Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/3/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ANNA MARIA MATTEI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda i figli minori. Per
3. I figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale Per_1
è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori stessi salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
1
4. I figli minori saranno collocati in via principale presso la casa coniugale sita in Lucca, Via Papa
Giovanni XXIII n. 215/C che rimarrà assegnata alla signora la quale continuerà ad abitarla Pt_2 con gli stessi;
il sig. si trasferirà definitivamente nell'immobile sito in Lucca, Viale San Pt_1
Concordio n. 684 acquistato il 13.01.2025, al momento in fase di ristrutturazione, entro il mese di giugno 2025. Le parti concordano che sino a quando il sig. non si sarà trasferito in tale Pt_1 immobile, le spese relative alla casa coniugale ed al sostentamento della famiglia saranno pagate dal c/c n. 4062, in essere presso Banco BPM intestato Suppa – Pt_2
5. La casa coniugale assegnata è arredata ed i coniugi concordano che la divisione al 50% di tali beni mobili avverrà quando la moglie deciderà di lasciarla per trasferissi in altra abitazione. Da quando il marito si sarà trasferito nella nuova abitazione in San Concordio, la signora nella Pt_2 sua qualità di assegnataria della casa coniugale, si farà carico in via esclusiva di tutte le spese di gestione ed ordinaria manutenzione della stessa, ivi compreso il pagamento degli oneri condominiali ed il canone di locazione.
6. Salvo diversi e migliori accordi, i figli minori abiteranno paritariamente con entrambi i genitori e manterranno la loro residenza anagrafica presso la madre. I figli abiteranno presso ciascun genitore a settimane alternate decorrenti dal venerdì ore 18:00, quando ciascun genitore andrà a prelevarli presso l'abitazione dell'altro genitore, sino al venerdì della settimana successiva quando l'altro genitore andrà a riprenderli sempre alle ore 18:00.
Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, tra i genitori il periodo dal termine della scuola fino alle ore 10:00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre fino al rientro a scuola.
Durante le vacanze scolastiche pasquali i figli trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore dalla fine della scuola sino alla domenica di Pasqua compreso il pranzo con un genitore e dalla domenica di Pasqua dopo il pranzo sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
Nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro la fine dell'anno scolastico.
I coniugi si impegnano a mantenere un rapporto di collaborazione e reciproco rispetto, così da confrontarsi e condividere costantemente i fondamentali aspetti relativi alla vita dei figli come l'andamento scolastico, gli impegni culturali, il loro benessere fisico e psicologico comunicandosi vicendevolmente e tempestivamente qualsiasi alterazione che dovessero rilevare soprattutto sullo stato di salute dei loro figli.
Nel caso in cui al figlio dovesse riacutizzarsi la patologia di cui soffre (Anemia emolitica Per_1 autoimmune) e dovesse essere ricoverato i genitori si alterneranno in ospedale e gestiranno la figlia Per
di conseguenza a ciò per tutto il periodo necessario;
se la madre lo dovesse ritenere necessario, sarà lei a gestire prevalentemente il figlio durante il ricovero ed il padre si occuperà Per_1 Per prevalentemente della figlia .
In caso di malattia dei figli il genitore convivente in quel momento, dovrà consentire all'altro genitore di recarsi a fargli visita presso l'abitazione dell'altro genitore.
I ricorrenti concordano, inoltre, che nel caso in cui si dovesse riacutizzare la patologia di cui soffre la signora (sclerosi multipla) su richiesta della stessa, il sig. dovrà occuparsi dei figli Pt_2 Pt_1 per un maggior tempo rispetto a quello sopra stabilito.
7. Considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le disponibilità economiche di entrambe le parti i ricorrenti concordano che provvederanno ciascuno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e di tutto ciò che potrà rendersi necessario durante la vita quotidiana;
2 specificatamente le parti concordano che per spese ordinarie considereranno solo l'alimentazione e il contributo alle spese abitative (canone locazione, utenze, consumi spese per il mantenimento e pulizia dell'abitazione ecc.) tutte le altre spese le riterranno spese straordinarie e saranno a loro carico nella misura del 50%. Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente che faranno riferimento al “Protocollo Sul mantenimento dei figli” approvato dal
Tribunale di Lucca il 7.10.2020 che fa parte integrante del presente ricorso (DOC. 9).
Al fine di una migliore gestione delle spese per i figli, le parti concordano di mantenere in essere il conto corrente n. 4062, presso Banco BPM intestato Suppa-Lochi – Ag. Lucca sul quale verranno versati mensilmente da entrambi i genitori la somma di € 300,00 somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e dal quale verranno effettuate da entrambe le parti tutte le spese necessarie per i minori tranne quelle sopra menzionate relative alle spese abitative (canone locazione, utenze, consumi spese per il mantenimento e pulizia dell'abitazione ecc.) che rimarranno a carico di entrambi i ricorrenti;
su tale conto corrente verrà accreditato anche l'assegno unico per i figli e/o altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui i figli ne avranno diritto i ricorrenti s'impegnano reciprocamente a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria affinché si possa ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).
8. I ricorrenti concordano che quando la signora deciderà di lasciare la casa coniugale per Pt_2 trasferirsi in altro immobile di suo gradimento, il conto corrente n. 4101, Banco BPM intestato Suppa
Giuseppe – Ag. Lucca, sarà estinto e la somma contenuta nello stesso sarà trasferita sul conto corrente n. 4062, Banco BPM intestato Suppa-Lochi – Ag. Lucca ed utilizzata a beneficio dei figli.
9. Il sig. ha versato in data 10.03.2025 alla moglie la somma di € 300.000,00 (trecentomila/00) Pt_1
a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. 080987 Banco BPM, intestato Parte_2 codice Iban noto al marito, somma da considerarsi quale anticipo sull'assegno una tantum divorzile come di seguito dettagliato al punto 13) delle condizioni di divorzio.
10. L'auto di marca Toyota targata GR451NH rimarrà nella esclusiva proprietà del marito.
11. I coniugi dichiarano di avere mezzi adeguati al proprio mantenimento e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento o di alimenti a cui rinunciano, oltre quanto pattuito tra loro con il presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Düsseldorf (GERMANIA) il 15/12/2015, Per antecedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]) e successivamente al quale è nato il figlio (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di Per_1 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Düsseldorf (GERMANIA) in data 15/12/2015, debitamente trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Erchie (BR) all'Atto Numero 4, Parte 2, Serie
C, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Erchie (BR) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
4 Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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