CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 5070/2017 proposto da RA ZZ, elettivamente domiciata in Roma, viale Bruno Buozzi 32, presso lo studio dell’avv. Michele Rosario Luca Lioi, che la rappresenta e difende
- Ricorrente -
contro Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo Roma Capitale - Intimati – Civile Sent. Sez. 2 Num. 3469 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 06/02/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 14.07.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino;
Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CO ST che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato: che la sigr.ra RA ZZ ha proposto ricorso nei confronti della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e di Roma Capitale per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada;
che la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e Roma Capitale non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità; che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022; che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, avvocato Lioi, ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di 3 di 4 sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»; che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora ZZ e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso;
potere che, pure, era stato conferito all’avvocato Lioi nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per IO (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di … rinunciare agli atti e all'azione»); che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati;
che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di 4 di 4 quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 22 settembre 2022.
- Ricorrente -
contro Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo Roma Capitale - Intimati – Civile Sent. Sez. 2 Num. 3469 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: COSENTINO ANTONELLO Data pubblicazione: 06/02/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma, depositata il 14.07.2016; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.09.2022 dal consigliere Dott. Antonello Cosentino;
Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CO ST che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato: che la sigr.ra RA ZZ ha proposto ricorso nei confronti della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e di Roma Capitale per la cassazione della sentenza n. 14273/2016 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 47585/2014 in materia di sanzioni per violazioni del codice della strada;
che la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del governo - e Roma Capitale non hanno spiegato difese in questa sede di legttimità; che la causa è stata chiamata per la discussione nella pubblica udienza del 22 settembre 2022; che il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;
che in prossimità dell’udienza il procuratore della ricorrente, avvocato Lioi, ha depositato un atto a sua firma, datato 1° agosto 2022, intitolato «dichiarazione di 3 di 4 sopravvenuta carenza di interesse», nel quale si dà atto che «a seguito dell’avvenuto adempimento della sanzione, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione del gravame»; che tale atto non contiene un'espressa dichiarazione di rinuncia al ricorso, non è stato firmato dalla signora ZZ e non contiene alcun riferimento al potere del difensore di rinunciare al ricorso;
potere che, pure, era stato conferito all’avvocato Lioi nell'ambito della procura speciale ad litem rilasciata a margine del ricorso per IO (dove si conferisce al difensore «ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di … rinunciare agli atti e all'azione»); che il suddetto atto non può quindi essere qualificato come rinuncia al ricorso, ma manifesta la sopravvenuta venuta meno dell'interesse della ricorrente all'impugnazione, per cessazione della materia del contendere, e, pertanto, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso stesso;
che non vi è luogo a regolazione di spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati;
che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
in tema di impugnazione, infatti, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di 4 di 4 quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/17, Cass. 20697/21).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma 22 settembre 2022.