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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13637 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 24169/2024 pervenuta all'udienza del 2 Ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Mauro Longo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
9.7.2024 in atti dall'Avv. Umberto Maria Sclafani
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 3106/2024 pubblicata CP_1
l' 8.5.2024 – spese processuali – liquidazione al di sotto dei minimi tariffari in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 2 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ancora in via preliminare si evidenzia la tempestività del gravame ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado pubblicata in data 8.5.2024 – atto di citazione in appello notificato il 6.6.2024- procedimento di secondo grado iscritto a ruolo in pari data) nonché la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere immediata contezza delle criticità della sentenza di primo grado .
Tanto premesso , l'appello è fondato e merita accoglimento .
Invero il DP , pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento di violazione n.
13210227598 del 3.3.2021 , e pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nei confronti di , ha liquidato le spese CP_1 processuali in favore dell'opponente in misura inferiore al minimo tariffario previsto dal D.M.
55/2014 , che trova applicazione al caso in esame.
Va infatti evidenziato al riguardo che , tenuto conto del valore della controversia , rappresentato dall'importo contenuto nel v.a.v. oggetto di opposizione , ed applicando lo scaglione di riferimento per le cause innanzi al giudice di pace con valore fino ad € 1100,00 , il minimo tariffario è pari ad
€ 173,00 (tenuto conto delle quattro fasi del giudizio) , laddove il primo giudice ha liquidato per compenso ex D.M. cit. la somma di € 93,00, di cui € 43,00 per spese .
Osserva il Tribunale che , facendo applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi di avvocato di cui al D.M. 55/2014 , il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare il compenso tra il limite minimo ed il limite massimo previsto per lo specifico scaglione di riferimento , avuto riguardo alla natura della attività defensionale prestata , non essendo vincolato a liquidare i compensi nella misura media (Cass. Civ. 89/2021).
La liquidazione del compenso all'avvocato in misura inferiore al limite minimo , oltre a costituire un evidente vulnus al decoro della professione (Cass. Civ. 30286/2017) , necessita di apposita motivazione affinchè siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento dal limite minimo (Cass. Civ. 89/2021) , motivazione che nel caso che ci occupa non è stata invece fornita .
Pertanto , tenuto conto dello scaglione di riferimento (scaglione fino ad € 1100,00) , facendo applicazione dei valori minimi , avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a v.a.v.
, considerate inoltre le quattro fasi del giudizio , vanno liquidati per compenso ex D.M. cit. €
173,00 in primo grado, con distrazione in favore dell' Avv. Mauro Longo , dichiaratosi antistatario
.
La sentenza va dunque riformata in tal senso con condanna di alla refusione delle CP_1 spese di causa in favore dell'opponente, conformemente al principio generale di soccombenza, nella misura sopra indicata;
fermo il resto della impugnata sentenza . Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e , distratte in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto anticipazione , si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad
€ 1100,00 , valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, per € 232,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna alla refusione in CP_1
favore di delle spese del primo grado , che si liquidano in € 43,00 per Parte_1 esborsi, € 173,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , spese da distrarsi in favore dell' Avv. Mauro Longo , che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte CP_1
appellante , che, distratte in favore dell' Avv. Mauro Longo , che ne ha fatto anticipazione , si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 232,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 24169/2024 pervenuta all'udienza del 2 Ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. , vertente tra:
, difeso giusta delega in atti dall' Avv. Mauro Longo Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
9.7.2024 in atti dall'Avv. Umberto Maria Sclafani
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 3106/2024 pubblicata CP_1
l' 8.5.2024 – spese processuali – liquidazione al di sotto dei minimi tariffari in primo grado
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 2 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di
[...]
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si CP_1
richiamano.
Ancora in via preliminare si evidenzia la tempestività del gravame ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado pubblicata in data 8.5.2024 – atto di citazione in appello notificato il 6.6.2024- procedimento di secondo grado iscritto a ruolo in pari data) nonché la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , avendo parte appellante indicato le parti della sentenza oggetto di censura, le norme di legge violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il
Giudice dell'appello è stato posto in condizione di avere immediata contezza delle criticità della sentenza di primo grado .
Tanto premesso , l'appello è fondato e merita accoglimento .
Invero il DP , pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento di violazione n.
13210227598 del 3.3.2021 , e pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nei confronti di , ha liquidato le spese CP_1 processuali in favore dell'opponente in misura inferiore al minimo tariffario previsto dal D.M.
55/2014 , che trova applicazione al caso in esame.
Va infatti evidenziato al riguardo che , tenuto conto del valore della controversia , rappresentato dall'importo contenuto nel v.a.v. oggetto di opposizione , ed applicando lo scaglione di riferimento per le cause innanzi al giudice di pace con valore fino ad € 1100,00 , il minimo tariffario è pari ad
€ 173,00 (tenuto conto delle quattro fasi del giudizio) , laddove il primo giudice ha liquidato per compenso ex D.M. cit. la somma di € 93,00, di cui € 43,00 per spese .
Osserva il Tribunale che , facendo applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi di avvocato di cui al D.M. 55/2014 , il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare il compenso tra il limite minimo ed il limite massimo previsto per lo specifico scaglione di riferimento , avuto riguardo alla natura della attività defensionale prestata , non essendo vincolato a liquidare i compensi nella misura media (Cass. Civ. 89/2021).
La liquidazione del compenso all'avvocato in misura inferiore al limite minimo , oltre a costituire un evidente vulnus al decoro della professione (Cass. Civ. 30286/2017) , necessita di apposita motivazione affinchè siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento dal limite minimo (Cass. Civ. 89/2021) , motivazione che nel caso che ci occupa non è stata invece fornita .
Pertanto , tenuto conto dello scaglione di riferimento (scaglione fino ad € 1100,00) , facendo applicazione dei valori minimi , avuto riguardo alla natura seriale delle cause di opposizione a v.a.v.
, considerate inoltre le quattro fasi del giudizio , vanno liquidati per compenso ex D.M. cit. €
173,00 in primo grado, con distrazione in favore dell' Avv. Mauro Longo , dichiaratosi antistatario
.
La sentenza va dunque riformata in tal senso con condanna di alla refusione delle CP_1 spese di causa in favore dell'opponente, conformemente al principio generale di soccombenza, nella misura sopra indicata;
fermo il resto della impugnata sentenza . Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e , distratte in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto anticipazione , si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione fino ad
€ 1100,00 , valori minimi, con esclusione della fase istruttoria, per € 232,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna alla refusione in CP_1
favore di delle spese del primo grado , che si liquidano in € 43,00 per Parte_1 esborsi, € 173,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge , spese da distrarsi in favore dell' Avv. Mauro Longo , che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte CP_1
appellante , che, distratte in favore dell' Avv. Mauro Longo , che ne ha fatto anticipazione , si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 232,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri