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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3617/2024 R.G. promossa da:
EL VI
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 11/12/2024
Conclusioni: come precisate all'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. il sig. EL VI ha chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto per il rilascio dell'alloggio sito in
Genova, via Contardo 2/7 notificato dall' in esecuzione di sentenza del Controparte_1
Tribunale di Genova, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In particolare si rileva come con sentenza n. 3440 del 10.12.2015 della Corte d'Appello di Genova, divenuta irrevocabile il 19.1.2017, veniva disposta la confisca dell'immobile sito in Genova Via
Contardo 2 interno 7, censito al catasto C.F. del Comune di Genova, sez. Urbana GEC Foglio 13,
Particella 369 subalterno 6, Categoria A/3, classe 2. La predetta sentenza veniva comunicata all' dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova in data Controparte_1
14.6.2016.
L'appartamento veniva assunto nella consistenza Patrimoniale dello Stato con verbale 869 atti del 25 /
1 09 / 2017 e risulta oggi intestato a . Controparte_2
A seguito dell'assunzione in consistenza del bene, la dell' Controparte_3 CP_1 ha provveduto a richiedere all'occupante sine titulo dell'immobile, Sig. VI LL, il
[...]
rilascio bonario dello stesso (cfr. nota prot 9064 del 07/09/2018 - all.3), nonché gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione maturati dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di confisca (cfr. nota prot.9174 del 12/09/2018). In mancanza di spontaneo adempimento l' CP_1
conveniva pertanto il LL dinanzi al Tribunale di Genova onde ottenere la condanna: a)
[...] al rilascio dell'immobile occupato sine titulo;
b) il pagamento delle indennità di occupazione sine titulo.
La causa, iscritta a ruolo sub RG 5262/19, veniva decisa con sentenza n. 2112/21, con la quale il
Tribunale di Genova condannava il Sig. LL al rilascio dell'immobile in favore dell' CP_1
e al pagamento di E. 579,00 mensili a far data dal 12.9.18 e sino all'effettivo rilascio del
[...]
bene.
La sentenza, mai impugnata, passava in giudicato e veniva notificata in forma esecutiva al Sig.
LL in data 6.8.22. Perdurando l'inadempimento, al Sig. LL venivano notificati vari atti di precetto e, da ultimo, in data 15.2.24, l' notificava atto di precetto in Controparte_1 rinnovazione, intimando il predetto al il rilascio dell'immobile sito in Genova, via Contardo 2 int.7 censito al catasto C.F. del Comune di Genova, sez. Urbana GEC Foglio 13, Particella 369 subalterno
6, Categoria A/3, classe 2.
A tale atto di precetto si opponeva il LL instaurando il presente giudizio deducendo la pendenza presso il Tribunale di Genova del giudizio civile R.G. 7036/2021, avente ad oggetto la stipula di un preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta in data 06.04.2010, con il quale il
LL si era impegnato a vendere alla sig.ra la piena proprietà dell'unità Parte_1 immobiliare oggetto dell'ordine di rilascio.
Poiché né la promissaria acquirente né lo stesso VI LL avrebbero preso parte al giudizio all'esito del quale è stata disposta la confisca del bene, ed in forza dell'esistenza del suddetto contratto preliminare, si applicherebbe il principio secondo cui la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva.
Si è costituita in giudizio l' , opponendosi all'istanza di sospensione e comunque Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione principalmente in ragione del passaggio in giudicato
2 della sentenza che ha accertato la proprietà del bene in capo al CP_1
Successivamente alla fase di sospensiva la difesa del LL, forniva prova dell'esistenza di sentenza di condanna penale, da cui era derivato il provvedimento di confisca, evidentemente emessa a carico non di LL VI ma di , manifestando l'intenzione di avviare Parte_2
incidente di esecuzione in sede penale, stante l'evidenza del fatto che prima il sequestro per equivalente e poi la confisca avevano attinto (in sede di esecuzione), un bene non di proprietà dell'imputato ( ) ma di soggetto diverso. Pt_2
A seguito di discussione e rigetto della sospensiva il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni non ammettendo le istanze istruttorie.
2. Pur considerate le acquisizioni documentali non può che pervenirsi al rigetto della domanda attorea.
2.1. Innanzitutto va ribadita l'irrilevanza del contratto preliminare di compravendita fatto valere quale primo motivo di opposizione.
Tale contratto preliminare di compravendita del 06.04.2010 non risulta essere mai stato trascritto ex art. 2645 c.c. presso la Conservatoria dei RR.II., come provato da parte convenuta con produzione dell'elenco delle trascrizioni estratto dal Servizio di Pubblicità Immobiliare di Genova, ne consegue che lo stesso non possa in alcun modo essere opposto all' , che risulta Controparte_1 proprietaria del bene ed ha ottenuto sentenza di rilascio proprio nei confronti dell'occupante LL.
2.2. La circostanza per cui dalla sentenza di condanna che conferma la confisca si evince che l'imputato fosse n. il 25/9/1943, diventa poi irrilevante dal momento che i Parte_2
termini per una eventuale impugnazione in sede di esecuzione penale per provvedimento di confisca paiono ormai decorsi e – comunque - è divenuta irrevocabile la sentenza di accertamento della proprietà in capo alla , all'esito della causa civile 5262/2019, nella quale non vi Controparte_1
è traccia (seppure il n. 2/4/1979 fosse costituito in giudizio) di alcuna Parte_3
allegazione circa un titolo di proprietà antecedente alla confisca, né si è lamentata la non appartenenza del bene al novero degli immobili riconducibili a e quindi riconducibili Parte_2
ai beni rientranti nel sequestro/confisca per equivalente.
In altre parole l'accertamento giudiziale della proprietà in capo al è ormai definitivo e i CP_1
fatti che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa erano conoscibili dal debitore già nel
3 corso del giudizio, per cui non si prospettano ragioni sopravvenute che potrebbero giustificare una revocazione della pronuncia di accertamento della proprietà.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, quale causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna EL VI a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 4.358,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3617/2024 R.G. promossa da:
EL VI
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 11/12/2024
Conclusioni: come precisate all'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. il sig. EL VI ha chiesto di dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto per il rilascio dell'alloggio sito in
Genova, via Contardo 2/7 notificato dall' in esecuzione di sentenza del Controparte_1
Tribunale di Genova, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
In particolare si rileva come con sentenza n. 3440 del 10.12.2015 della Corte d'Appello di Genova, divenuta irrevocabile il 19.1.2017, veniva disposta la confisca dell'immobile sito in Genova Via
Contardo 2 interno 7, censito al catasto C.F. del Comune di Genova, sez. Urbana GEC Foglio 13,
Particella 369 subalterno 6, Categoria A/3, classe 2. La predetta sentenza veniva comunicata all' dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova in data Controparte_1
14.6.2016.
L'appartamento veniva assunto nella consistenza Patrimoniale dello Stato con verbale 869 atti del 25 /
1 09 / 2017 e risulta oggi intestato a . Controparte_2
A seguito dell'assunzione in consistenza del bene, la dell' Controparte_3 CP_1 ha provveduto a richiedere all'occupante sine titulo dell'immobile, Sig. VI LL, il
[...]
rilascio bonario dello stesso (cfr. nota prot 9064 del 07/09/2018 - all.3), nonché gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione maturati dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di confisca (cfr. nota prot.9174 del 12/09/2018). In mancanza di spontaneo adempimento l' CP_1
conveniva pertanto il LL dinanzi al Tribunale di Genova onde ottenere la condanna: a)
[...] al rilascio dell'immobile occupato sine titulo;
b) il pagamento delle indennità di occupazione sine titulo.
La causa, iscritta a ruolo sub RG 5262/19, veniva decisa con sentenza n. 2112/21, con la quale il
Tribunale di Genova condannava il Sig. LL al rilascio dell'immobile in favore dell' CP_1
e al pagamento di E. 579,00 mensili a far data dal 12.9.18 e sino all'effettivo rilascio del
[...]
bene.
La sentenza, mai impugnata, passava in giudicato e veniva notificata in forma esecutiva al Sig.
LL in data 6.8.22. Perdurando l'inadempimento, al Sig. LL venivano notificati vari atti di precetto e, da ultimo, in data 15.2.24, l' notificava atto di precetto in Controparte_1 rinnovazione, intimando il predetto al il rilascio dell'immobile sito in Genova, via Contardo 2 int.7 censito al catasto C.F. del Comune di Genova, sez. Urbana GEC Foglio 13, Particella 369 subalterno
6, Categoria A/3, classe 2.
A tale atto di precetto si opponeva il LL instaurando il presente giudizio deducendo la pendenza presso il Tribunale di Genova del giudizio civile R.G. 7036/2021, avente ad oggetto la stipula di un preliminare di compravendita immobiliare, avvenuta in data 06.04.2010, con il quale il
LL si era impegnato a vendere alla sig.ra la piena proprietà dell'unità Parte_1 immobiliare oggetto dell'ordine di rilascio.
Poiché né la promissaria acquirente né lo stesso VI LL avrebbero preso parte al giudizio all'esito del quale è stata disposta la confisca del bene, ed in forza dell'esistenza del suddetto contratto preliminare, si applicherebbe il principio secondo cui la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva.
Si è costituita in giudizio l' , opponendosi all'istanza di sospensione e comunque Controparte_1
chiedendo il rigetto nel merito dell'opposizione principalmente in ragione del passaggio in giudicato
2 della sentenza che ha accertato la proprietà del bene in capo al CP_1
Successivamente alla fase di sospensiva la difesa del LL, forniva prova dell'esistenza di sentenza di condanna penale, da cui era derivato il provvedimento di confisca, evidentemente emessa a carico non di LL VI ma di , manifestando l'intenzione di avviare Parte_2
incidente di esecuzione in sede penale, stante l'evidenza del fatto che prima il sequestro per equivalente e poi la confisca avevano attinto (in sede di esecuzione), un bene non di proprietà dell'imputato ( ) ma di soggetto diverso. Pt_2
A seguito di discussione e rigetto della sospensiva il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni non ammettendo le istanze istruttorie.
2. Pur considerate le acquisizioni documentali non può che pervenirsi al rigetto della domanda attorea.
2.1. Innanzitutto va ribadita l'irrilevanza del contratto preliminare di compravendita fatto valere quale primo motivo di opposizione.
Tale contratto preliminare di compravendita del 06.04.2010 non risulta essere mai stato trascritto ex art. 2645 c.c. presso la Conservatoria dei RR.II., come provato da parte convenuta con produzione dell'elenco delle trascrizioni estratto dal Servizio di Pubblicità Immobiliare di Genova, ne consegue che lo stesso non possa in alcun modo essere opposto all' , che risulta Controparte_1 proprietaria del bene ed ha ottenuto sentenza di rilascio proprio nei confronti dell'occupante LL.
2.2. La circostanza per cui dalla sentenza di condanna che conferma la confisca si evince che l'imputato fosse n. il 25/9/1943, diventa poi irrilevante dal momento che i Parte_2
termini per una eventuale impugnazione in sede di esecuzione penale per provvedimento di confisca paiono ormai decorsi e – comunque - è divenuta irrevocabile la sentenza di accertamento della proprietà in capo alla , all'esito della causa civile 5262/2019, nella quale non vi Controparte_1
è traccia (seppure il n. 2/4/1979 fosse costituito in giudizio) di alcuna Parte_3
allegazione circa un titolo di proprietà antecedente alla confisca, né si è lamentata la non appartenenza del bene al novero degli immobili riconducibili a e quindi riconducibili Parte_2
ai beni rientranti nel sequestro/confisca per equivalente.
In altre parole l'accertamento giudiziale della proprietà in capo al è ormai definitivo e i CP_1
fatti che avrebbero potuto portare ad una decisione diversa erano conoscibili dal debitore già nel
3 corso del giudizio, per cui non si prospettano ragioni sopravvenute che potrebbero giustificare una revocazione della pronuncia di accertamento della proprietà.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, quale causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- condanna EL VI a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 4.358,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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