Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3743/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla via Pozzillo snc, C.F.: , rappresentato e difeso, in C.F._1
virtù di mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv.
Angelo Fiore, C.F.: , e dall'Avv. Pasquale Penna, C.F.: C.F._2
, presso il cui studio sito in AB CL (AV) alla C.F._3
Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio al seguente indirizzo di PEC: Email_1
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA IANNACCONE 12/14 CP_1
AVELLINO, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 06/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Con ricorso depositato il 19/09/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1
riconosciuto la sussistenza del danno biologico nella misura del 4%.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata è dipendente dall'attività lavorativa evidenziando che “il complesso menomativo accertato, denunziato in ricorso, già riconosciuto di natura professionale e valutato in misura del 4 %, avuto riguardo alla tabella delle menomazioni allegata al Dlgs 38/2000 ritengo sia da valutarsi in misura del 12
%, a far data GENNAIO 2024 epoca dell'opposizione”. Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 6 % oltre interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo.
2 Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, previa riduzione stante l'accoglimento parziale, con distrazione.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 12% (rispetto al 4% già riconosciuto) oltre interessi legali a decorrere dalla cessazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in complessive €1800,00 oltre c.u., oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a carico del resistente le spese della ctu.
Così deciso in Benevento, 07/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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