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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Claudio Martino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP CodiceFiscale_1
( C.F. ) RO CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Daniele Umberto Santosuosso che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATI
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 3565/2023 resa nel procedimento R.G. n. 38959/2017 – responsabilità amministratori di società di capitali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 38959/2017 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, , CP [...]
, e , in qualità di ex amministratori di RO Controparte_3 Controparte_4
Sviluppo società sottoposta a concordato preventivo omologato il quattro Controparte_5 dicembre 2014 a seguito di ricorso del diciannove giugno 2014, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno sulla base dei seguenti rilievi.
ed AL S.p.A. ( di cui era all'epoca dei fatti presidente Parte_1 RO del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e CP CP_4 vice presidente del consiglio di amministrazione ) detenevano le quote in pari
[...] misura della costituita il sette novembre 2007 per l'acquisto, la Controparte_5 ristrutturazione e l'utilizzo di un complesso immobiliare sito in Firenze già destinato a sportello bancario, autorimessa e albergo sotto l'insegna Grand Hotel Majestic.
La aveva un consiglio di amministrazione di cui Presidente era Controparte_5 [...]
mentre era amministratore delegato e CP RO Controparte_3
e consiglieri. Controparte_4
AL s.p.a. era partecipata da (34%), (22%), RO Controparte_4
(22 %) e (22%) . CP Controparte_6
Sviluppo si era trovata esposta con e Banca Popolare di Controparte_5 Controparte_7
Sondrio a seguito di finanziamenti ottenuti per l'acquisto e l'adeguamento dell'immobile sopra indicato.
All'esito di trattative per la ristrutturazione del debito il ventidue novembre 2012 era stato stipulato un nuovo contratto di finanziamento tra le banche e la s.r.l. a rogito di Per_1
Roma, Repertorio n. 34168, Raccolta n. 23527; l'accordo era assistito da un piano economico-finanziario relativo al rimborso asseverato ex art. 67 co. III, L.F.; detto accordo
2 prevedeva la ristrutturazione e successiva messa in esercizio dell'albergo, un finanziamento da parte dei soci e un ulteriore finanziamento delle banche pari a € 45.000.000,00.
L'attrice, al fine di consentire alla di essere nuovamente finanziata e Controparte_5 nell'ottica di cedere la quota ad AL s.p.a. ( tanto da aver stipulato un preliminare di cessione quote il ventidue novembre 2012 per un corrispettivo di € 2.800.000,00 da corrispondere in tre tranches di cui la prima entro il trenta giugno 2013 ) aveva versato di conseguenza € 2.400.000,00 a titolo di finanziamento soci, aveva sottoscritto lettere di patronage in favore delle banche, aveva dato in pegno le proprie quote della
[...]
. Controparte_5
AL s.p.a. non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal preliminare e le banche, anche adducendo la mancanza di documenti necessari, non avevano erogato il finanziamento ulteriore previsto negli accordi del 2012.
Il primo agosto 2013 il cda di Sviluppo aveva deliberato la presentazione della Controparte_5 domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 151, comma 2, e 161, comma, 6 Legge
Fallimentare sul presupposto della situazione di grave crisi della società a causa dell'inadempimento delle banche del contratto di finanziamento del ventidue novembre
2012.
Detta decisione, secondo l'allegazione attorea, era stata presa senza alcuna previa informazione dei soci riguardo all'andamento del piano di ristrutturazione del debito.
Si affermava inoltre che la mancata erogazione del finanziamento ulteriore da parte delle banche non fosse imputabile a un inadempimento della né al Controparte_5 socio gli amministratori di Sviluppo poi, in tale contesto, Parte_1 Controparte_5 colpevolmente non avevano assunto iniziative nei confronti delle banche inadempienti, non si erano attivati per attuare il piano volto a ristrutturare e gestire l'albergo e non avevano ricercato altri finanziatori.
Il ventotto agosto 2013 era stata depositata l'istanza di concordato preventivo;
la società era stata ammessa alla procedura, era stato nominato il Commissario Giudiziale e, con decreto del 4 dicembre 2014, il Tribunale di Roma aveva omologato il concordato e nominato il liquidatore giudiziale che, senza mettere all'asta l'immobile, lo aveva alienato il ventotto ottobre 2015 per l'importo di € 27.500.000,00.
3 I crediti ammessi al passivo erano pari a € 62.907.325,36 e in particolare quello dell'attrice era pari a € 3.755.000,00 in chirografo nonostante le somme erogate, secondo parte attrice, fossero ben maggiori.
affermava che la decisione del c.d.a. di chiedere l'ammissione al concordato Parte_1 preventivo le aveva impedito di recuperare gli importi erogati oltre ad avere impedito a di continuare l'attività imprenditoriale senza che ve ne fosse una reale Controparte_5 giustificazione.
Proponeva quindi azione di responsabilità ex artt. 2393 bis c.c. ( azione sociale di responsabilità esercitata dai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale ) , 2394
c.c. ( azione dei creditori sociali ) e 2395 c.c. ( azione diretta del socio direttamente danneggiato ), sia per i danni arrecati a sia per quelli subiti dall'attrice Controparte_5 come socia e come creditrice di in relazione ai crediti per Controparte_5 finanziamento soci vantati nei confronti di quest'ultima.
Chiedeva una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno subito quale creditrice della società convenuta ex art. 2393 bis c.c., una di condanna a pagare
€2.800.000,00 ( pari al corrispettivo indicato nel preliminare di cessione di quote che non era stato eseguito ) e infine la condanna al risarcimento dei danni subiti come creditrice in quanto aveva erogato a € 8.770.000, di cui solo € 3.775.000 era stato Controparte_5 ammesso al passivo della società convenuta.
La in concordato preventivo non si costituiva ed era dichiarata Controparte_5 contumace.
Gli altri convenuti si costituivano, contestavano le argomentazioni di controparte e sostenevano l'assenza di qualsiasi comportamento colpevole affermando di essersi attenuti a principi di corretta e prudente amministrazione considerando la grave esposizione debitoria CP_ della .
Il Tribunale sulla base dei documenti depositati con sentenza n. 5377 del 2023 così statuiva:
“Rigetta la domanda attorea;
Condanna la società a rifondere ai convenuti Parte_1 costituiti le spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15%. “
4 proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“…in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.3565/2023 sopra descritta, accogliere le domande proposte in I grado e pertanto, disattesa ogni contraria istanza, statuendo sull'azione di responsabilità proposta d Pt_1
- accertare e dichiarare la responsabilità dei signor , CP RO
, tutti ex amministratori della Svilupp Controparte_3 Controparte_4 CP_5 per gli atti, sia commissivi che omissivi, di mala gestio perpetrati nei confronti dell
[...] sopra esattamente descritti (per avere, a fronte dell'inadempimento delle CP_5
Banche al Contratto di Finanziamento del 22 novembre 2012, deciso, in data 1° agosto 2013, deciso di presentare istanza di concordato preventivo, senza previamente avviare azioni sollecitatorie e risarcitorie nei confronti delle Banche inadempimenti, senza avere tentato di reperire soluzioni alternative e senza dare adeguata informativa ai soci ne' sottoponendo ai medesimi le relative determinazioni);
- per l'effetto, decidendo ex art.2476 c.c., emettere, ex art.278 cpc, pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni a carico dei signori , CP RO
, e in solido fra di loro ed in favore della
[...] Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
- condannare altresì i predetti signor CP RO CP_3
in solido fra di loro, a risarcire a i danni da quest'ultima
[...] Controparte_4 Pt_1 direttamente patiti, pari ad € 2.800.000,00, o la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di scadenza dei pagamenti e sino al soddisfo;
- condannare inoltre i predetti signor CP RO CP_3
in solido fra di loro, a risarcire a i danni da quest'ultima
[...] Controparte_4 Pt_1 patiti quale creditore dell per l'importo di € 3.755.000,00, ovvero per Controparte_5 il diverso importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle singole rimesse o con la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e sino al soddisfo;
- condannare, da ultimo, i convenuti in solido al pagamento in favore d della somma Pt_1 di € 2.427,80 quale spesa complessivamente sostenuta dal per la procedura di Pt_1 mediazione infruttuosamente conclusasi.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. non si costituiva. Controparte_5
Gli altri appellati si costituivano e concludevano chiedendo :
“Rigettare integralmente l'appello interposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 3565/2023 emessa il 3 marzo 2023 dal Tribunale di Roma (R.G. n. 38959/17). Con vittoria di spese e compensi di lite, di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025 riservava la decisione.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_5 notificato e che non si è costituita.
*********
Motivo di appello
“ Violazione e falsa applicazione dell'art.2476 c.c.. Ai sensi dell'art.342 c.p.c., con questo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per contrasto con l'art.2476 c.c., per avere il Tribunale escluso la sussistenza di una responsabilità degli amministratori, ex cit. art.2476 c.c. e dunque respinto le domande risarcitorie proposte d laddove Pt_1 la ricostruzione dei fatti di causa, per come esposta dalla società attrice e per come con- fermata dall'istruttoria di I grado evidenziava ed evidenzia gravissime responsabilità degli ex amministratori della società, per avere loro assunto una decisione irrazionale, abnorme e gravemente contraria agli interessi della società, nonché fortemente pregiudizievole per la società, per i creditori e per i soci (quale quella di presentare domanda di concordato liquidatorio, anziché agire nei confronti delle banche creditrici onde conseguire l'adempimento del contratto di finanziamento con esse stipulato il 22 novembre 2012).
Il motivo è articolato sotto diversi profili :
1) errata esclusione di irrazionalità e contrarietà ai criteri di corretta amministrazione della scelta di attivare la procedura di concordato;
2) errata affermazione del rispetto degli obblighi di tenere informato il socio della decisione di proporre concordato;
3) errata affermazione dell'inesistenza di conflitto di interessi in capo agli amministratori;
4) errata esclusione della responsabilità degli ex amministratori ex art. 2476, comma 3,
c.c. nei confronti del socio e del creditore ex art. 2476, comma 5, c.c.. Parte_1 Pt_1
Gli appellanti affermano in buona sostanza che la decisione di presentare domanda di concordato sarebbe stata del tutto irrazionale mentre, se gli appellati avessero adottato principi di buona amministrazione, avrebbero deciso di resistere all'eventuale azione recuperatoria delle banche;
queste ultime infatti sarebbero state inadempienti rispetto agli obblighi assunti in sede di accordo di ristrutturazione e quindi “ la resistenza a tale aggressione contrattuale ed esecutiva sarebbe stata assai facile, ben potendosi opporre, appunto, l'inadempimento e quindi l'insussistenza del credito fatto valere”. 6 L'eventuale azione esecutiva intrapresa dalle banche sarebbe stata quindi con ogni probabilità efficacemente contrastata opponendo “ con efficacia paralizzatrice “ il loro inadempimento
L'inadempienza delle banche, allegano gli appellanti, era stata del resto evidenziata come causa della situazione di crisi dallo stesso cda nel verbale del primo agosto 2013 con cui era stato deliberato di adire la strada del concordato, nonché nell'istanza depositata in Tribunale ove erano stati anche indicati profili fondanti, affermano testualmente gli appellanti una
“consistente azione risarcitoria, peraltro mai proposta, neppure ora dagli organi del concordato, ne' dall'amministratore attuale della società”.
Si sostiene poi che, avendo scelto la forma del concordato liquidatorio, non vi sarebbe stato alcun vantaggio rispetto a un eventuale fallimento, nel caso di insuccesso dell'azione risarcitoria verso le banche, poiché comunque sarebbe stato venduto l'immobile, i creditori sarebbero stati soddisfatti nella stessa misura del concordato e i soci avrebbero perso i loro investimenti.
Si allega inoltre che il cda avrebbe agito senza avvisare i soci non solo della decisione di presentare istanza di concordato ma anche delle alternative proposte dalle banche nei primi mesi del 2014 che sarebbero state sicuramente migliori rispetto al concordato liquidatorio.
Si afferma in aggiunta l'esistenza di un conflitto di interessi in quanto RO
era presidente del consiglio di amministrazione di AL s.p.a, ne era
[...] CP amministratore delegato e vicepresidente del consiglio di Controparte_4 amministrazione e tutti erano soci di AL s.p.a., direttamente o indirettamente, per la totalità delle azioni.
Avendo a tale proposito le banche rifiutato di versare gli importi di cui all'accordo adducendo proprio l'inadempimento di AL s.p.a. al versamento di € 750.000,00 ( mentre Parte_1 era stata adempiente versando l'importo di € 2.400.000,00 ) gli amministratori colpevolmente avrebbero omesso di chiedere il pagamento ad AL s.p.a., adempimento che avrebbe sbloccato la situazione, preferendo la strada concordataria.
L'azione contro le banche non sarebbe stata poi esercitata al precipuo fine di “evitare che risultasse in qualche modo conclamato, nell'ambito del contenzioso medesimo,
7 l'inadempimento del socio AL spa, nonché individuato quale causa immediata e diretta dell'inadempimento delle banche”.
Si contesta in aggiunta il passo della sentenza con cui è stato affermato che fosse indubbio come “nel caso di specie,… ricorressero i presupposti per accedere al concordato preventivo, come dimostrato dalla ammissione e, poi, dalla avvenuta omologazione del concordato (con proposta sottoposta all'adunanza del 2.10.2014 ed approvata con voto unanime, senza opposizioni) nonchè dall'esame del piano del concordato, da cui emerge il grave indebitamento della società”.
Il Tribunale non avrebbe colto un dato, ossia che pur in presenza dei presupposti per un concordato vi fossero altre scelte più tutelanti per la società e i creditori, ossia quelle sopra elencate.
Si contesta poi il rilievo dato dal Tribunale a supporto della scelta degli amministratori, nell'ottica di una valutazione ex ante, dei numerosi procedimenti monitori, della segnalazione in centrale rischi e del fallimento del piano di ristrutturazione del debito.
Si tratterebbe di elementi che comunque non sarebbero stati determinanti in quanto le ultime due circostanze dipendevano proprio dall'inadempimento delle banche e i decreti ingiuntivi riguardavano fornitori per un debito complessivo inferiore al milione di euro, perfettamente gestibile.
Si contesta inoltre: a) l'affermazione del Tribunale secondo cui il contenzioso da instaurare con le banche non avrebbe costituito, per i tempi e l'incertezza dell'esito, una valida soluzione alternativa anche in quanto la società non aveva dimostrato di poter continuare ad operare pur in presenza dell'esposizione debitoria nonché b) il rilievo dato al fatto che l'azione risarcitoria, pur indicata nella proposta di concordato, non fosse stata intrapresa dagli organi della procedura né successivamente.
Il Tribunale non avrebbe considerato come l'inadempimento delle banche avrebbe potuto non solo e non tanto essere posto a fondamento di un'azione risarcitoria ma avrebbe potuto paralizzare azioni di adempimento delle banche stesse.
Si contesta poi il passaggio motivazionale con cui il Tribunale, con riferimento alle prospettate ipotesi alternative (ricerca di altre soluzioni e accettazione di ulteriori proposte del ceto bancario) ha affermato che non si potrebbe sindacare la scelta degli amministratori perché si contrasterebbe con “il principio del business judgment rule, con la discrezionalità
8 delle scelte dell'organo amministrativo e con le possibili valutazioni ex ante dell'organo gestorio. Tali ipotesi formulate dalla società sono, in ogni caso, del tutto carenti di idonee allegazioni in ordine ai presupposti dell'azione di responsabilità proposta: non solo quando alla concreta fattibilità di condotte alternative stante la situazione debitoria della società, sia quanto al nesso causale con un concreto danno subito dalla società, danno di cui occorre dare dimostrazione a prescindere dalla richiesta di con-danna generica e che deve essere messo a confronto con le conseguenze di possibili scelte alternative. La assoluta carenza sul punto non consente di far emergere alcuna irrazionalità nella scelta di presentazione della istanza di concordato, che non risulta neanche contraria all'interesse della società. “”
Si ribadisce a tale proposito come al contrario la scelta fosse irrazionale e si afferma l'esistenza del nesso causale con un danno evidente derivante dalla liquidazione dell'asset a tutto vantaggio delle banche inadempienti.
Si contesta infine la seguente affermazione del Tribunale, riguardo alla lamentata omessa informativa:
“non è onere degli amministratori informare i soci di ogni specifico accadimento in ogni momento in cui si verifica, ma secondo gli incombenti periodici previsti oppure su richiesta dei soci: nel caso concreto i soci, che non risulta abbiano mai richiesto di iniziativa informazioni, sono stati informati della richiesta della società di aver una dilazione sulla Tranche A, delle richieste iniziali presentate alle Banche creditrici e delle contestazioni sulle posizioni assunte dalle Banche sollevate da parte della società e di certo la società attrice è stata informata del piano concordatario, cui partecipava ed al quale non è stata presentata alcuna opposizione”
L'appellante sostiene a tale proposito che l'accadimento, per la sua pregnanza, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dei soci tempestivamente e che comunque nelle lettere inviate ad datate otto febbraio, venticinque marzo e cinque aprile 2013 non vi fosse Pt_1 alcun accenno all'eventualità del concordato;
gli amministratori in tale contesto infatti avevano fatto riferimento solo alla possibile azione di adempimento e risarcitoria nei confronti delle banche, senza peraltro che nelle missive fossero menzionate le reiterate proposte provenienti dalle banche stesse e volte a risolvere la questione in via negoziale.
********
9 Il motivo è infondato.
Come risulta dalla cronistoria indicata nel ricorso per concordato preventivo del due marzo
2014 ( dopo la proposizione di quello prenotativo ), prodotto in atti, la società all'atto della sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione del 2012 era in una fase di stallo anche a seguito di un contenzioso con l'appaltatore cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione;
detti lavori avevano quindi subìto per un periodo consistente un arresto che aveva aggravato l'esposizione debitoria già in essere con le banche, creando forti difficoltà anche per il pagamento dei fornitori.
L'accordo di ristrutturazione del resto presuppone proprio uno stato di seria crisi aziendale anche se non tale da integrare una vera e propria decozione.
Successivamente all'accordo, sulla base di motivazioni legate ad asseriti inadempimenti nella consegna di documenti da parte della società, comunque da subito contestati come emerge dalla stessa relazione, le banche finanziatrici hanno dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa chiedendo l'immediato rientro dall'esposizione.
Sia prima che dopo la delibera del cda del primo agosto 2013, con cui è stato deciso di adire la strada del concordato, è intervenuto inoltre un serrato carteggio tra il legale della società
e quello delle banche che ha portato, in pendenza della domanda di concordato
“prenotativa” e quindi prima del deposito dell'istanza di concordato liquidatorio del due marzo 2014 a una serie di proposte e controproposte per fare uscire la società dallo stallo e quindi nell'ottica proprio della continuità.
Gli amministratori infatti, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non hanno scelto direttamente la strada del concordato preventivo ma quella appunto di una domanda ex art. 161 l.f. che comunque consentiva, in un termine tra sessanta e centoventi giorni prorogabili, di avviare trattative per una ristrutturazione del debito fruendo medio tempore degli effetti di cui all'art. 168 L.F. tra cui il “blocco” delle azioni esecutive.
La circostanza, valorizzata dagli appellanti, secondo cui in realtà gli amministratori avrebbero potuto facilmente contrastare le pretese delle banche facendo valere l'inadempimento al concordato in realtà si scontra inevitabilmente con un dato: i tempi e l'incertezza dell'esito
10 del contenzioso, correttamente evidenziata dal Tribunale, a fronte di un'esigenza del tutto opposta ossia il completamento della ristrutturazione di un albergo rispetto a cui la società non aveva più disponibilità economiche;
i fornitori poi vantavano crediti che secondo l'appellante sarebbero stati pienamente gestibili ma che in realtà tali non erano in quanto, come indicato nel ricorso per concordato e non contestato, si trattava di fatture scadute da molto tempo e rimaste del tutto insolute per cui gli stessi fornitori ben avrebbero potuto presentare domanda di fallimento.
In tale contesto il fatto che gli amministratori fossero soci della AL s.p.a., ossia della società che non aveva versato quanto si era impegnata a corrispondere in sede di accordo di ristrutturazione, rimane del tutto disallineato rispetto all'asserito conflitto di interessi poiché comunque il concordato contrastava proprio con l'obiettivo primario di detta s.p.a., risultante dal preliminare di vendita, di acquisire la totalità delle quote per beneficiare dei proventi futuri derivanti dell'asset aziendale, obiettivo frustrato dalla procedura concorsuale.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi affermare che non fosse al corrente Parte_1 della situazione in quanto gli amministratori l'avrebbero tenuta all'oscuro si scontra con l'ordinaria diligenza richiesta al socio di tenersi informato dell'andamento della società.
Ciò tanto più in considerazione di una fase così delicata quale quella di un accordo di ristrutturazione del debito che la vedeva direttamente interessata sotto il profilo economico e considerando in aggiunta il cospicuo finanziamento versato nonché il preliminare di vendita delle quote che avrebbe consentito ad di uscire dalla compagine societaria con un Parte_1 congruo corrispettivo.
L'appellante ha articolato altri profili di doglianza riguardanti il danno che risultano assorbiti attesa la piena legittimità delle scelte degli amministratori.
Osserva il Collegio ad abundantiam quanto segue.
Per quanto riguarda il danno come creditore lo stesso comunque non sussiste atteso il prolungato stallo operativo della società e il blocco conclamato dei lavori di ristrutturazione con un chiaro inadempimento per le forniture pregresse. In tale contesto la prospettiva maggiormente plausibile sarebbe stata quella del fallimento o di vendita in via esecutiva del bene con altrettanto probabile perdita del credito di in questo caso chirografario. Parte_1
11 Per quanto riguarda poi il danno asseritamente avuto come socio lo stesso è ricollegato dall'appellante all'asserita mancata stipula del contratto definitivo di trasferimento di quote oggetto del preliminare sopra indicato. Si tratta di un'azione che, come correttamente indicato dal Tribunale, è infondata considerando la legittimità dell'operato degli amministratori nonché la mancata prova di richiesta di adempimento del preliminare.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo oggetto delle domande di condanna senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 3565/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese.
Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese del presente grado liquidate in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
12 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
Gianna Maria Zannella Presidente
Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary Consigliere
Marina Tucci Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1992 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Claudio Martino che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) CP CodiceFiscale_1
( C.F. ) RO CodiceFiscale_2
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_4
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Daniele Umberto Santosuosso che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
APPELLATI
1 Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 3565/2023 resa nel procedimento R.G. n. 38959/2017 – responsabilità amministratori di società di capitali –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 38959/2017 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, , CP [...]
, e , in qualità di ex amministratori di RO Controparte_3 Controparte_4
Sviluppo società sottoposta a concordato preventivo omologato il quattro Controparte_5 dicembre 2014 a seguito di ricorso del diciannove giugno 2014, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno sulla base dei seguenti rilievi.
ed AL S.p.A. ( di cui era all'epoca dei fatti presidente Parte_1 RO del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e CP CP_4 vice presidente del consiglio di amministrazione ) detenevano le quote in pari
[...] misura della costituita il sette novembre 2007 per l'acquisto, la Controparte_5 ristrutturazione e l'utilizzo di un complesso immobiliare sito in Firenze già destinato a sportello bancario, autorimessa e albergo sotto l'insegna Grand Hotel Majestic.
La aveva un consiglio di amministrazione di cui Presidente era Controparte_5 [...]
mentre era amministratore delegato e CP RO Controparte_3
e consiglieri. Controparte_4
AL s.p.a. era partecipata da (34%), (22%), RO Controparte_4
(22 %) e (22%) . CP Controparte_6
Sviluppo si era trovata esposta con e Banca Popolare di Controparte_5 Controparte_7
Sondrio a seguito di finanziamenti ottenuti per l'acquisto e l'adeguamento dell'immobile sopra indicato.
All'esito di trattative per la ristrutturazione del debito il ventidue novembre 2012 era stato stipulato un nuovo contratto di finanziamento tra le banche e la s.r.l. a rogito di Per_1
Roma, Repertorio n. 34168, Raccolta n. 23527; l'accordo era assistito da un piano economico-finanziario relativo al rimborso asseverato ex art. 67 co. III, L.F.; detto accordo
2 prevedeva la ristrutturazione e successiva messa in esercizio dell'albergo, un finanziamento da parte dei soci e un ulteriore finanziamento delle banche pari a € 45.000.000,00.
L'attrice, al fine di consentire alla di essere nuovamente finanziata e Controparte_5 nell'ottica di cedere la quota ad AL s.p.a. ( tanto da aver stipulato un preliminare di cessione quote il ventidue novembre 2012 per un corrispettivo di € 2.800.000,00 da corrispondere in tre tranches di cui la prima entro il trenta giugno 2013 ) aveva versato di conseguenza € 2.400.000,00 a titolo di finanziamento soci, aveva sottoscritto lettere di patronage in favore delle banche, aveva dato in pegno le proprie quote della
[...]
. Controparte_5
AL s.p.a. non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal preliminare e le banche, anche adducendo la mancanza di documenti necessari, non avevano erogato il finanziamento ulteriore previsto negli accordi del 2012.
Il primo agosto 2013 il cda di Sviluppo aveva deliberato la presentazione della Controparte_5 domanda di concordato preventivo ai sensi degli artt. 151, comma 2, e 161, comma, 6 Legge
Fallimentare sul presupposto della situazione di grave crisi della società a causa dell'inadempimento delle banche del contratto di finanziamento del ventidue novembre
2012.
Detta decisione, secondo l'allegazione attorea, era stata presa senza alcuna previa informazione dei soci riguardo all'andamento del piano di ristrutturazione del debito.
Si affermava inoltre che la mancata erogazione del finanziamento ulteriore da parte delle banche non fosse imputabile a un inadempimento della né al Controparte_5 socio gli amministratori di Sviluppo poi, in tale contesto, Parte_1 Controparte_5 colpevolmente non avevano assunto iniziative nei confronti delle banche inadempienti, non si erano attivati per attuare il piano volto a ristrutturare e gestire l'albergo e non avevano ricercato altri finanziatori.
Il ventotto agosto 2013 era stata depositata l'istanza di concordato preventivo;
la società era stata ammessa alla procedura, era stato nominato il Commissario Giudiziale e, con decreto del 4 dicembre 2014, il Tribunale di Roma aveva omologato il concordato e nominato il liquidatore giudiziale che, senza mettere all'asta l'immobile, lo aveva alienato il ventotto ottobre 2015 per l'importo di € 27.500.000,00.
3 I crediti ammessi al passivo erano pari a € 62.907.325,36 e in particolare quello dell'attrice era pari a € 3.755.000,00 in chirografo nonostante le somme erogate, secondo parte attrice, fossero ben maggiori.
affermava che la decisione del c.d.a. di chiedere l'ammissione al concordato Parte_1 preventivo le aveva impedito di recuperare gli importi erogati oltre ad avere impedito a di continuare l'attività imprenditoriale senza che ve ne fosse una reale Controparte_5 giustificazione.
Proponeva quindi azione di responsabilità ex artt. 2393 bis c.c. ( azione sociale di responsabilità esercitata dai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale ) , 2394
c.c. ( azione dei creditori sociali ) e 2395 c.c. ( azione diretta del socio direttamente danneggiato ), sia per i danni arrecati a sia per quelli subiti dall'attrice Controparte_5 come socia e come creditrice di in relazione ai crediti per Controparte_5 finanziamento soci vantati nei confronti di quest'ultima.
Chiedeva una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno subito quale creditrice della società convenuta ex art. 2393 bis c.c., una di condanna a pagare
€2.800.000,00 ( pari al corrispettivo indicato nel preliminare di cessione di quote che non era stato eseguito ) e infine la condanna al risarcimento dei danni subiti come creditrice in quanto aveva erogato a € 8.770.000, di cui solo € 3.775.000 era stato Controparte_5 ammesso al passivo della società convenuta.
La in concordato preventivo non si costituiva ed era dichiarata Controparte_5 contumace.
Gli altri convenuti si costituivano, contestavano le argomentazioni di controparte e sostenevano l'assenza di qualsiasi comportamento colpevole affermando di essersi attenuti a principi di corretta e prudente amministrazione considerando la grave esposizione debitoria CP_ della .
Il Tribunale sulla base dei documenti depositati con sentenza n. 5377 del 2023 così statuiva:
“Rigetta la domanda attorea;
Condanna la società a rifondere ai convenuti Parte_1 costituiti le spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA nella misura di legge e spese generali al 15%. “
4 proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“…in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.3565/2023 sopra descritta, accogliere le domande proposte in I grado e pertanto, disattesa ogni contraria istanza, statuendo sull'azione di responsabilità proposta d Pt_1
- accertare e dichiarare la responsabilità dei signor , CP RO
, tutti ex amministratori della Svilupp Controparte_3 Controparte_4 CP_5 per gli atti, sia commissivi che omissivi, di mala gestio perpetrati nei confronti dell
[...] sopra esattamente descritti (per avere, a fronte dell'inadempimento delle CP_5
Banche al Contratto di Finanziamento del 22 novembre 2012, deciso, in data 1° agosto 2013, deciso di presentare istanza di concordato preventivo, senza previamente avviare azioni sollecitatorie e risarcitorie nei confronti delle Banche inadempimenti, senza avere tentato di reperire soluzioni alternative e senza dare adeguata informativa ai soci ne' sottoponendo ai medesimi le relative determinazioni);
- per l'effetto, decidendo ex art.2476 c.c., emettere, ex art.278 cpc, pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni a carico dei signori , CP RO
, e in solido fra di loro ed in favore della
[...] Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
- condannare altresì i predetti signor CP RO CP_3
in solido fra di loro, a risarcire a i danni da quest'ultima
[...] Controparte_4 Pt_1 direttamente patiti, pari ad € 2.800.000,00, o la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di scadenza dei pagamenti e sino al soddisfo;
- condannare inoltre i predetti signor CP RO CP_3
in solido fra di loro, a risarcire a i danni da quest'ultima
[...] Controparte_4 Pt_1 patiti quale creditore dell per l'importo di € 3.755.000,00, ovvero per Controparte_5 il diverso importo, maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data delle singole rimesse o con la diversa decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e sino al soddisfo;
- condannare, da ultimo, i convenuti in solido al pagamento in favore d della somma Pt_1 di € 2.427,80 quale spesa complessivamente sostenuta dal per la procedura di Pt_1 mediazione infruttuosamente conclusasi.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. non si costituiva. Controparte_5
Gli altri appellati si costituivano e concludevano chiedendo :
“Rigettare integralmente l'appello interposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza n. 3565/2023 emessa il 3 marzo 2023 dal Tribunale di Roma (R.G. n. 38959/17). Con vittoria di spese e compensi di lite, di entrambi i gradi del giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del trenta giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025 riservava la decisione.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di cui l'atto di appello è stato Controparte_5 notificato e che non si è costituita.
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Motivo di appello
“ Violazione e falsa applicazione dell'art.2476 c.c.. Ai sensi dell'art.342 c.p.c., con questo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per contrasto con l'art.2476 c.c., per avere il Tribunale escluso la sussistenza di una responsabilità degli amministratori, ex cit. art.2476 c.c. e dunque respinto le domande risarcitorie proposte d laddove Pt_1 la ricostruzione dei fatti di causa, per come esposta dalla società attrice e per come con- fermata dall'istruttoria di I grado evidenziava ed evidenzia gravissime responsabilità degli ex amministratori della società, per avere loro assunto una decisione irrazionale, abnorme e gravemente contraria agli interessi della società, nonché fortemente pregiudizievole per la società, per i creditori e per i soci (quale quella di presentare domanda di concordato liquidatorio, anziché agire nei confronti delle banche creditrici onde conseguire l'adempimento del contratto di finanziamento con esse stipulato il 22 novembre 2012).
Il motivo è articolato sotto diversi profili :
1) errata esclusione di irrazionalità e contrarietà ai criteri di corretta amministrazione della scelta di attivare la procedura di concordato;
2) errata affermazione del rispetto degli obblighi di tenere informato il socio della decisione di proporre concordato;
3) errata affermazione dell'inesistenza di conflitto di interessi in capo agli amministratori;
4) errata esclusione della responsabilità degli ex amministratori ex art. 2476, comma 3,
c.c. nei confronti del socio e del creditore ex art. 2476, comma 5, c.c.. Parte_1 Pt_1
Gli appellanti affermano in buona sostanza che la decisione di presentare domanda di concordato sarebbe stata del tutto irrazionale mentre, se gli appellati avessero adottato principi di buona amministrazione, avrebbero deciso di resistere all'eventuale azione recuperatoria delle banche;
queste ultime infatti sarebbero state inadempienti rispetto agli obblighi assunti in sede di accordo di ristrutturazione e quindi “ la resistenza a tale aggressione contrattuale ed esecutiva sarebbe stata assai facile, ben potendosi opporre, appunto, l'inadempimento e quindi l'insussistenza del credito fatto valere”. 6 L'eventuale azione esecutiva intrapresa dalle banche sarebbe stata quindi con ogni probabilità efficacemente contrastata opponendo “ con efficacia paralizzatrice “ il loro inadempimento
L'inadempienza delle banche, allegano gli appellanti, era stata del resto evidenziata come causa della situazione di crisi dallo stesso cda nel verbale del primo agosto 2013 con cui era stato deliberato di adire la strada del concordato, nonché nell'istanza depositata in Tribunale ove erano stati anche indicati profili fondanti, affermano testualmente gli appellanti una
“consistente azione risarcitoria, peraltro mai proposta, neppure ora dagli organi del concordato, ne' dall'amministratore attuale della società”.
Si sostiene poi che, avendo scelto la forma del concordato liquidatorio, non vi sarebbe stato alcun vantaggio rispetto a un eventuale fallimento, nel caso di insuccesso dell'azione risarcitoria verso le banche, poiché comunque sarebbe stato venduto l'immobile, i creditori sarebbero stati soddisfatti nella stessa misura del concordato e i soci avrebbero perso i loro investimenti.
Si allega inoltre che il cda avrebbe agito senza avvisare i soci non solo della decisione di presentare istanza di concordato ma anche delle alternative proposte dalle banche nei primi mesi del 2014 che sarebbero state sicuramente migliori rispetto al concordato liquidatorio.
Si afferma in aggiunta l'esistenza di un conflitto di interessi in quanto RO
era presidente del consiglio di amministrazione di AL s.p.a, ne era
[...] CP amministratore delegato e vicepresidente del consiglio di Controparte_4 amministrazione e tutti erano soci di AL s.p.a., direttamente o indirettamente, per la totalità delle azioni.
Avendo a tale proposito le banche rifiutato di versare gli importi di cui all'accordo adducendo proprio l'inadempimento di AL s.p.a. al versamento di € 750.000,00 ( mentre Parte_1 era stata adempiente versando l'importo di € 2.400.000,00 ) gli amministratori colpevolmente avrebbero omesso di chiedere il pagamento ad AL s.p.a., adempimento che avrebbe sbloccato la situazione, preferendo la strada concordataria.
L'azione contro le banche non sarebbe stata poi esercitata al precipuo fine di “evitare che risultasse in qualche modo conclamato, nell'ambito del contenzioso medesimo,
7 l'inadempimento del socio AL spa, nonché individuato quale causa immediata e diretta dell'inadempimento delle banche”.
Si contesta in aggiunta il passo della sentenza con cui è stato affermato che fosse indubbio come “nel caso di specie,… ricorressero i presupposti per accedere al concordato preventivo, come dimostrato dalla ammissione e, poi, dalla avvenuta omologazione del concordato (con proposta sottoposta all'adunanza del 2.10.2014 ed approvata con voto unanime, senza opposizioni) nonchè dall'esame del piano del concordato, da cui emerge il grave indebitamento della società”.
Il Tribunale non avrebbe colto un dato, ossia che pur in presenza dei presupposti per un concordato vi fossero altre scelte più tutelanti per la società e i creditori, ossia quelle sopra elencate.
Si contesta poi il rilievo dato dal Tribunale a supporto della scelta degli amministratori, nell'ottica di una valutazione ex ante, dei numerosi procedimenti monitori, della segnalazione in centrale rischi e del fallimento del piano di ristrutturazione del debito.
Si tratterebbe di elementi che comunque non sarebbero stati determinanti in quanto le ultime due circostanze dipendevano proprio dall'inadempimento delle banche e i decreti ingiuntivi riguardavano fornitori per un debito complessivo inferiore al milione di euro, perfettamente gestibile.
Si contesta inoltre: a) l'affermazione del Tribunale secondo cui il contenzioso da instaurare con le banche non avrebbe costituito, per i tempi e l'incertezza dell'esito, una valida soluzione alternativa anche in quanto la società non aveva dimostrato di poter continuare ad operare pur in presenza dell'esposizione debitoria nonché b) il rilievo dato al fatto che l'azione risarcitoria, pur indicata nella proposta di concordato, non fosse stata intrapresa dagli organi della procedura né successivamente.
Il Tribunale non avrebbe considerato come l'inadempimento delle banche avrebbe potuto non solo e non tanto essere posto a fondamento di un'azione risarcitoria ma avrebbe potuto paralizzare azioni di adempimento delle banche stesse.
Si contesta poi il passaggio motivazionale con cui il Tribunale, con riferimento alle prospettate ipotesi alternative (ricerca di altre soluzioni e accettazione di ulteriori proposte del ceto bancario) ha affermato che non si potrebbe sindacare la scelta degli amministratori perché si contrasterebbe con “il principio del business judgment rule, con la discrezionalità
8 delle scelte dell'organo amministrativo e con le possibili valutazioni ex ante dell'organo gestorio. Tali ipotesi formulate dalla società sono, in ogni caso, del tutto carenti di idonee allegazioni in ordine ai presupposti dell'azione di responsabilità proposta: non solo quando alla concreta fattibilità di condotte alternative stante la situazione debitoria della società, sia quanto al nesso causale con un concreto danno subito dalla società, danno di cui occorre dare dimostrazione a prescindere dalla richiesta di con-danna generica e che deve essere messo a confronto con le conseguenze di possibili scelte alternative. La assoluta carenza sul punto non consente di far emergere alcuna irrazionalità nella scelta di presentazione della istanza di concordato, che non risulta neanche contraria all'interesse della società. “”
Si ribadisce a tale proposito come al contrario la scelta fosse irrazionale e si afferma l'esistenza del nesso causale con un danno evidente derivante dalla liquidazione dell'asset a tutto vantaggio delle banche inadempienti.
Si contesta infine la seguente affermazione del Tribunale, riguardo alla lamentata omessa informativa:
“non è onere degli amministratori informare i soci di ogni specifico accadimento in ogni momento in cui si verifica, ma secondo gli incombenti periodici previsti oppure su richiesta dei soci: nel caso concreto i soci, che non risulta abbiano mai richiesto di iniziativa informazioni, sono stati informati della richiesta della società di aver una dilazione sulla Tranche A, delle richieste iniziali presentate alle Banche creditrici e delle contestazioni sulle posizioni assunte dalle Banche sollevate da parte della società e di certo la società attrice è stata informata del piano concordatario, cui partecipava ed al quale non è stata presentata alcuna opposizione”
L'appellante sostiene a tale proposito che l'accadimento, per la sua pregnanza, avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dei soci tempestivamente e che comunque nelle lettere inviate ad datate otto febbraio, venticinque marzo e cinque aprile 2013 non vi fosse Pt_1 alcun accenno all'eventualità del concordato;
gli amministratori in tale contesto infatti avevano fatto riferimento solo alla possibile azione di adempimento e risarcitoria nei confronti delle banche, senza peraltro che nelle missive fossero menzionate le reiterate proposte provenienti dalle banche stesse e volte a risolvere la questione in via negoziale.
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9 Il motivo è infondato.
Come risulta dalla cronistoria indicata nel ricorso per concordato preventivo del due marzo
2014 ( dopo la proposizione di quello prenotativo ), prodotto in atti, la società all'atto della sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione del 2012 era in una fase di stallo anche a seguito di un contenzioso con l'appaltatore cui erano stati affidati i lavori di ristrutturazione;
detti lavori avevano quindi subìto per un periodo consistente un arresto che aveva aggravato l'esposizione debitoria già in essere con le banche, creando forti difficoltà anche per il pagamento dei fornitori.
L'accordo di ristrutturazione del resto presuppone proprio uno stato di seria crisi aziendale anche se non tale da integrare una vera e propria decozione.
Successivamente all'accordo, sulla base di motivazioni legate ad asseriti inadempimenti nella consegna di documenti da parte della società, comunque da subito contestati come emerge dalla stessa relazione, le banche finanziatrici hanno dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa chiedendo l'immediato rientro dall'esposizione.
Sia prima che dopo la delibera del cda del primo agosto 2013, con cui è stato deciso di adire la strada del concordato, è intervenuto inoltre un serrato carteggio tra il legale della società
e quello delle banche che ha portato, in pendenza della domanda di concordato
“prenotativa” e quindi prima del deposito dell'istanza di concordato liquidatorio del due marzo 2014 a una serie di proposte e controproposte per fare uscire la società dallo stallo e quindi nell'ottica proprio della continuità.
Gli amministratori infatti, al contrario di quanto affermato dall'appellante, non hanno scelto direttamente la strada del concordato preventivo ma quella appunto di una domanda ex art. 161 l.f. che comunque consentiva, in un termine tra sessanta e centoventi giorni prorogabili, di avviare trattative per una ristrutturazione del debito fruendo medio tempore degli effetti di cui all'art. 168 L.F. tra cui il “blocco” delle azioni esecutive.
La circostanza, valorizzata dagli appellanti, secondo cui in realtà gli amministratori avrebbero potuto facilmente contrastare le pretese delle banche facendo valere l'inadempimento al concordato in realtà si scontra inevitabilmente con un dato: i tempi e l'incertezza dell'esito
10 del contenzioso, correttamente evidenziata dal Tribunale, a fronte di un'esigenza del tutto opposta ossia il completamento della ristrutturazione di un albergo rispetto a cui la società non aveva più disponibilità economiche;
i fornitori poi vantavano crediti che secondo l'appellante sarebbero stati pienamente gestibili ma che in realtà tali non erano in quanto, come indicato nel ricorso per concordato e non contestato, si trattava di fatture scadute da molto tempo e rimaste del tutto insolute per cui gli stessi fornitori ben avrebbero potuto presentare domanda di fallimento.
In tale contesto il fatto che gli amministratori fossero soci della AL s.p.a., ossia della società che non aveva versato quanto si era impegnata a corrispondere in sede di accordo di ristrutturazione, rimane del tutto disallineato rispetto all'asserito conflitto di interessi poiché comunque il concordato contrastava proprio con l'obiettivo primario di detta s.p.a., risultante dal preliminare di vendita, di acquisire la totalità delle quote per beneficiare dei proventi futuri derivanti dell'asset aziendale, obiettivo frustrato dalla procedura concorsuale.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi affermare che non fosse al corrente Parte_1 della situazione in quanto gli amministratori l'avrebbero tenuta all'oscuro si scontra con l'ordinaria diligenza richiesta al socio di tenersi informato dell'andamento della società.
Ciò tanto più in considerazione di una fase così delicata quale quella di un accordo di ristrutturazione del debito che la vedeva direttamente interessata sotto il profilo economico e considerando in aggiunta il cospicuo finanziamento versato nonché il preliminare di vendita delle quote che avrebbe consentito ad di uscire dalla compagine societaria con un Parte_1 congruo corrispettivo.
L'appellante ha articolato altri profili di doglianza riguardanti il danno che risultano assorbiti attesa la piena legittimità delle scelte degli amministratori.
Osserva il Collegio ad abundantiam quanto segue.
Per quanto riguarda il danno come creditore lo stesso comunque non sussiste atteso il prolungato stallo operativo della società e il blocco conclamato dei lavori di ristrutturazione con un chiaro inadempimento per le forniture pregresse. In tale contesto la prospettiva maggiormente plausibile sarebbe stata quella del fallimento o di vendita in via esecutiva del bene con altrettanto probabile perdita del credito di in questo caso chirografario. Parte_1
11 Per quanto riguarda poi il danno asseritamente avuto come socio lo stesso è ricollegato dall'appellante all'asserita mancata stipula del contratto definitivo di trasferimento di quote oggetto del preliminare sopra indicato. Si tratta di un'azione che, come correttamente indicato dal Tribunale, è infondata considerando la legittimità dell'operato degli amministratori nonché la mancata prova di richiesta di adempimento del preliminare.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione relativo all'importo oggetto delle domande di condanna senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza 3565/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese.
Condanna l'appellante a pagare agli appellati in solido le spese del presente grado liquidate in complessivi € 31.283,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
12 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del trenta giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Gianna Maria Zannella
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