza della ricorrente in azienda e abbiamo contestato il versamento dei contributi sul minimale” (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024). Da questi elementi, l' aveva dedotto la presenza della ricorrente in azienda e Pt_1 contestato il versamento sul minimale (verbale del 6.11.2024). Dunque, ad avviso del Tribunale, la questione da accertare era la legittimità della pretesa contributiva dell' sugli utili non distribuiti per l'anno 2017. A tal Pt_1 proposito, il primo Giudice ha escluso la fondatezza della pretesa, evidenziando che la TA Automobili s.r.l. non aveva optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 TUIR, e che l' non aveva fornito allegazioni Pt_1 contrarie. Il primo giudice ha ribadito che, secondo giurisprudenza consolidata, gli utili non distribuiti da una S.r.l. non costituiscono base imponibile ai fini contributivi, in
[2] quanto qualificabili come redditi da capitale (Cass. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020). Vi è una netta separazione tra il patrimonio della società di capitali e quello del socio, che comporta una diversa tassazione: mentre nelle società di persone il reddito è imputato direttamente ai soci (art. 5 TUIR), nelle S.r.l. il reddito è tassato in capo alla società (IRES), e solo gli utili effettivamente distribuiti sono rilevanti per il socio ai fini IRPEF, salvo l'opzione per la trasparenza fiscale, non presente nel caso in esame. Pertanto, il socio di una S.r.l. è tenuto a versare contributi solo sui redditi dichiarati nella propria dichiarazione IRPEF, e non sugli utili non distribuiti dalla società. Il primo giudice ha ritenuto pacifico che negli anni oggetto di causa la società TA Automobili s.r.l. non abbia distribuito utili, come attestato dalle delibere assembleari prodotte in giudizio. Tale circostanza evidenzia una differenza strutturale tra società di persone e società di capitali: solo in queste ultime, infatti, l'assemblea può decidere se distribuire gli utili o accantonarli a riserva. Di conseguenza, i redditi prodotti dalla società non entrano nella disponibilità economica del socio, neppure come redditi da capitale, e non possono essere inclusi nella base imponibile ai fini contributivi, poiché il legislatore ha previsto che siano rilevanti solo i redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF. È vero che, in assenza di distribuzione degli utili, il socio lavoratore viene assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale. Tuttavia, ciò rappresenta una scelta normativa coerente con l'intento di armonizzare il sistema fiscale e contributivo, come riconosciuto dalla Corte di cassazione (sent. n. 21540/2019). Infatti, così come il socio di una S.r.l. non è tenuto al pagamento delle imposte sui redditi prodotti dalla società – salvo il caso di trasparenza fiscale
– allo stesso modo non è tenuto al versamento della contribuzione su tali redditi, qualora non siano stati distribuiti. Questo principio si fonda sulla separazione patrimoniale tra società e socio, che permane anche se il socio presta attività lavorativa all'interno della società (cfr. Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021). Ne deriva che, applicando correttamente l'art. 1 della L. 233/1990, gli utili non distribuiti non generano obblighi contributivi, in quanto rimangono nella disponibilità della società fino al momento della loro eventuale distribuzione. In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: se il socio non presta attività lavorativa, in quanto si tratta di redditi da capitale (Cass. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020); se il socio lavora in azienda, poiché gli utili restano nella sfera giuridica della società e sono soggetti a tassazione in capo alla stessa (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1034/2023). Pertanto, la circostanza che la Guardia di Finanza abbia ritenuto, sulla base delle verifiche ispettive, che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel 2017, anche in considerazione dell'assicurazione , non incide sulla questione CP_3 contributiva. La mancata distribuzione degli utili da parte della società esclude, infatti, la possibilità di assoggettare tali somme a contribuzione per la quota
[3] imputabile al socio iscritto alla gestione commercianti. Dunque, il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato e condannato di alle di giudizio, liquidate secondo i valori minimi, Pt_1 tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite.
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
3-bis D.L. n. 384/1992, CONV., CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 438/19922, COMMA 40, L. N. 92/2012 La questione oggetto di controversia non riguarda la legittimità dell'iscrizione della ricorrente, , alla gestione commercianti presso l' in CP_1 Pt_1 relazione alla società TA Automobili S.r.l., iscrizione che risulta regolarmente richiesta dalla stessa in data 12 maggio 2014 e cessata su istanza il 31 dicembre 2019. Sul punto, la difesa dell'appellante ha ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado (RG n. 325/2024), evidenziando che il credito contributivo si riferisce ai contributi a percentuale dovuti alla Gestione Speciale degli esercenti attività commerciale, come previsto dalla normativa vigente (art. 1, comma 203, L. 662/1996 e art. 29, L. 160/1975). L'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti è avvenuta in quanto socia della TA Automobili S.r.l., operante nel settore del commercio di autoveicoli (codice ATECO 45.11.1), e sulla base della sua dichiarazione di partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tale iscrizione è stata confermata anche dagli accertamenti ispettivi condotti dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Seregno, formalizzati nel verbale del 31 luglio 2019. L'attività ispettiva ha riguardato gli anni dal 2014 al 2018 e ha evidenziato che la sig.ra TA non aveva presentato dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art. 1 del DPR 600/1973. È stato inoltre accertato che, dal 17 giugno 2009, la ricorrente deteneva una quota del 30% della società, insieme ai fratelli (40%) e CP_2
(30%). CP_1
A seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente con la
“B NC & C.” snc, la sig.ra TA si era iscritta alla gestione commercianti, versando i contributi previdenziali calcolati sul reddito minimale. La società aveva provveduto al versamento dei contributi per la copertura CP_3 dei rischi, senza corrispondere alcuna retribuzione alla socia lavoratrice, come confermato dalla stessa in sede ispettiva. I militari hanno accertato la sussistenza della figura del “socio lavoratore”, ossia colui che presta attività personale, abituale e prevalente nell'interesse dell'impresa, e hanno ritenuto corretta l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Tuttavia, secondo gli accertamenti, la sig.ra TA non avrebbe rispettato le indicazioni contenute nella circolare n. 102/2003, che stabilisce che, per i Pt_1 soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile
[4] contributiva è costituita dalla quota di reddito d'impresa attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. In particolare, la circolare prevede che tale base imponibile si calcoli sulla differenza tra i righi RN1 e RN5 del modello Unico della società, rapportata alla quota del socio, e che tale importo rilevi ai fini contributivi fino al massimale previsto. Anche se il reddito non è distribuito, esso costituisce comunque base imponibile per i soci iscritti alla gestione commercianti, in conformità all'art.
3-bis della L. 438/1992. I verbalizzanti procedevano, pertanto, a determinare la base imponibile della contribuente in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sul reddito di impresa dichiarato dalla società “B Automobili” srl negli anni oggetto di controllo, evidenziando
- per l'anno 2014 un reddito societario di € 83.386,00 e una base imponibile contributiva pari ad € 25.015,80
- per l'anno 2015 un reddito societario di € 144.703,00 e una base imponibile contributiva pari ad € 43.410,90
- per l'anno 2016 un reddito societario di € 302.027,00 ed una base imponibile contributiva di € 90.808,10; i verbalizzanti avevano cura di precisare che la base imponibile indicata non teneva conto del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per il 2016, è pari ad € 76.872,00
- per l'anno 2017 un reddito societario di € 290.986,00 e una base imponibile contributiva di € 87.295,80. I verbalizzanti avevano cura di precisare che la base imponibile indicata non teneva conto del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per il 2017, è pari ad € 76.872,00.
- per l'anno 2018 i verbalizzanti non sono stati in grado di quantificare la base imponibile contributiva del socio, non essendo ancora scaduti, all'epoca dell'accertamento, i termini per la presentazione della dichiarazione fiscale obbligatoria relativa al reddito societario. I militari verbalizzanti, nella sezione conclusiva dell'accertamento, davano atto che la parte aveva dichiarato quanto segue: “In relazione a quanto da voi verbalizzato in occasione della vs verifica del 12.6.2019, preciso che quanto verbalizzato rispetto alla dichiarazione che ho rilasciato deve essere meglio espresso nei seguenti termini. Essendo un'attività di famiglia mi reco saltuariamente in azienda perché mio padre sig. TA NC che è amministratore unico ha 82 anni, per cui mi permetto di alleviarlo di alcune commissioni esterne (es. banche) o consigliarlo quando c'è da affrontare un particolare acquisto di materiale o macchinario d'ufficio, avendo avuto durante gli oltre vent'anni che ho prestato attività lavorativa come dipendente rapporti con i fornitori. Questi miei comportamenti non determinano una partecipazione al lavoro aziendale né con carattere di abitualità né di prevalenza. Inoltre, non ricopro nessun ruolo di carattere esecutivo né direzionale e non percepisco nessun compenso”.
[5] Ad avviso dell' , poichè le circostanze di fatto asseverate nei verbali ispettivi Pt_1 sono dotate dell'efficacia di piena prova sancita dall'art. 2700 c.c., il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni) (Cass. n. 7514/90, Cass. SS.UU. n. 12545/92, Cass. n. 7095/94). La Corte di cassazione ha pure avuto modo di affermare (Cass. n. 3525/2005, n. 9827/2000, n. 3853/1995) che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Orbene, dal complesso degli accertamenti espletati dai militari della GDF., è emerso inequivocabilmente come l'odierna appellata, a dispetto delle
“precisazioni” tardivamente fornite e verbalizzate il 31.7.2019 a conclusione dell'accertamento ispettivo, abbia – conformemente a quanto dichiarato con dovizia di particolari dichiarato il 12.6.2019, in occasione dell'accesso non preannunciato – svolto fin dal 2009 attività lavorativa per la società “B Automobili” srl, di cui è socia al 30%, occupandosi della verifica del lavoro svolto dai vari dipendenti e della gestione dei rapporti con le banche e delle varie problematiche relative all'acquisto di beni aziendali, con impegno lavorativo stabile e continuo nel tempo. E' stata sconfessata, sia alla luce della dichiarazione confessoria consistente nell'avvenuta compilazione del quadro AC allegato alla delibera di iscrizione, sia alla luce degli esiti dell'accertamento espletato dalla Guardia di Finanza di Seregno, l'affermazione per cui la ricorrente non avrebbe partecipato, per l'anno 2017, all'attività aziendale della “B Automobili” srl con apporto lavorativo personale caratterizzato da abitualità e prevalenza, non essendo emersa l'occupazione della sig.ra TA in eventuali altre attività lavorative nei periodi in questione. Da tale presupposto discende ex lege la piena debenza non solo della contribuzione c.d. fissa (calcolata cioè sui minimali di redito legislativamente stabiliti) ma anche della contribuzione c.d. a percentuale, rapportata ai maggiori redditi prodotti dalla società di capitali parametrati rispetto alla quota di partecipazione del socio lavoratore, a prescindere dalla destinazione che l'assemblea ha riservato agli utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci cfr. circolare n. 102 del 2003). Pt_1
La sentenza impugnata, pur partendo dal corretto presupposto che nel caso in esame non si discute della legittimità dell'iscrizione della ricorrente alla gestione
[6] commercianti, ha erroneamente escluso la fondatezza della pretesa contributiva dell' relativa agli utili non distribuiti per l'anno 2017, ritenendo irrilevanti le Pt_1 risultanze ispettive della Guardia di Finanza circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente all'interno della società TA Automobili S.r.l. Secondo il giudice di primo grado, la mancata distribuzione degli utili da parte della società partecipata impedirebbe il loro assoggettamento a contribuzione, anche per la quota spettante al socio iscritto alla gestione commercianti. Tale conclusione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, che stabilisce che i contributi previdenziali devono essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno di riferimento. L' , con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, ha chiarito che per i soci Pt_1 lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva è costituita dalla quota di reddito d'impresa attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione. Tale reddito si determina sulla base del modello Unico della società (rigo RN1 meno RN5), rapportato alla quota indicata nel quadro RO, e rileva fino al limite del massimale contributivo. La circolare n. 72/2024 ha confermato questa impostazione, ribadendo che Pt_1 per i soci di alle Gestioni speciali, la base imponibile comprende la Parte_2 quota di reddito d'impresa corrispondente alla partecipazione agli utili, salvo il caso di partecipazione in regime di trasparenza. Inoltre, come già chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 84/2021, gli utili derivanti da partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa rientrano tra i redditi di capitale e non sono soggetti alla disciplina dell'art.
3-bis. Diversamente, nel caso di socio lavoratore, come accertato nel presente giudizio, la quota di reddito d'impresa rileva ai fini contributivi anche se non distribuita. Pertanto, la sentenza impugnata merita censura nella parte in cui ha ritenuto irrilevante l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e ha escluso l'obbligo di versamento della contribuzione a percentuale, in contrasto con la normativa vigente e con le indicazioni fornite dall' . Pt_1
L'appellata regolarmente costituitasi ha chiesto il rigetto dell'appello, per l'effetto la conferma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza. Deduce, in particolare, che le pretese dell' si fondano su un accertamento Pt_1 della Guardia di Finanza di Seregno e sull'applicazione della Circolare n. 102 del 12 giugno 2003, secondo la quale la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, anche se non distribuiti. Sulla base di tali presupposti l' ha accertato una presunta evasione contributiva per l'anno Pt_1
2017.
[7] L'odierna appellata, titolare del 30% del capitale della TA Automobili S.r.l., ha dedotto che tale partecipazione non genera automaticamente un rapporto giuridico previdenziale, poiché il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti. Con riferimento all'anno d'imposta 2017, la ricorrente ha dimostrato che gli utili non sono stati distribuiti, come da verbale dell'assemblea ordinaria del 29 giugno 2018. Di conseguenza, ha versato esclusivamente i contributi minimali previsti per la gestione commercianti. In merito alla circolare n. 102/2003, la sig.ra TA richiama la sentenza Pt_1
n. 23790/2019 della Corte di cassazione, che chiarisce come l'obbligo contributivo sorga solo in presenza di partecipazione personale al lavoro aziendale. La sola percezione di utili, derivante da una partecipazione passiva in società di capitali, non genera obbligazione previdenziale, poiché il reddito di capitale non è tutelato costituzionalmente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 24097/2019) conferma che i redditi di capitale derivanti da partecipazione in società di capitali, senza apporto lavorativo, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva. L' , adeguandosi a tale orientamento e alla nota del Ministero del Lavoro prot. Pt_1
n. 7476 del 16 luglio 2020, ha emanato la Circolare n. 84 del 10 giugno 2021, con cui si stabilisce che, a partire dal 2020, i redditi di capitale non concorrono alla base imponibile in caso di partecipazione a S.r.l. senza prestazione lavorativa. L'odierna appellante richiama, inoltre, l'Ordinanza n. 22901 del 19 agosto 2024 della Corte di cassazione, secondo la quale, ai fini contributivi, si deve fare riferimento alla definizione fiscale dei redditi. In materia, il D.P.R. n. 917/1986 distingue i redditi d'impresa (art. 55) da quelli di capitale (art. 44, lett. e): i primi derivano da attività imprenditoriale, i secondi da mera partecipazione societaria. Poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile i redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, e poiché gli utili da partecipazione passiva rientrano tra i redditi di capitale, questi ultimi non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva. Nel caso in oggetto, la sig.ra TA non ha mai svolto attività lavorativa all'interno della società e la società stessa non ha mai distribuito gli utili. Peraltro, evidenzia l'appellante che né la Guardia di Finanza né l'
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hanno dimostrato la presenza congiunta dei due requisiti di CP_4 abitualità e prevalenza, presupposti necessari perché sorga l'obbligo di iscrizione all' . Invero, non è possibile dedurre l'abitualità e la prevalenza Controparte_4 dalla presenza occasionale della ricorrente per commissioni esterne (esempio accesso presso le banche) oppure per chiarimenti all'amministrazione contabile o per sottoscrizioni di atti vari, senza peraltro percepire alcun compenso (cfr. anche foglio n. 8 del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Seregno). Con riferimento al vincolo (di parentela e alla presunzione di gratuità), l'appellante, figlia dell'allora amministratore della TA Automobili srl, richiama la circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 (cfr. all.5 ricorso primo Pt_1
[8] grado), secondo la quale un familiare può essere considerato un lavoratore occasionale nel caso in cui la sua prestazione lavorativa l'attività non superi 90 giorni all'anno, o comunque un massimo di 720 ore all'anno. La ricorrente rientra in detti parametri avendo prestato attività lavorativa per un giorno a settimana e per due o tre ore. Anche alla luce dell'istruttoria svolta, non ha provato, “il mancato rispetto Pt_1 del parametro quantitativo” attraverso una rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non può ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue (cfr. pag. 5 circolare n. 10478 del 10 giugno 2013). Con riferimento al settore del Pt_1 commercio, inoltre, pur non rinvenendosi un'espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l'art. 29 L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n.613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate o dirette prevalente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli asini entro // terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Comune denominatore delle norme sopra illustrate é costituito dal fattore dell'occasionalità che rappresenta l'elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all'attività svolta dal familiare a titolo gratuito. Rispetto alla circolare n.72/24 più volte richiamata dall'appellante, la sig.ra TA osserva che detta circolare avente ad oggetto Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - compilazione del Quadro RR del modello ”Redditi 2024-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2023 e in acconto 2024, e cioè 'individuazione del quadro RR da compilare e le varie sezioni, a pag. 3 precisa che
“per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, é costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza”. Come reso noto con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUFR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata perché correttamente ha stabilito che non è assoggettabile a contribuzione la parte di
[9] utili teoricamente spettante alla ricorrente per l'anno 2017 pacificamente non distribuita dalla società partecipata, come peraltro già stabilito dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 1034/2023 pubblicata il 7.2.2024 nell'ambito dell'impugnazione dell'avviso di addebito avente ad oggetto contributi a percentuale dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2014 e 2015 (frutto del medesimo accertamento della Guardia di Finanza di Seregno).
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte in causa Per_ analoga (vedi sentenza n. 1034/2023 pres. , rel. , le cui Per_1 argomentazioni vengono qui di seguito condivise e ribadite. La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, nell'ipotesi di socio di Srl che non presta attività lavorativa all'interno della società, ha chiarito che gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi in quanto costituiscono reddito da capitale (fra le tante sent. nn. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020). Non constano, invece, precedenti di legittimità, nel diverso caso di socio che presta, in maniera abituale e prevalente la propria attività in favore della società, in relazione alla pretesa dei contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società, ma non distribuiti. Osserva il Collegio che nel caso delle Srl sussiste una rigida separazione del patrimonio della società da quello del socio: si tratta di uno schermo societario introdotto dal legislatore (a fronte di maggiori oneri economici e fiscali derivanti dalla costituzione di una società di capitali) proprio per consentire la separazione del patrimonio (ed i redditi) della persona fisica-socio da quello della persona giuridica-società, delle cui obbligazioni il socio non è solidalmente responsabile. Tale schermo fa sì che – tra l'altro – i redditi prodotti dalla società di capitali siano dichiarati da quest'ultima al fine del versamento di una diversa imposta (IRES). La Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini fiscali, le società di capitali sono soggetti passivi autonomi, in quanto sul reddito prodotto è applicata un'imposta specifica, l'imposta sul reddito delle società (Ires), e non trova applicazione il regime di trasparenza, applicabile alle società di persone, che non sono, infatti, soggette alle imposte sul reddito (né Ires né Irpef). Ed infatti, mentre per il reddito prodotto dalle società di persone sono i soci, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta nella società, a dover versare le relative imposte (art. 5 TUIR), in capo ai soci delle società di capitali la tassazione riguarda solamente eventuali utili effettivamente distribuiti dalla società ed incassati dai soci, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le società di capitali, anziché determinare il reddito d'impresa con le modalità ordinarie, optino per il "regime di tassazione per trasparenza" disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), per effetto del quale il reddito prodotto dalla società partecipata determinato con
[10] le modalità ordinarie non viene tassato direttamente in capo alla stessa, ma viene attribuito in percentuale a ciascun partecipante a prescindere dall'effettiva percezione, con un meccanismo quindi analogo a quello previsto per la tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.” (sent. n. 27892/2018). Pertanto, mentre il socio della società di persone deve dichiarare anche i redditi (nella propria quota di partecipazione agli utili) conseguiti dalla società, il socio di srl, a parte il caso della c.d. trasparenza fiscale (ipotesi da ritenersi non sussistente nel caso di specie, in assenza di allegazioni sul punto), deve dichiarare solo gli utili distribuiti che costituiscono non reddito da impresa ma di capitale. Vi è dunque una netta differenza tra la disciplina fiscale applicabile al socio di società di persone e quella applicabile al socio di srl, il quale non denunzia i redditi prodotti dalla società ai fini IRPEF. Questa importante differenza giustifica, ad avviso della Corte, la disparità di trattamento ai fini contributivi tra il socio di società di persone e il socio di srl, tenuto a versare la contribuzione solo sui redditi denunziati nella propria dichiarazione ai fini IRPEF. Nella fattispecie in esame è pacifico che negli anni oggetto di causa la società non abbia distribuito gli utili, come risulta dalle delibere assembleari prodotte in atti. La mancata distribuzione degli utili costituisce un'altra importante differenza tra le due tipologie societarie, posto che solo per le società di capitali è previsto che l'assemblea decida se distribuirli o accantonarli a riserva. In questo caso, evidentemente, i redditi prodotti dalla società non entrano nella sfera economica del socio neppure come redditi da capitale, per cui non possono essere computati nella base imponibile per il versamento della contribuzione, posto che il legislatore ha chiaramente stabilito che debbono essere cumulati soltanto i redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF. E' vero che in questo modo, attraverso lo schermo societario, il lavoratore viene ad essere assoggettato esclusivamente al versamento della contribuzione minimale, quanto meno in mancanza di distribuzione degli utili, ma si tratta di una scelta del legislatore che, nel far espresso riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF, ha agito in un'ottica di tendenziale armonizzazione dei prelievi contributivi e fiscali (in questo senso Cass. n. 21540/2019). Ed infatti, così come il socio di srl, tranne che nell'ipotesi di trasparenza fiscale, non paga le imposte sui redditi prodotti dalla società, allo stesso modo non vi paga la contribuzione, laddove – come nel caso in esame – non vi è stata distribuzione degli utili, proprio perché i redditi della Srl, diversamente dai redditi delle società di persone, vanno per legge tenuti separati da quelli del singolo socio, a prescindere dal fatto che il socio presti o meno la propria opera lavorativa presso la società (cfr. anche Corte d'Appello di Genova, sent. n. 245/2021). Ne consegue che, applicando correttamente i principi di cui all'art. 1 della L. 233/1990, il reddito derivante dagli utili, almeno fino al momento della sua effettiva distribuzione ai soci, non può generare obblighi contributivi, in quanto è
[11] reddito di impresa, la cui disponibilità rimane in capo alla srl fino al momento della distribuzione ai soci. In conclusione, gli utili non distribuiti non costituiscono base imponibile ai fini contributivi: (a) nel caso in cui il socio non presti la propria opera presso la società, in quanto costituiscono reddito da capitale, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 21540/2019, 18594/2020, 19001/2020); (b) nel caso in cui vi sia prestazione lavorativa del socio, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica della società e non in capo alla persona fisica, tant'è che gli stessi saranno assoggettati al pagamento delle imposte in capo alla società. Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata deve essere confermata e, in accoglimento delle domande proposte con il ricorso di primo grado, vanno dichiarate non dovute le somme di cui all'AVA oggetto di impugnazione, posto che l'ammontare della pretesa contributiva deriva interamente dal computo nella base imponibile ai fini previdenziali, degli utili non distribuiti.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 497/2025 del Tribunale di Monza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST. (dott. Giovanni Casella)
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