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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1355/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1355 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale
Liegi n. 28
- Ricorrente
con sede in Roma, Via Controparte_1
Meuccio Ruini n. 3, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avvocati Andrea Ruffini, Angelo Annibali e Marco Orlando elettivamente domiciliato presso lo
Studio AOR, in Roma, Via Sistina n. 48
- Resistente
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da discussione orale, all'udienza del 6 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, per Controparte_1 sentir “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla restituzione Parte_1 della somma di Euro 222.244,84, di cui € 221.019,84 per le somme versate in conto deposito ed € 1.225,00 per le somme versate a titolo di iscrizione al programma “Grotta Perfetta”, e, per il successivo effetto, condannare Controparte_2 alla restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di acconto per un importo pari ad Euro
222.244,84, di cui € 221.019,84 per le somme versate in conto deposito ed € 1.225,00 per le somme versate a titolo di iscrizione al programma “Grotta Perfetta”, oltre gli interessi legali, anche di mora ex d. gls.
231/02, maturati e maturandi a far data dal 29 ottobre 2018 sino al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche mediante ricorso all'equità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Premetteva il ricorrente di aver presentato, in data 10 dicembre 2010, domanda di adesione al programma
“Grotta Perfetta”, che prevedeva la costruzione di n. 200 alloggi, in regime di edilizia convenzionata residenziale;
di avere contestualmente versato in favore della convenuta la somma di euro 87.500,00 in conto deposito, oltre alla quota di iscrizione pari ad euro 1.225,00; di avere successivamente eseguito, nel corso del rapporto, ulteriori versamenti, per un importo complessivo di euro 221.019,84.
Esponeva di avere poi rinunciato all'adesione al programma, in data 29 ottobre 2018, chiedendo la restituzione delle somme versate prevista dal contratto sottoscritto, senza ottenere riscontro;
donde la proposizione della domanda in questa sede.
Si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo in via principale, di respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, chiedeva che la domanda del ricorrente fosse accolta con esclusivo riferimento alle somme da lui versate a titolo di corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio, con esclusione di ogni altro importo versato per altro titolo e previa detrazione della penale di € 5.000,00 prevista all'art. 15 del contratto di prenotazione e, per l'effetto, chiedeva che l'eventuale pretesa del ricorrente fosse ridotta all'importo di 216.019,84 o alla minor somma che risultasse eventualmente dovuta in corso di causa;
con vittoria di spese.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime, all'udienza del
6 febbraio 2025, discutevano la causa nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.pc. e all'esito il Giudice tratteneva la stessa in decisione.
*********
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
2 Il ricorrente ha allegato e provato l'esistenza del rapporto con la della quale è divenuto socio in CP_1 seguito all'adesione al Programma “Grotta Perfetta”, sottoscritta in data 10.12.2010, contestualmente al versamento della quota di iscrizione pari ad euro 1.225,00.
Risulta del pari provato documentalmente: che il ricorrente, nella sua qualità di socio della cooperativa, avesse sottoscritto con la resistente contratto di prenotazione dell'alloggio, in virtù del quale aveva versato in più occasioni importi alla società, per un totale di euro 221.019,84; che il il 29.10.2018, avesse CP_3 poi manifestato alla resistente la propria rinuncia alla prenotazione e chiesto la restituzione delle somme versate, invocando l'applicazione dell'art. 15 del contratto, che contemplava l'ipotesi in questione, prevedendo che la rinuncia comportasse l'applicazione di una penale dell'importo di euro 5.000 ed anche che il fosse tenuto alla restituzione delle somme dovute “non prima di tre mesi dalla data di CP_1 ricevimento della lettera di rinuncia e a condizione che l'alloggio rinunciato venga nel frattempo nuovamente prenotato da altro socio (e con l'ulteriore previsione che le ulteriori spese per le eventuali modifiche apportate all'alloggio fossero a carico del rinunciante”.
Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente ha dapprima affermato nel ricorso che la condizione cui il contratto subordinava la restituzione delle somme versate dall'aderente al programma al momento della prenotazione dell'alloggio si fosse verificata;
salvo poi riconoscere all'udienza fissata per la trattazione del ricorso che la condizione stessa non si fosse verificata e sostenere che essa dovesse ritenersi ritenersi, però, invalida, in quanto meramente potestativa.
Sennonchè si ritiene che difetti tale carattere nella condizione prevista all'art. 15 del contratto di prenotazione, non ricorrendo il presupposto, perché potesse essere così qualificata: invero, la pattuizione contenuta all'art. n. 15 del contratto trovava ragione nell'esigenza di garantire che gli effetti negativi dalla rinuncia del socio prenotatario non si riverberassero sugli altri soci e il suo avveramento non poteva ritenersi rimesso al suo mero arbitrio.
In tale prospettiva, non può riconoscersi, allo stato, il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto ai fini della assegnazione dell'alloggio, giacché quest'ultimo potrà accertarsi soltanto al momento della verificazione della condizione convenuta.
Ne discende il rigetto del ricorso.
In ragione della soccombenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della resistente nella misura di euro 7.052 per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria e euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della resistente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
Provvedimento redatto con la collaborazione del lavia De Grazia. CP_4
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1355 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 febbraio 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale
Liegi n. 28
- Ricorrente
con sede in Roma, Via Controparte_1
Meuccio Ruini n. 3, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli Avvocati Andrea Ruffini, Angelo Annibali e Marco Orlando elettivamente domiciliato presso lo
Studio AOR, in Roma, Via Sistina n. 48
- Resistente
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da discussione orale, all'udienza del 6 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Roma, per Controparte_1 sentir “In via principale, nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. alla restituzione Parte_1 della somma di Euro 222.244,84, di cui € 221.019,84 per le somme versate in conto deposito ed € 1.225,00 per le somme versate a titolo di iscrizione al programma “Grotta Perfetta”, e, per il successivo effetto, condannare Controparte_2 alla restituzione delle somme dal medesimo versate a titolo di acconto per un importo pari ad Euro
222.244,84, di cui € 221.019,84 per le somme versate in conto deposito ed € 1.225,00 per le somme versate a titolo di iscrizione al programma “Grotta Perfetta”, oltre gli interessi legali, anche di mora ex d. gls.
231/02, maturati e maturandi a far data dal 29 ottobre 2018 sino al saldo effettivo, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche mediante ricorso all'equità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Premetteva il ricorrente di aver presentato, in data 10 dicembre 2010, domanda di adesione al programma
“Grotta Perfetta”, che prevedeva la costruzione di n. 200 alloggi, in regime di edilizia convenzionata residenziale;
di avere contestualmente versato in favore della convenuta la somma di euro 87.500,00 in conto deposito, oltre alla quota di iscrizione pari ad euro 1.225,00; di avere successivamente eseguito, nel corso del rapporto, ulteriori versamenti, per un importo complessivo di euro 221.019,84.
Esponeva di avere poi rinunciato all'adesione al programma, in data 29 ottobre 2018, chiedendo la restituzione delle somme versate prevista dal contratto sottoscritto, senza ottenere riscontro;
donde la proposizione della domanda in questa sede.
Si costituiva in giudizio la resistente, chiedendo in via principale, di respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, chiedeva che la domanda del ricorrente fosse accolta con esclusivo riferimento alle somme da lui versate a titolo di corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio, con esclusione di ogni altro importo versato per altro titolo e previa detrazione della penale di € 5.000,00 prevista all'art. 15 del contratto di prenotazione e, per l'effetto, chiedeva che l'eventuale pretesa del ricorrente fosse ridotta all'importo di 216.019,84 o alla minor somma che risultasse eventualmente dovuta in corso di causa;
con vittoria di spese.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime, all'udienza del
6 febbraio 2025, discutevano la causa nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.pc. e all'esito il Giudice tratteneva la stessa in decisione.
*********
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
2 Il ricorrente ha allegato e provato l'esistenza del rapporto con la della quale è divenuto socio in CP_1 seguito all'adesione al Programma “Grotta Perfetta”, sottoscritta in data 10.12.2010, contestualmente al versamento della quota di iscrizione pari ad euro 1.225,00.
Risulta del pari provato documentalmente: che il ricorrente, nella sua qualità di socio della cooperativa, avesse sottoscritto con la resistente contratto di prenotazione dell'alloggio, in virtù del quale aveva versato in più occasioni importi alla società, per un totale di euro 221.019,84; che il il 29.10.2018, avesse CP_3 poi manifestato alla resistente la propria rinuncia alla prenotazione e chiesto la restituzione delle somme versate, invocando l'applicazione dell'art. 15 del contratto, che contemplava l'ipotesi in questione, prevedendo che la rinuncia comportasse l'applicazione di una penale dell'importo di euro 5.000 ed anche che il fosse tenuto alla restituzione delle somme dovute “non prima di tre mesi dalla data di CP_1 ricevimento della lettera di rinuncia e a condizione che l'alloggio rinunciato venga nel frattempo nuovamente prenotato da altro socio (e con l'ulteriore previsione che le ulteriori spese per le eventuali modifiche apportate all'alloggio fossero a carico del rinunciante”.
Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente ha dapprima affermato nel ricorso che la condizione cui il contratto subordinava la restituzione delle somme versate dall'aderente al programma al momento della prenotazione dell'alloggio si fosse verificata;
salvo poi riconoscere all'udienza fissata per la trattazione del ricorso che la condizione stessa non si fosse verificata e sostenere che essa dovesse ritenersi ritenersi, però, invalida, in quanto meramente potestativa.
Sennonchè si ritiene che difetti tale carattere nella condizione prevista all'art. 15 del contratto di prenotazione, non ricorrendo il presupposto, perché potesse essere così qualificata: invero, la pattuizione contenuta all'art. n. 15 del contratto trovava ragione nell'esigenza di garantire che gli effetti negativi dalla rinuncia del socio prenotatario non si riverberassero sugli altri soci e il suo avveramento non poteva ritenersi rimesso al suo mero arbitrio.
In tale prospettiva, non può riconoscersi, allo stato, il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto ai fini della assegnazione dell'alloggio, giacché quest'ultimo potrà accertarsi soltanto al momento della verificazione della condizione convenuta.
Ne discende il rigetto del ricorso.
In ragione della soccombenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della resistente nella misura di euro 7.052 per compensi professionali (euro 1.276, per la fase di studio, euro 814, per la fase introduttiva, euro 2.835, per la fase istruttoria e euro 2.127, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
3 - condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della resistente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 7.052, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
Provvedimento redatto con la collaborazione del lavia De Grazia. CP_4
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