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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2024, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1899/2022 Ruolo Gen., avente ad oggetto responsabilità sanitaria e risarcimento dei danni, riservata in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7-11-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
( ), in proprio e nella qualità di tutrice Parte_1 C.F._1
legale del figlio ) Parte_2 C.F._2
( ), nella qualità di protutore legale Parte_3 C.F._3
del figlio , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Filippo Romano ( ), presso il cui studio C.F._4
elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Umberto I 75 appellanti e
1 Controparte_1
( ), con sede in San Nicola La Strada alla via Petrarca
[...] P.IVA_1
8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Francesco Buco ( e C.F._5
Ruggiero Maria Pigrini ( ), con i quali elettivamente C.F._6
domicilia in Napoli, alla piazzetta Giulio Rodinò 8, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caiazzo nonché
( ), con sede in San Cesario Controparte_2 P.IVA_2
al corso Libertà 53, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Michele Farina
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._7
Caserta, alla via Turati 75 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29-4-2022, e , in Parte_1 Parte_3
proprio e rispettivamente nella qualità di tutrice e protutore del figlio
, hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, n.
1135/2022, pubblicata il 31-3-2022, notificata il 4-4-2022, in forza della quale sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati in epigrafe, liquidate in favore di in € CP_1
10.350,00 per compenso professionale, e di in € 5.885,00 Controparte_3
per compenso professionale, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della c.t.u.; ciò, previo rigetto della domanda da Parte_1
2 proposta con citazione notificata il 15-4-2016, di condanna della CP_1
– che a sua volta ha chiamato in garanzia la – al Controparte_4
risarcimento del danno secondo la prospettazione attorea cagionato al rappresentato dalla somministrazione in data 4-11- Parte_2
2003 del vaccino anti influenzale, senza previo consenso della tutrice, nonché da ulcere da decubito per errata gestione dell'infermo durante il suo ricovero presso la struttura convenuta.
In particolare, gli attori avevano allegavano che detto vaccino non doveva essere praticato poiché risultava già affetto da Parte_2
encefalite (contratta all'età di sei mesi verosimilmente a seguito della prima vaccinazione infantile), tant'è che le successive dosi obbligatorie non gli erano state somministrate. Dalla somministrazione del vaccino, secondo la prospettazione attorea, era derivata a tetraplegia agli Parte_2
arti da encefalite post vaccinica, laddove la errata gestione infermieristica gli aveva anche provocato ulcere da decubito.
Dichiarato altresì prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio da , ha ritenuto nel merito il primo giudice, in Parte_3
particolare alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., come il peggioramento delle condizioni di salute del rappresentato
[...]
fosse in realtà successivo alla somministrazione del vaccino Parte_2
anti influenzale.
Gli appellanti in epigrafe hanno affidato l'appello ad un unico articolato motivo, insistendo, previo rinnovo della c.t.u., per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione;
in subordine, per la compensazione delle spese del doppio grado.
Le appellate in epigrafe hanno eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., contestandone comunque la fondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. L
[...]
[...] ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del Pt_4
danno, in proprio e nella qualità, azionato da , nonché, in Parte_1
subordine, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di manleva.
L ha riproposto in via subordinata l'eccezione di Controparte_2
prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione, comunque concludendo per il rigetto della domanda di garanzia, fermo in ogni caso il pattuito massimale, nonché l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dagli attori nei confronti dell'assicurata CP_1
Con ordinanza del 19-9-2022 la Corte ha rigettato l'istanza degli appellanti di sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
Alla udienza del 7-11-2024, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va disattesa l'eccezione formulata dalle appellate di inammissibilità dell'appello per asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ., rispondendo infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata
(Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano stati chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, laddove le stesse articolate difese formulate dall'appellata evidenziano del resto la piena comprensione delle avverse doglianze. Le appellanti hanno rappresentato compiutamente a sostegno dei motivi le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e
4 le motivazioni addotte dal primo giudice, non senza rammentare come “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). Gli appellanti, anche mercé la deduzione di un vizio di omessa pronunzia, non hanno omesso, in definitiva, di indicare le ragioni, per cui ritengono debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica le argomentazioni a sostegno nella decisione, non senza individuazione delle parti del provvedimento contestate ed esposizione dei motivi di dissenso che imporrebbero una diversa decisione.
2) Lamentando l'erronea applicazione degli articoli 2697 cod. civ., nonché degli articoli 40 e 41 cod. pen. argomentano gli appellanti come il primo giudice si fosse limitato a riportare acriticamente e in toto le conclusioni della c.t.u., in realtà, contraddittoria ed erronea, senza considerare quanto osservato consulente di parte in termini critici. La malattia del danneggiato non sarebbe evolutiva, ovvero graduale, come erroneamente sostenuto dall'ausiliare, atteso che in 30 anni di vita il paziente ha accusato un solo peggioramento neuropsichico, non casualmente dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale, sicché andava riconosciuta la ricorrenza del nesso causale tra la contestata somministrazione e l'aggravamento delle condizioni di salute del rappresentato. Il c.t.u. non aveva precisato quale fosse stata l'eziopatogenesi dell'aggravamento, limitandosi a far risalire lo stesso ad un peggioramento dello stato psichico, laddove per contro il più importante elemento di criticità evolutiva, leggibile nello stato clinico di
5 , consisteva nell'aggravamento di sintomi di natura Parte_2
neurologica e neuromotoria (ovvero paraparesi spastica, riflessi osteo- tendinei ipoelicitabili, presenza di riflesso di dilatazione degli Per_1
spazi liquorali), ciò che valeva ad escludere l'aggravamento psichico quale fattore eziopatogenetico. In conclusione, la logica clinica e medico legale doveva condurre a ritenere, giusta il principio del “più probabile che non”, come la causa dell'aggravamento neurologico e organico fosse in stretto nesso di causalità con la negligente ed imprudente somministrazione, non preceduta dal consenso della tutrice, del vaccino antinfluenzale, atteso anche che dalla cartella clinica della convenuta casa di cura risultasse come già al 1-12-2003 iniziasse ad accusare sintomi Parte_2
neurologici, presentandosi catatonico, in stato di agitazione, non più autosufficiente nel cibarsi, sintomatologia ingravescente fino alla completa incapacità di movimento risultante dalla cartella clinica al giugno 2004. Gli appellanti lamentano altresì la responsabilità della convenuta casa di cura perché sarebbe bastato che gli assistenti sanitari avessero usato materassini antidecubito, il cambio di posizione del paziente a intervalli regolari e poi eventuali medicazioni avanzate per le lesioni da compressione per evitare al paziente le gravissime lesioni comprovate dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla Cartella clinica del Sicché Parte_5
sia i sanitari che i parasanitari della convenuta casa di cura, ove
[...]
era stato ricoverato dal gennaio del 2003 all'agosto del 2004, Parte_2
erano responsabili anche delle gravi lesioni provocate al paziente, per non avere adempiuto ai loro obblighi di assistenza e cura al malato con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.
3) Il motivo è infondato.
Gli aspetti problematici valorizzati dagli appellanti hanno infatti trovato esaustiva e persuasiva risposta nella c.t.u. svolta in primo grado, le cui conclusioni non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni poste
6 a sostegno dell'appello, sostanzialmente riproduttive di quelle formulate in primo grado. Ha spiegato il c.t.u. alle pagine 27 e seguenti della relazione come, in termini non compatibili con la ricostruzione prospettata dagli appellanti, lo stato catatonico in cui era , ancorché a Parte_2
sole 4 settimane dalla contestata vaccinazione, regredito rapidamente, fosse espressione in realtà di turbe comportamentali presenti alla data della vaccinazione, mentre il peggioramento della situazione clinica è venuto in essere dopo 7 mesi dalla vaccinazione, vale a dire oltre il limite accettabile della causalità, dunque, ha precisato l'ausiliare, esattamente inquadrabile come evoluzione peggiorativa di preesistenti disturbi comportamentali, in altri termini come stato regressivo duraturo e grave, il che troverebbe corrispondenza nel quadro clinico al giugno 2004. È pur vero che il c.t.u. ha ritenuto la impossibilità di stabilire la causa della regressione, ma certa è la esclusione di ogni rapporto con la vaccinazione antinfluenzale.
È il caso di rammentare come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incomba sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, laddove nella specie nessun dato documentale supporta la ipotesi, sostenuta dal consulente di parte, della riattivazione a seguito della vaccinazione del 4-11-2003 della encefalite post vaccinica asseritamente contratta da nei primi mesi di vita;
né sono stati Parte_2
indicati nell'atto di appello specifici elementi documentali in tal senso, laddove peraltro le cartelle cliniche relative ai ricoveri di
[...]
presso altre strutture neppure fanno menzione di episodi acuti Parte_2
durante il ricovero dello stesso presso l'appellata dopo la CP_1
somministrazione del vaccino.
In definitiva, la effettiva presenza della encefalite post vaccinica non è sostenibile con ragionevole certezza, laddove mette conto evidenziale il dato
7 documentale contraddittorio, stante in particolare il primo riferimento alla encefalite da vaccino nel 2004, ovvero a 35 anni di distanza. Merita adesione la valutazione del c.t.u. secondo cui era Parte_2
comunque un soggetto da vaccinare, in uno alla esclusione, in riscontro ai rilievi critici del consulente di parte e sulla base di riferimenti bibliografici, della natura in realtà organica della regressione: “danno psichico, quindi, e non organico, e del resto alla data di presunta insorgenza della encefalomielite mancava inoltre ogni segno clinico e strumentale di quella incautamente sostenuta encefalomielite acuta disseminata (ADEM)”.
Ad esclusione della asserita responsabilità della appellata anche CP_1
in ordine alle piaghe da decubito, rileva la missiva del 16-5-2005 da cui risulta la comparsa delle stesse il 30-7-2004 nonostante l'uso del materasso ad acqua. Trattasi di circostanza non oggetto di specifica contestazione, cui si unisce la valutazione del c.t.u., alla pagina 37 della relazione, circa la natura di frequente complicanza delle piaghe da decubito, con elevata probabilità di insorgenza nonostante l'impiego dei migliori trattamenti. Ha aggiunto il c.t.u. alle pagine 32 e 33 della relazione come per il controllo delle lesioni da decubito occorresse un approccio multidisciplinare in ambiente ospedaliero, laddove – rilievo dirimente a confutazione della domanda risarcitoria – il trasferimento dalla convenuta casa di cura di
, sebbene soggetto non autosufficiente con elevato Parte_2
rischio di sviluppo delle lesioni da decubito, fu reiteratamente rifiutato dal rappresentante legale fino al 20-8-2004. Né va trascurata la valutazione del c.t.u. in punto di adeguato trattamento presso la appellata della CP_1
complicanza in argomento.
4) Eccependo la inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ. lamentano gli appellanti con il secondo motivo la omessa pronunzia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza del consenso informato, ancorché essa tutrice giammai “non Parte_1
8 avrebbe dato mai il consenso alla vaccinazione, e ciò, perché nei primo mesi di vita del figlio, lo stesso ebbe una encefalite verosimilmente provocata dalla somministrazione di un vaccino obbligatorio” senza dose di richiamo, circostanza a conoscenza dei sanitari della convenuta casa cura, che dunque non avrebbero dovuto somministrare il vaccino, ciò emergendo dall'anamnesi della cartella clinica del relativa ad in Parte_5
ricovero del rappresentato il 13-9-72. Lamentano inoltre gli appellanti il rigetto della istanza di sostituzione del c.t.u., sebbene fosse stato consulente di parte in un procedimento riguardante la che poteva essere Parte_6
chiamata in causa quale responsabile solidale, la mancata nomina di un collegio peritale a sensi dell'art. 15 della legge Gelli, l'utilizzazione, ad onta della incapacità ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., delle dichiarazioni Parte
, sanitario dell che aveva praticato la contestata Persona_2
vaccinazione presso la convenuta casa di cura, il cui operato non escludeva comunque la responsabilità della convenuta casa di cura, che si era avvalsa della prestazione del detto professionista.
5) Il motivo è infondato, pur trattandosi di aspetto della controversia dedotta non specificamente affrontato dal primo giudice, salvo un accenno in fatto.
Si rammenta che “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto
9 dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa” (Cass. 24471/2020).
In concreto, più che la lesione del diritto alla autodeterminazione, è lamenta la lesione del diritto alla salute, stante la operata correlazione della mancata prestazione del consenso alla presunta encefalite contratta dal neonato, con conseguente ritardo mentale e disturbi comportamentali, a seguito della somministrazione di un vaccino obbligatorio. Sennonché la fondatezza del dedotto presunto dissenso va esclusa, essendo sufficiente richiamare, al riguardo, la condivisibile valutazione del c.t.u., alla pagina 28 della relazione, in punto di esclusione di “ogni ipotetico rapporto tra la vaccinazione antinfluenzale e lo stato regressivo successivamente insorto”.
Tenuto conto oltretutto del termine di prescrizione decennale in tema di responsabilità contrattuale, nella specie a fa data dal 4-11-2003, data della contestata vaccinazione, si rileva come la notifica dell'originario atto introduttivo sia intervenuta il 15-4-2016, laddove gli atti interruttivi del 4-
5-2005, 4-3-2008 e 18-3-2015 hanno ad oggetto il peggioramento delle condizioni di salute dopo le dimissioni, anche per le piaghe da decubito.
Sicché fondatamente le parti appellate hanno riproposto l'eccezione di prescrizione, formulando anche specifica domanda di relativa declaratoria, con le rispettive comparse di costituzione in giudizio tempestivamente depositate in telematico il 22-7-2022 rispetto alla prima udienza di trattazione del 12-9-2022 indicata nell'atto di citazione. L'eccezione in parola è stata ad ogni disattesa dal primo giudice non anche con specifico
10 riferimento alla (non delibata) domanda risarcitoria per mancanza del prescritto consenso informato, pretesa risarcitoria del tutto diversa da quelle cui fanno riferimento i cennati atti interruttivi. Si rileva al riguardo come la convenuta mercé la comparsa di costituzione in primo grado CP_1
tempestivamente depositata il 1-7-2016 rispetto alla prima udienza di trattazione del 2-7-2016 indicata nell'atto di citazione abbia comunque eccepito la prescrizione dei “pretesi diritti vantati iure proprio” anche da
. L'appellata mercé la cennata comparsa di Parte_1 CP_1
costituzione in grado di appello ha inoltre comunque eccepito la estinzione per prescrizione “sia dei diritti patrimoniali che non patrimoniali”.
6) Va rilevata la ininfluenza, alla luce delle considerazioni che precedono, dell'ulteriore profilo della materiale somministrazione del vaccino, comunque presso la convenuta casa di cura, ad opera del medico di base dello stesso , la non applicabilità ratione temporis, Parte_2
come già motivatamente affermato dal primo giudice, della cosiddetta legge
Gelli Bianco, giacché entrata in vigore il 1-4-2017, successivamente alla commissione dell'illecito per cui è causa e della stessa instaurazione della controversia in primo grado, del resto dagli stessi appellanti invocata, in particolare quanto all'art. 15 in tema di nomina del collegio peritale, per
“questioni di opportunità”, nonché la corretta reiezione della istanza degli attuali appellanti– neppure espressamente riproposta, né ad ogni modo documentata – di sostituzione del c.t.u., stante la manifesta non pertinenza della dedotta qualità del c.t.u. in separato procedimento di consulente di parte della estranea al giudizio per cui è causa. Parte_6
7) Premesso che non è stata attinta da impugnazione la statuizione di prescrizione del diritto azionato in proprio da , si sottrae a Parte_3
censura anche la statuizione, non specificamente contestata nel quantum, afferente il governo delle spese del primo grado, in effetti rispondente alla generale regola della soccombenza, laddove del resto gli stessi appellanti
11 non hanno dedotto specifiche ragioni atte a consentire la compensazione, sia pure in parte.
8) Pertanto, stante la non ricorrenza delle condizioni, alla luce delle considerazioni che precedono, per dar corso all'invocato approfondimento istruttorio, va rigettato l'appello e per l'effetto va confermata l'impugnata sentenza;
resta assorbita la delibazione della domanda di garanzia.
9) Ricorrono tuttavia le prescritte ragioni per compensare le spese di questo grado del giudizio, stante l'esigenza di non penalizzare la parte più debole del rapporto processuale, a carico della quale sono derivate gravi sofferenze oggettivamente correlate alla vicenda dedotta, per la cui ricostruzione è stata del resto necessaria una istruttoria, peraltro oggetto di più approfondita rilettura in grado di appello, non priva di incontestabili profili di complessità.
10) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal
31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1
, in proprio e rispettivamente nella qualità di tutrice e Parte_3
protutore del figlio , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, n.
12 1135/2022, pubblicata il 31-3-2022, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 2-2-2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1899/2022 Ruolo Gen., avente ad oggetto responsabilità sanitaria e risarcimento dei danni, riservata in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 7-11-2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1-2023 tra
( ), in proprio e nella qualità di tutrice Parte_1 C.F._1
legale del figlio ) Parte_2 C.F._2
( ), nella qualità di protutore legale Parte_3 C.F._3
del figlio , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_2
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Filippo Romano ( ), presso il cui studio C.F._4
elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso Umberto I 75 appellanti e
1 Controparte_1
( ), con sede in San Nicola La Strada alla via Petrarca
[...] P.IVA_1
8, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Francesco Buco ( e C.F._5
Ruggiero Maria Pigrini ( ), con i quali elettivamente C.F._6
domicilia in Napoli, alla piazzetta Giulio Rodinò 8, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caiazzo nonché
( ), con sede in San Cesario Controparte_2 P.IVA_2
al corso Libertà 53, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Michele Farina
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._7
Caserta, alla via Turati 75 appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 29-4-2022, e , in Parte_1 Parte_3
proprio e rispettivamente nella qualità di tutrice e protutore del figlio
, hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, n.
1135/2022, pubblicata il 31-3-2022, notificata il 4-4-2022, in forza della quale sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati in epigrafe, liquidate in favore di in € CP_1
10.350,00 per compenso professionale, e di in € 5.885,00 Controparte_3
per compenso professionale, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese della c.t.u.; ciò, previo rigetto della domanda da Parte_1
2 proposta con citazione notificata il 15-4-2016, di condanna della CP_1
– che a sua volta ha chiamato in garanzia la – al Controparte_4
risarcimento del danno secondo la prospettazione attorea cagionato al rappresentato dalla somministrazione in data 4-11- Parte_2
2003 del vaccino anti influenzale, senza previo consenso della tutrice, nonché da ulcere da decubito per errata gestione dell'infermo durante il suo ricovero presso la struttura convenuta.
In particolare, gli attori avevano allegavano che detto vaccino non doveva essere praticato poiché risultava già affetto da Parte_2
encefalite (contratta all'età di sei mesi verosimilmente a seguito della prima vaccinazione infantile), tant'è che le successive dosi obbligatorie non gli erano state somministrate. Dalla somministrazione del vaccino, secondo la prospettazione attorea, era derivata a tetraplegia agli Parte_2
arti da encefalite post vaccinica, laddove la errata gestione infermieristica gli aveva anche provocato ulcere da decubito.
Dichiarato altresì prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio da , ha ritenuto nel merito il primo giudice, in Parte_3
particolare alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., come il peggioramento delle condizioni di salute del rappresentato
[...]
fosse in realtà successivo alla somministrazione del vaccino Parte_2
anti influenzale.
Gli appellanti in epigrafe hanno affidato l'appello ad un unico articolato motivo, insistendo, previo rinnovo della c.t.u., per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con il favore delle spese del doppio grado e attribuzione;
in subordine, per la compensazione delle spese del doppio grado.
Le appellate in epigrafe hanno eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., contestandone comunque la fondatezza anche nel merito e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. L
[...]
[...] ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del Pt_4
danno, in proprio e nella qualità, azionato da , nonché, in Parte_1
subordine, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di manleva.
L ha riproposto in via subordinata l'eccezione di Controparte_2
prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione, comunque concludendo per il rigetto della domanda di garanzia, fermo in ogni caso il pattuito massimale, nonché l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dagli attori nei confronti dell'assicurata CP_1
Con ordinanza del 19-9-2022 la Corte ha rigettato l'istanza degli appellanti di sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
Alla udienza del 7-11-2024, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Va disattesa l'eccezione formulata dalle appellate di inammissibilità dell'appello per asserita inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 342 cd. proc. civ., rispondendo infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata
(Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano stati chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, laddove le stesse articolate difese formulate dall'appellata evidenziano del resto la piena comprensione delle avverse doglianze. Le appellanti hanno rappresentato compiutamente a sostegno dei motivi le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e
4 le motivazioni addotte dal primo giudice, non senza rammentare come “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). Gli appellanti, anche mercé la deduzione di un vizio di omessa pronunzia, non hanno omesso, in definitiva, di indicare le ragioni, per cui ritengono debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica le argomentazioni a sostegno nella decisione, non senza individuazione delle parti del provvedimento contestate ed esposizione dei motivi di dissenso che imporrebbero una diversa decisione.
2) Lamentando l'erronea applicazione degli articoli 2697 cod. civ., nonché degli articoli 40 e 41 cod. pen. argomentano gli appellanti come il primo giudice si fosse limitato a riportare acriticamente e in toto le conclusioni della c.t.u., in realtà, contraddittoria ed erronea, senza considerare quanto osservato consulente di parte in termini critici. La malattia del danneggiato non sarebbe evolutiva, ovvero graduale, come erroneamente sostenuto dall'ausiliare, atteso che in 30 anni di vita il paziente ha accusato un solo peggioramento neuropsichico, non casualmente dopo la somministrazione del vaccino antinfluenzale, sicché andava riconosciuta la ricorrenza del nesso causale tra la contestata somministrazione e l'aggravamento delle condizioni di salute del rappresentato. Il c.t.u. non aveva precisato quale fosse stata l'eziopatogenesi dell'aggravamento, limitandosi a far risalire lo stesso ad un peggioramento dello stato psichico, laddove per contro il più importante elemento di criticità evolutiva, leggibile nello stato clinico di
5 , consisteva nell'aggravamento di sintomi di natura Parte_2
neurologica e neuromotoria (ovvero paraparesi spastica, riflessi osteo- tendinei ipoelicitabili, presenza di riflesso di dilatazione degli Per_1
spazi liquorali), ciò che valeva ad escludere l'aggravamento psichico quale fattore eziopatogenetico. In conclusione, la logica clinica e medico legale doveva condurre a ritenere, giusta il principio del “più probabile che non”, come la causa dell'aggravamento neurologico e organico fosse in stretto nesso di causalità con la negligente ed imprudente somministrazione, non preceduta dal consenso della tutrice, del vaccino antinfluenzale, atteso anche che dalla cartella clinica della convenuta casa di cura risultasse come già al 1-12-2003 iniziasse ad accusare sintomi Parte_2
neurologici, presentandosi catatonico, in stato di agitazione, non più autosufficiente nel cibarsi, sintomatologia ingravescente fino alla completa incapacità di movimento risultante dalla cartella clinica al giugno 2004. Gli appellanti lamentano altresì la responsabilità della convenuta casa di cura perché sarebbe bastato che gli assistenti sanitari avessero usato materassini antidecubito, il cambio di posizione del paziente a intervalli regolari e poi eventuali medicazioni avanzate per le lesioni da compressione per evitare al paziente le gravissime lesioni comprovate dalla documentazione medica in atti, in particolare dalla Cartella clinica del Sicché Parte_5
sia i sanitari che i parasanitari della convenuta casa di cura, ove
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era stato ricoverato dal gennaio del 2003 all'agosto del 2004, Parte_2
erano responsabili anche delle gravi lesioni provocate al paziente, per non avere adempiuto ai loro obblighi di assistenza e cura al malato con la diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.
3) Il motivo è infondato.
Gli aspetti problematici valorizzati dagli appellanti hanno infatti trovato esaustiva e persuasiva risposta nella c.t.u. svolta in primo grado, le cui conclusioni non sono efficacemente contrastate dalle argomentazioni poste
6 a sostegno dell'appello, sostanzialmente riproduttive di quelle formulate in primo grado. Ha spiegato il c.t.u. alle pagine 27 e seguenti della relazione come, in termini non compatibili con la ricostruzione prospettata dagli appellanti, lo stato catatonico in cui era , ancorché a Parte_2
sole 4 settimane dalla contestata vaccinazione, regredito rapidamente, fosse espressione in realtà di turbe comportamentali presenti alla data della vaccinazione, mentre il peggioramento della situazione clinica è venuto in essere dopo 7 mesi dalla vaccinazione, vale a dire oltre il limite accettabile della causalità, dunque, ha precisato l'ausiliare, esattamente inquadrabile come evoluzione peggiorativa di preesistenti disturbi comportamentali, in altri termini come stato regressivo duraturo e grave, il che troverebbe corrispondenza nel quadro clinico al giugno 2004. È pur vero che il c.t.u. ha ritenuto la impossibilità di stabilire la causa della regressione, ma certa è la esclusione di ogni rapporto con la vaccinazione antinfluenzale.
È il caso di rammentare come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incomba sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, laddove nella specie nessun dato documentale supporta la ipotesi, sostenuta dal consulente di parte, della riattivazione a seguito della vaccinazione del 4-11-2003 della encefalite post vaccinica asseritamente contratta da nei primi mesi di vita;
né sono stati Parte_2
indicati nell'atto di appello specifici elementi documentali in tal senso, laddove peraltro le cartelle cliniche relative ai ricoveri di
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presso altre strutture neppure fanno menzione di episodi acuti Parte_2
durante il ricovero dello stesso presso l'appellata dopo la CP_1
somministrazione del vaccino.
In definitiva, la effettiva presenza della encefalite post vaccinica non è sostenibile con ragionevole certezza, laddove mette conto evidenziale il dato
7 documentale contraddittorio, stante in particolare il primo riferimento alla encefalite da vaccino nel 2004, ovvero a 35 anni di distanza. Merita adesione la valutazione del c.t.u. secondo cui era Parte_2
comunque un soggetto da vaccinare, in uno alla esclusione, in riscontro ai rilievi critici del consulente di parte e sulla base di riferimenti bibliografici, della natura in realtà organica della regressione: “danno psichico, quindi, e non organico, e del resto alla data di presunta insorgenza della encefalomielite mancava inoltre ogni segno clinico e strumentale di quella incautamente sostenuta encefalomielite acuta disseminata (ADEM)”.
Ad esclusione della asserita responsabilità della appellata anche CP_1
in ordine alle piaghe da decubito, rileva la missiva del 16-5-2005 da cui risulta la comparsa delle stesse il 30-7-2004 nonostante l'uso del materasso ad acqua. Trattasi di circostanza non oggetto di specifica contestazione, cui si unisce la valutazione del c.t.u., alla pagina 37 della relazione, circa la natura di frequente complicanza delle piaghe da decubito, con elevata probabilità di insorgenza nonostante l'impiego dei migliori trattamenti. Ha aggiunto il c.t.u. alle pagine 32 e 33 della relazione come per il controllo delle lesioni da decubito occorresse un approccio multidisciplinare in ambiente ospedaliero, laddove – rilievo dirimente a confutazione della domanda risarcitoria – il trasferimento dalla convenuta casa di cura di
, sebbene soggetto non autosufficiente con elevato Parte_2
rischio di sviluppo delle lesioni da decubito, fu reiteratamente rifiutato dal rappresentante legale fino al 20-8-2004. Né va trascurata la valutazione del c.t.u. in punto di adeguato trattamento presso la appellata della CP_1
complicanza in argomento.
4) Eccependo la inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ. lamentano gli appellanti con il secondo motivo la omessa pronunzia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza del consenso informato, ancorché essa tutrice giammai “non Parte_1
8 avrebbe dato mai il consenso alla vaccinazione, e ciò, perché nei primo mesi di vita del figlio, lo stesso ebbe una encefalite verosimilmente provocata dalla somministrazione di un vaccino obbligatorio” senza dose di richiamo, circostanza a conoscenza dei sanitari della convenuta casa cura, che dunque non avrebbero dovuto somministrare il vaccino, ciò emergendo dall'anamnesi della cartella clinica del relativa ad in Parte_5
ricovero del rappresentato il 13-9-72. Lamentano inoltre gli appellanti il rigetto della istanza di sostituzione del c.t.u., sebbene fosse stato consulente di parte in un procedimento riguardante la che poteva essere Parte_6
chiamata in causa quale responsabile solidale, la mancata nomina di un collegio peritale a sensi dell'art. 15 della legge Gelli, l'utilizzazione, ad onta della incapacità ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., delle dichiarazioni Parte
, sanitario dell che aveva praticato la contestata Persona_2
vaccinazione presso la convenuta casa di cura, il cui operato non escludeva comunque la responsabilità della convenuta casa di cura, che si era avvalsa della prestazione del detto professionista.
5) Il motivo è infondato, pur trattandosi di aspetto della controversia dedotta non specificamente affrontato dal primo giudice, salvo un accenno in fatto.
Si rammenta che “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto
9 dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – gravante sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa” (Cass. 24471/2020).
In concreto, più che la lesione del diritto alla autodeterminazione, è lamenta la lesione del diritto alla salute, stante la operata correlazione della mancata prestazione del consenso alla presunta encefalite contratta dal neonato, con conseguente ritardo mentale e disturbi comportamentali, a seguito della somministrazione di un vaccino obbligatorio. Sennonché la fondatezza del dedotto presunto dissenso va esclusa, essendo sufficiente richiamare, al riguardo, la condivisibile valutazione del c.t.u., alla pagina 28 della relazione, in punto di esclusione di “ogni ipotetico rapporto tra la vaccinazione antinfluenzale e lo stato regressivo successivamente insorto”.
Tenuto conto oltretutto del termine di prescrizione decennale in tema di responsabilità contrattuale, nella specie a fa data dal 4-11-2003, data della contestata vaccinazione, si rileva come la notifica dell'originario atto introduttivo sia intervenuta il 15-4-2016, laddove gli atti interruttivi del 4-
5-2005, 4-3-2008 e 18-3-2015 hanno ad oggetto il peggioramento delle condizioni di salute dopo le dimissioni, anche per le piaghe da decubito.
Sicché fondatamente le parti appellate hanno riproposto l'eccezione di prescrizione, formulando anche specifica domanda di relativa declaratoria, con le rispettive comparse di costituzione in giudizio tempestivamente depositate in telematico il 22-7-2022 rispetto alla prima udienza di trattazione del 12-9-2022 indicata nell'atto di citazione. L'eccezione in parola è stata ad ogni disattesa dal primo giudice non anche con specifico
10 riferimento alla (non delibata) domanda risarcitoria per mancanza del prescritto consenso informato, pretesa risarcitoria del tutto diversa da quelle cui fanno riferimento i cennati atti interruttivi. Si rileva al riguardo come la convenuta mercé la comparsa di costituzione in primo grado CP_1
tempestivamente depositata il 1-7-2016 rispetto alla prima udienza di trattazione del 2-7-2016 indicata nell'atto di citazione abbia comunque eccepito la prescrizione dei “pretesi diritti vantati iure proprio” anche da
. L'appellata mercé la cennata comparsa di Parte_1 CP_1
costituzione in grado di appello ha inoltre comunque eccepito la estinzione per prescrizione “sia dei diritti patrimoniali che non patrimoniali”.
6) Va rilevata la ininfluenza, alla luce delle considerazioni che precedono, dell'ulteriore profilo della materiale somministrazione del vaccino, comunque presso la convenuta casa di cura, ad opera del medico di base dello stesso , la non applicabilità ratione temporis, Parte_2
come già motivatamente affermato dal primo giudice, della cosiddetta legge
Gelli Bianco, giacché entrata in vigore il 1-4-2017, successivamente alla commissione dell'illecito per cui è causa e della stessa instaurazione della controversia in primo grado, del resto dagli stessi appellanti invocata, in particolare quanto all'art. 15 in tema di nomina del collegio peritale, per
“questioni di opportunità”, nonché la corretta reiezione della istanza degli attuali appellanti– neppure espressamente riproposta, né ad ogni modo documentata – di sostituzione del c.t.u., stante la manifesta non pertinenza della dedotta qualità del c.t.u. in separato procedimento di consulente di parte della estranea al giudizio per cui è causa. Parte_6
7) Premesso che non è stata attinta da impugnazione la statuizione di prescrizione del diritto azionato in proprio da , si sottrae a Parte_3
censura anche la statuizione, non specificamente contestata nel quantum, afferente il governo delle spese del primo grado, in effetti rispondente alla generale regola della soccombenza, laddove del resto gli stessi appellanti
11 non hanno dedotto specifiche ragioni atte a consentire la compensazione, sia pure in parte.
8) Pertanto, stante la non ricorrenza delle condizioni, alla luce delle considerazioni che precedono, per dar corso all'invocato approfondimento istruttorio, va rigettato l'appello e per l'effetto va confermata l'impugnata sentenza;
resta assorbita la delibazione della domanda di garanzia.
9) Ricorrono tuttavia le prescritte ragioni per compensare le spese di questo grado del giudizio, stante l'esigenza di non penalizzare la parte più debole del rapporto processuale, a carico della quale sono derivate gravi sofferenze oggettivamente correlate alla vicenda dedotta, per la cui ricostruzione è stata del resto necessaria una istruttoria, peraltro oggetto di più approfondita rilettura in grado di appello, non priva di incontestabili profili di complessità.
10) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal
31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1
, in proprio e rispettivamente nella qualità di tutrice e Parte_3
protutore del figlio , avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, n.
12 1135/2022, pubblicata il 31-3-2022, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012.
Così deciso il 2-2-2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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