Articolo 5 della Legge 14 agosto 1971, n. 907
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 novembre 1971
Art. 5.
La cessione in proprieta' alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sara' disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventu', con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.
Entrata in vigore il 16 novembre 1971