Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 30.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3174 / 2024
promossa da
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUCCIARDO GAETANO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI MINO SANDRA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
-Rilevato che, con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva di accertare la riduzione oltre il 74% della propria capacità lavorativa sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
-considerato che si costituiva l'ente previdenziale eccependo l'insussistenza dell'interesse ad agire per superamento dei limiti reddituali;
2023 e 2024, ma ha argomentato in merito all'esclusività dell'accertamento del requisito sanitario;
Si osserva che:
-superando l'orientamento espresso da Cass. Sez L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014, la
Cassazione si è orientata nel senso che il giudice adito per l'accertamento tecnico non deve procedere alla nomina del c.t.u. in difetto dei presupposti sostanziali e processuali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, tra i quali figurano i c.d. requisiti socioeconomici posti dal legislatore tra i fatti costitutivi della pretesa, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, tenuto conto che il procedimento per ATP è pur sempre un procedimento giurisdizionale soggetto alle regole ed ai principi generali, applicabili a qualunque tipologia di processo, e contenuti nel Libro Primo del codice di procedura civile, primo dei quali il principio posto espressamente dall'art. 100
c.p.c. secondo cui «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse», con la conseguenza che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina, ad avviso della Corte di legittimità,
l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del
05/05/2015; Sez L Sentenza n. 8533 del 27/04/2015), con il conseguente rigetto della relativa istanza, provvedimento che non pregiudica la riproposizione di una nuova domanda ove sussistano e risultino provati i suddetti presupposti;
- dunque, per effetto di tali disposizioni, sono state previste delle soglie di reddito, diverse a seconda della tipologia di prestazione, ed attualmente soggette ad un meccanismo di rivalutazione annuale, al di sopra delle quali il diritto alla prestazione non sorge;
-nella specie, l'accertamento viene richiesto ai fini dell'assegno ex artt.. 13 l. 118/1971,
laddove la parte risulta aver percepito per il 2023 un reddito superiore al limite di € 5.391,88,
con la conseguenza che non risulta provato l'interesse ad agire per l'accertamento sanitario finalizzato al conseguimento della prestazione, né peraltro alcun rilievo potrebbe assumere l'eventuale maturazione dei requisiti economici in un momento successivo al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Agrigento, il 30/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo