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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In persona del giudice unico dott. Stefano Palmaccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87/2017 R.G., pendente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Dario Parte_1 C.F._1
Candeloro, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE -
e
(ora - c.f. ), rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 dall' avv. Alessio Calabrò, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
(c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_3 P.IVA_2
Andrea Ornati, giusta procura in atti;
- TERZA INTERVENUTA -
Conclusioni delle parti
Parte attrice: si riporta ai propri scritti difensivi
Terza intervenuta: come da comparsa di costituzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 963/2016, emesso dall'intestato Tribunale in data 30.10.2016 (proc. n. 3347/2016 RG), notificato il 24.11.2016, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di in qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma CP_1 di € 19.470,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, come saldo dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento stipulato in data 13.2.2007, da restituirsi mediante la cessione pro solvendo di n. 60 quote mensili consecutive di € 590,00 cadauna della pensione e in relazione al quale risultavano 33 quote insolute a partire dalla rata n. 26 fino alla rata n. 60 (con la sola eccezione delle rate n. 45 e n. 49).
La parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto lamentando:
1) il difetto di prova della pretesa creditoria;
Pagina 1 2) la violazione degli artt. 33 e 35 cod. consumo, con riferimento all'eccessività degli interessi moratori pattuiti;
3) la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase di formazione e in quella di esecuzione del contratto;
4) la mancata costituzione in mora del debitore;
5) la nullità del contratto di finanziamento per omessa indicazione del TAEG ex artt. 117 e 124
TUB;
Sulla scorta delle esposte premesse l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Annullare, revocare e comunque dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per le motivazioni di cui in premessa;
2. Disporre una congrua diminuzione del corrispettivo dovuto all'opposta, in considerazione della condotta di parte opposta e comunque nella misura che si accerterà in corso di causa
Con comparsa depositata il 29.3.2017 si è costituita in giudizio Controparte_2 premettendo di essere subentrata nella titolarità di tutti i rapporti giuridici riferibili ad CP_1
a far data dal 27.2.2017, giusta atto di fusione per incorporazione del notaio rep. n. 118.203 Per_1 racc. n. 20.922. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 12.10.2017 il GI precedentemente designato ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata il 4.7.2022 si è costituita in giudizio rappresentando di Controparte_3 aver acquistato il credito oggetto di causa da in forza di contratto di cessione Controparte_2 concluso in data 20.12.2019, debitamente pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 1 del 2.1.2020. Ha concluso riportandosi a quanto dedotto, eccepito e domandato dalla cedente.
Il procedimento è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti.
***
L'opposizione non è meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Contrariamente a quanto lamentato dall'opponente, deve ritenersi che la convenuta – la cui legittimazione attiva non è specificamente contestata – abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, per un verso avendo prodotto già nel fascicolo monitorio il contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione stipulato in data 13.2.2007 tra e (avente ad oggetto il finanziamento Parte_1 CP_4 dell'importo lordo di € 35.400,00 da restituire mediante la cessione pro-solvendo di 60 quote della pensione di € 590,00 ciascuna), l'atto di quietanza dell'erogazione dell'importo netto finanziato come sottoscritto dal mutuatario in data 11.3.2007, l'estratto conto da cui risulta una situazione debitoria di
€ 19.470,00 a fronte del mancato pagamento di 33 rate del finanziamento (dalla n. 26 alla n. 44; dalla n. 46 alla n. 48; dalla n. 50 alla n. 60), per altro verso avendo allegato l'inadempimento della parte debitrice e l'esigibilità del credito.
Pagina 2 Si rammenta che in base al costante indirizzo della giurisprudenza “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi
d'inesatto o tardivo adempimento” (Cassazione civile sez. II, 27/01/2023, n.2554; Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Soddisfatto da parte del creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, incombe sul debitore, pertanto, l'onere di dimostrare – e ancor prima allegare – i fatti estintivi del credito dedotto ex adverso. L'attività probatoria, difatti, presuppone logicamente l'assolvimento a cura della parte gravata del relativo incombente, a monte, dell'onere di individuare puntualmente i fatti di cui si predica l'esistenza al fine di avversare l'altrui pretesa. In assenza di una puntuale e specifica allegazione di detti fatti, insuscettibile di essere fornita per il tramite del mero richiamo ai documenti prodotti, si concorda in giurisprudenza a proposito dell'inapplicabilità della regola di giudizio posta dall'art. 115 c.p.c. per il caso di mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte (cfr. Cass. civ. n. 22055/2017, secondo cui il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi). Nella stessa prospettiva, si è osservato che la parte onerata di allegare e provare i fatti è tenuta, anzitutto, a specificare le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cassazione civile, Sez. I, n. 21847/2014).
Ciò posto, non può che rimarcarsi l'eccessiva genericità dell'incidentale affermazione del debitore, come contenuta nell'atto di citazione, secondo cui “le presunte partite debitorie … sono state già da tempo saldate nei confronti degli originari creditori”, in assenza di qualsivoglia attività di allegazione volta a precisare e specificare le circostanze fattuali del pagamento, non meglio collocate nel tempo né approfondite con riferimento tanto alle modalità quanto al contenuto delle prestazioni pecuniarie in tesi effettuate.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche così riassunte, non può soccorrere in favore del debitore il mero richiamo alla documentazione prodotta sub all. 3, ad ogni modo contenente una pluralità di contabili di bonifico, talune delle quali prive nella causale del riferimento al saldo di una precisa rata, talaltre riferite al pagamento di rate non ricomprese nella domanda monitoria. Peraltro, di fronte alla replica del creditore secondo cui i pagamenti in questione sarebbero da imputarsi all'estinzione di rate non richieste in pagamento da quest'ultimo, nessuna convincente argomentazione è stata
Pagina 3 sviluppata dall'opponente. Né è possibile desumere l'estinzione del debito residuo dalla comunicazione resa da NE NA al debitore con raccomandata del 4.4.2012, apparendo del tutto congetturale l'ipotesi volta a desumere l'integrale pagamento del debito in virtù del riconosciuto pagamento di alcuni ratei da parte dell'INPS. Nella data situazione, deve dunque escludersi che possa ritenersi provato, anche solo parzialmente, il pagamento del debito.
Del tutto generiche e inconcludenti sono le altre eccezioni sollevate dall'opponente.
Con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 33 e 35 cod. consumo, si osserva che parte opponente non si è curata di individuare le clausole contrattuali delle quali ha apoditticamente lamentato la vessatorietà. Eccessivamente generica è la contestazione sull'eccessività del tasso convenzionale di mora, non avendo l'opponente neppure individuato la corrispondente clausola nel regolamento contrattuale, allegato il tasso pattuito e argomentato sui motivi della dedotta sproporzione. Vale peraltro evidenziare che la convenuta si è limitata a richiedere il rimborso delle rate insolute e non ha neanche domandato gli interessi moratori eventualmente maturati sul debito fino alla data di deposito del ricorso monitorio. Sterile è anche l'obiezione indirizzata alla mutuante di non aver fornito “la benché minima indicazione dei caratteri essenziali del contratto”, avendo piuttosto il mutuatario sottoscritto dichiarazione di aver ritirato copia del contratto e di aver valutato con attenzione e accettato anche il contenuto dei documenti allegati (foglio informativo e documento di sintesi).
Manifestamente destituiti di fondamento sono i rilievi di violazione dei principi di correttezza e buona fede sia nella fase di formazione del contratto, risultando assolti da parte della mutuante gli obblighi posti a suo carico dalla legge in tema di trasparenza dei contratti bancari e di credito al consumo, sia nella fase di esecuzione del contratto, essendo stato il debitore reso edotto dell'identità Co del soggetto succeduto nella titolarità del credito ( con lettera raccomandata CP_1 personalmente ricevuta il 23.9.2015 e comunque non sussistendo in capo al creditore il preteso onere di “avviare tutte le iniziative necessarie per un componimento bonario della vertenza” prima di agire in via monitoria per il recupero del credito.
In considerazione di quanto appena detto è infondata anche l'eccezione di mancata messa in mora, ad ogni modo smentita documentalmente dalla predetta lettera ricevuta il 23.9.2015 con la quale è stato intimato al debitore di corrispondere ad il saldo residuo del CP_1 finanziamento, fermo restando che la eventuale assenza di una preventiva messa in mora non avrebbe certamente consentito di qualificare come scorretta o in mala fede l'iniziativa giudiziale della creditrice.
Completamente infondata è anche l'eccezione di nullità parziale del contratto per omessa indicazione del TAEG, dal momento che il contratto, al contrario, riporta chiaramente il TAEG relativo al prestito (11,14%).
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte attrice, liquidate nella complessiva somma di € 3.600,00 per onorari (di cui € 1.000,00 da riconoscersi in favore di per lo svolgimento della fase decisionale ed € 2.600,00 da riconoscersi in favore CP_3 di per lo svolgimento delle altre fasi), applicati parametri compresi tra i minimi Controparte_2
e i medi ex DM 55/14 (tenuto conto della qualità e della quantità dell'attività difensiva prestata), scaglione corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 87/2017
R.G. disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.600,00 per compensi (di cui € 1.000,00 in favore di ed € 2.600, in favore di Controparte_3 [...]
, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA (se dovuta); Controparte_2
Così deciso il 14/04/2025
IL GIUDICE
Stefano Palmaccio
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