TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1248/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMILLERI EDUARDO
ATTORE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore
(Avv. FRATTAGLI DANILO)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 rappresentava di aver contratto matrimonio con Controparte_1 CP_1
e che dalla loro unione era nato, in data 4.07.2019,
[...] Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Rappresentava di nutrire dubbi in ordine alla paternità del figlio Per_1
sicché invocava l'intervento del Tribunale affinché procedesse ad
“accertare e dichiarare che il minore non è figlio di Per_1 [...]
, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del Pt_1
Comune di Trapani di annotare sui registri la modifica qui richiesta”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi il test del DNA comparativo.
Si costituiva contestando la ricostruzione Persona_2 ex adverso prospettata e chiedendo il rigetto della domanda introduttiva.
Alla prima udienza, veniva nominato curatore speciale nell'interesse del minore, che – in sede di costituzione – eccepiva la decadenza dell'attore dalla proposizione della domanda di disconoscimento di paternità e, comunque, si opponeva al suo accoglimento, considerato pregiudizievole dell'interesse di Per_1
Nelle more del giudizio, all'udienza del 30.04.2025, l'attore rinunciava alla domanda di disconoscimento di paternità; la convenuta ed il curatore del minore, preso atto, accettavano la rinuncia e si associavano alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Osserva il Tribunale che le parti hanno espressamente chiesto dichiararsi estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c.
Da tale circostanza discende doversi dichiarare, con provvedimento ultimativo, l'estinzione del presente giudizio. Ed invero, “l'estinzione del processo, per rinuncia agli atti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere
pagina 2 di 3 in proposito, deve dichiarare tale estinzione sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace” (Cass. civ. sent. n.
3044/1982).
Infine, in considerazione della posizione processuale delle parti, della richiesta della convenuta e del curatore in ordine alla compensazione delle spese, e del concreto grado di progressione del giudizio, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara estinto il presente procedimento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1248/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMILLERI EDUARDO
ATTORE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SAMMARTANO PIETRO
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale del minore
(Avv. FRATTAGLI DANILO)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 rappresentava di aver contratto matrimonio con Controparte_1 CP_1
e che dalla loro unione era nato, in data 4.07.2019,
[...] Per_1
riconosciuto da entrambi i genitori.
Rappresentava di nutrire dubbi in ordine alla paternità del figlio Per_1
sicché invocava l'intervento del Tribunale affinché procedesse ad
“accertare e dichiarare che il minore non è figlio di Per_1 [...]
, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di stato civile del Pt_1
Comune di Trapani di annotare sui registri la modifica qui richiesta”.
In via istruttoria, chiedeva disporsi il test del DNA comparativo.
Si costituiva contestando la ricostruzione Persona_2 ex adverso prospettata e chiedendo il rigetto della domanda introduttiva.
Alla prima udienza, veniva nominato curatore speciale nell'interesse del minore, che – in sede di costituzione – eccepiva la decadenza dell'attore dalla proposizione della domanda di disconoscimento di paternità e, comunque, si opponeva al suo accoglimento, considerato pregiudizievole dell'interesse di Per_1
Nelle more del giudizio, all'udienza del 30.04.2025, l'attore rinunciava alla domanda di disconoscimento di paternità; la convenuta ed il curatore del minore, preso atto, accettavano la rinuncia e si associavano alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Osserva il Tribunale che le parti hanno espressamente chiesto dichiararsi estinto il giudizio ex art. 306 c.p.c.
Da tale circostanza discende doversi dichiarare, con provvedimento ultimativo, l'estinzione del presente giudizio. Ed invero, “l'estinzione del processo, per rinuncia agli atti, ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, con la conseguenza che il giudice, chiamato a provvedere
pagina 2 di 3 in proposito, deve dichiarare tale estinzione sulla base del mero riscontro della ricorrenza di una rinuncia rituale ed efficace” (Cass. civ. sent. n.
3044/1982).
Infine, in considerazione della posizione processuale delle parti, della richiesta della convenuta e del curatore in ordine alla compensazione delle spese, e del concreto grado di progressione del giudizio, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara estinto il presente procedimento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3