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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/03/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1043/2021 R.G.; tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola PA – attore; Parte_1
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello de Laurentiis - convenuto;
CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello de Laurentiis – convenuta;
CP_2
avente ad oggetto: “contratto preliminare vendita immobile-inadempimento—risoluzione- pagamento”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 29.01.2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati per deposito memorie conclusive art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , in data 15 settembre 2009, concludevano un contratto Parte_1 CP_1 preliminare di compravendita immobiliare con in forza del quale quest'ultimo Parte_2
prometteva di vendere l'immobile posto in Crispiano-via Monte Calvario n.89, al prezzo di
€220.000,00, di cui €120.000,00 versati a titolo di caparra confirmatoria ed €100.000,00 da versare al momento del contratto definitivo di compravendita;
successivamente, i promissari acquirenti versavano l'ulteriore importo di €15.000,00.
Lo non ha adempiuto l'obbligo di stipulare il contratto definito di compravendita e, quindi, Pt_2 all'esito di giudizio promosso ex art.2932 cc., è stata pronunciata dal Tribunale di Taranto la sentenza n.1192-2018 che ha accolto la domanda dei promissari-acquirenti, subordinando il trasferimento del diritto di proprietà al pagamento dell'importo ancora dovuto di €85.000,00.
Con altro contratto preliminare del 1° ottobre 2014, in pendenza del giudizio contro , Pt_2 [...]
si è obbligato a vendere a per lo stesso immobile, l'intera consistenza CP_1 Parte_1 della sua quota al prezzo di €248.000,00, da versare in tranches; tale pattuizione preliminare ha previsto anche la cessione di quote societarie in titolarità del CP_1
Il ha promosso il presente giudizio nei confronti del e della al fine di ottenere: Pt_1 CP_1 CP_2
1 -la risoluzione del contratto preliminare del 1° ottobre 2014 per inadempimento del promittente- venditore;
-la condanna del alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo pattuito per la CP_1
futura compravendita, pari ad €68.000,00 oltre €5.000,00 di caparra;
-in via gradata, nel caso di accertamento della risoluzione del preliminare per effetto della diffida ad adempiere del 10 maggio 2019, la condanna del alla restituzione di tutte le somme versate, al CP_1
netto della caparra;
-in ogni caso, la condanna del al pagamento delle somme anticipate pari al 50% del saldo del CP_1 prezzo in favore di e delle spese di registrazione della sentenza, per €46.492,50; Pt_2
-la declaratoria di inefficacia ex art.2901 c.c. dell'”atto di cessione immobiliare con corrispettivo di assistenza” stipulato tra il e la coniuge del figlio del primo, con atto del Notaio CP_1 CP_2
in data 14 novembre 2019, avente ad oggetto i diritti pari ad ½ indiviso sull'immobile in Per_1
Crispiano con acceso da via Monte Calvario n.89.
L'attore ha dedotto che:
-in esecuzione degli obblighi assunti con il preliminare del 1° ottobre 2014, ha versato al la CP_1
somma di €68.000,00;
-dopo la pronuncia della sentenza n.1192-2018, il non ha assolto i suoi obblighi e il deducente CP_1
ha provveduto al pagamento delle somme ancora dovute a per il saldo del prezzo ed al Pt_2
pagamento delle spese di registrazione della sentenza, anticipando, per conto del la somma di CP_1
€46.492,50 cui va aggiunta la quota parte delle spese notarili e di trascrizione;
-in data 10 maggio 2019, il formalizzava diffida ad adempiere per la compravendita oggetto CP_1
del preliminare del 1° ottobre 2014 invitando il deducente a comparire dinanzi al Notaio in data 6 giugno 2019;
-la diffida non conteneva la dichiarazione prescritta dall'art.1454 c.c. e, comunque, il deducente, ritenendo che la scelta del Notaio non spettasse al e che il termine “non fosse ancora spirato”, CP_1
non dava seguito alla richiesta del CP_1
-infatti, il trasferimento del diritto di proprietà si è perfezionato solo con la quietanza del 15.11.2018
e la successiva trascrizione della sentenza n.1192-2018, in data 1° marzo 2019;
-da tale data decorreva il termine di sei mesi per il rogito notarile, come indicato nel preliminare;
-successivamente, in data 28 maggio 2020, è pervenuta comunicazione della in ordine CP_2 all'acquisto della metà indivisa dell'immobile;
è soggetto esecutato e l'atto di cessione immobiliare in favore della coniuge del figlio è CP_3 stato compiuto in pregiudizio dei creditori, tra cui l'esponente.
Il convenuto ha contestato la domanda ed ha esposto che:
2 -il contratto preliminare del 1° ottobre 2014 è da ritenere risolto di diritto per effetto della diffida ad adempiere del 10 maggio 2019, inviata dopo oltre un anno dalla pronuncia della sentenza n.1192-
2018;
-la diffida ad adempiere aveva lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto e, rispetto a tale profilo, il è stato inadempiente;
Pt_1
-l'unico onere che, ai sensi dell'art.1454 c.c., grava sull'intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra parte deve adempiere, pena la risoluzione ope legis del contratto;
-la Corte di Cassazione afferma che, anche in caso di pendenza del termine, se una parte manifesta la volontà di non adempiere, l'altra parte, prima della scadenza pattuita, può avvalersi della diffida ad adempiere per conseguire la risoluzione di diritto del contratto;
-peraltro, prima del giudizio, il non ha mai contestato il suo inadempimento e l'effetto Pt_1
risolutivo derivato dalla diffida del 10 maggio 2019;
-le avverse richieste di pagamento sono pretestuose ed infondate considerando le ingenti somme versate dall'esponente per l'acquisto dell'immobile e per l'esecuzione di opere edili per ampliamento e ristrutturazione;
-infatti, sono documentati in atti tutti i pagamenti con denaro del deducente, impiegato per l'emissione di assegni circolari ad es. per €80.000,00 indicati nel preliminare del 15.09.2009 e da numerosi assegni bancari emessi in favore del contraente e dell'Impresa Dellisanti, Pt_2 incaricata dell'esecuzione delle opere edili;
-sul conto corrente del Banco di Napoli-Filiale di Martina Franca è stato versato denaro del deducente, per l'importo iniziale di €118.800,00;
-su questo conto ha operato il con numerosi prelevamenti mediante sportello e mediante Pt_1
assegni.
Ha concluso per il rigetto di ogni domanda con declaratoria di risoluzione di diritto del contratto preliminare del 1° ottobre 2014.
La convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per i fatti di causa. CP_2
*** ** ***
Le domande proposte da non sono fondate. Parte_1
Il convenuto, promittente-alienante, è comunque tenuto alla restituzione di alcune somme per quanto si dirà infra.
In via preliminare, deve osservare il Tribunale che:
3 1) e con il contratto preliminare del 15 settembre 2009, si sono obbligati ad Pt_1 CP_1
acquistare in comproprietà l'immobile in Crispiano con accesso da via Monte Calvario n.89, per il corrispettivo di €220.000,00;
2) dal documento negoziale emerge la quietanza della parte promittente venditrice per l'importo di € 120.000,00 ed il residuo di €100.00,00, da versare a saldo al momento della vendita definitiva;
3) decurtando l'ulteriore acconto di €15.000,00 risultante dalla dichiarazione della parte promittente-venditrice in data 29 gennaio 2010, si giunge al saldo del prezzo di €85.000,00, come indicato nella sentenza costitutiva n.1192-2018 che, in accoglimento della domanda ex art.2932 c.c., proposta dai promissari-acquirenti, ha trasferito il diritto di proprietà subordinato al pagamento di tale importo;
4) il , con la memoria n.2) ex art.183 sesto comma cpc, ha prodotto documenti Pt_1 attestanti l'accensione di un mutuo e l'emissione di assegni circolari Deutsche Bank, di vario importo, in favore dei difensori PA e di , di CP_4 Parte_2 CP_5 per l'importo complessivo di €83.000,00, al netto, in compensazione, di somme dovute da in esecuzione della citata sentenza;
Pt_2
5) il , tra gli allegati all'atto di citazione, ha prodotto atto di quietanza del Notaio Pt_1 [...]
Per_
, datato 15.11.2018, da cui emergono i pagamenti in favore di , di Parte_2 CP_5
(per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria gravante sull'immobile trasferito
[...]
giudizialmente), dei difensori delle parti del giudizio definito con la sentenza n.1192-2018;
6) tra i documenti prodotti dall'attore non vi è alcun riscontro in ordine alla “sua” provvista utilizzata per il pagamento della somma di €135.000,00 versata al promittente-venditore nel momento di stipulazione del contratto preliminare e in data 29 gennaio 2010;
7) la documentazione bancaria prodotta dal convenuto dimostra che, sul conto corrente Banco di Napoli –Filiale di Martina Franca, intestato a (per come risulta dagli CP_1
estratti conto in atti), vi sono state movimentazioni legate ai pagamenti in favore di Pt_2 ed ai pagamenti in favore di ovvero, dell'impresa esecutrice delle opere edili CP_6 nell'ambito dell'immobile oggetto del preliminare;
8) le parti sono state abbastanza “silenti” sull'utilizzo del conto corrente ed in ordine agli accrediti effettuati sullo stesso (basti pensare che, in data 10 agosto 2009, prima della stipula del contratto preliminare con , è stato eseguito un bonifico di €60.000,00 da parte di Pt_2
un tale;
Persona_3
4 9) è plausibile ritenere che il conto su cui operava anche fosse destinato al deposito di Pt_1
soldi del ed al passaggio di denaro derivante dai comuni e/o contigui interessi CP_1
commerciali;
10) infatti, tratto peculiare e non secondario della vicenda dedotta in giudizio è che fosse CP_1 socio accomandante e titolare di quote al 50% della società Parte_3
, con sede in Crispiano –via Monte Calvario n.89, destinata ad attività
[...]
artigianale di pizzeria con somministrazione ed asporto, e che , stipulando con Pt_1 il contratto preliminare del 1° ottobre 2014, avesse manifestato l'interesse negoziale CP_1
concreto ad acquisire la partecipazione societaria del CP_1
11) nel contratto preliminare, venne pattuita la cessione delle quote del al 50% per il CP_1 prezzo di €20.000,00 e la cessione della consistenza immobiliare in titolarità del (cioè CP_1 che sarebbe divenuta tale dopo la sentenza costitutiva) per il prezzo di €248.000,00;
12) per entrambi i corrispettivi venne pattuito il pagamento rateale da parte di;
Pt_1
13) è di particolare interesse ai fini del giudizio la clausola n.6) del contratto preliminare con il seguente, testuale, contenuto:” le parti si danno atto che rinunciano a qualsiasi altra pretesa in merito a pendenze passate e future di qualsivoglia natura relativamente alla società ed all'immobile di cui sopra”.
In questo contesto, negoziale, di cointeressenza societaria, di regolamentazione del dare- avere, perché mai l'attento avrebbe dovuto obbligarsi a pagare in favore del Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di €268.000,00, a fronte di somme pregresse da recuperare o di somme future da pagare?
L'unica risposta verosimile è che le parti, in data 1° ottobre 2014, abbiano inteso “mettere un punto” nel rapporto dare-avere, cristallizzando il fatto che il non dovesse Pt_1
pretendere nulla per il pregresso e per il futuro in ragione dell'apporto economico del CP_1
Ed allora, in questo modo, può comprendersi perchè, dopo la pronuncia della sentenza n.1192-2018, dovesse procedere al saldo del prezzo ed al pagamento degli oneri accessori solo il . Pt_1
Quindi, contrariamente all'assunto attoreo, non è stato il a disinteressarsi degli CP_1
impegni assunti dopo la pronuncia costitutiva che ha trasferito il diritto di proprietà ai promissari-acquirenti.
Il SS era ben consapevole degli obblighi a suo carico tanto ciò vero che, dopo la pubblicazione della sentenza n.1192-2018 e sino alla trascrizione del titolo giudiziale in data
1° marzo 2019, non ha formalizzato alcuna richiesta e/o istanza e/o diffida tesa a contestare l'inadempimento del comproprietario CP_1
5 Le emergenze processuali evidenziano che il , rispetto agli obblighi di pagamento Pt_1
assunti nei confronti del ha versato le rate previste – per la cessione di quote CP_1
societarie e per la cessione immobiliare - sino al giugno 2018 (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione).
La sentenza n.1192-2018 è stata pubblicata il 2 maggio 2018 ed il ha compiuto – Pt_1
come attestato documentalmente – gli adempimenti solutori previsti per il saldo del prezzo, concretamente avvenuti mediante versamenti in favore dei legali delle parti, del creditore ipotecario e del residuo in favore di;
nessun adempimento o offerta di adempimento Pt_2
è intervenuta per gli obblighi scaturiti dal contratto preliminare del 1° ottobre 2014, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come previsto dalla clausola n.2) dello stesso contratto.
Anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'attore circa la decorrenza del termine di sei mesi dalla data di trascrizione della sentenza (1° marzo 2019), è inevitabile rilevare che il
SS:
a) dopo il giugno 2018, non ha più versato le rate mensili previste nel preliminare del 1° ottobre 2014;
b) non risulta dal processo che abbia attivato le procedure bancarie per l'accensione del mutuo come previsto nel preliminare del 1° ottobre 2014 onde acquisire la liquidità necessaria per pagare il saldo del prezzo dovuto al CP_1
c) non ha riscontrato negativamente la diffida ad adempiere del per la CP_1
formalizzazione del rogito notarile in data 6 giugno 2019, al fine di contestare il termine assegnato;
d) non ha assunto alcuna iniziativa per la scelta del Notaio di sua fiducia, nella posizione di acquirente, nel periodo aprile 2019-settembre 2019 (sei mesi dalla trascrizione della sentenza n.1192-2018);
e) è rimasto inerte nel periodo successivo, anche dopo la raccomandata del 27 maggio 2020 inviatagli da , divenuta cessionaria della quota immobiliare del CP_2 CP_1
f) ha manifestato chiaramente il sopravvenuto disinteresse per la stipula del contratto definitivo, in attuazione degli obblighi derivanti dal contratto preliminare del 1° ottobre
2014, sia con la condotta sostanziale, sia con la condotta processuale avendo proposto
“domanda di risoluzione” incompatibile con la volontà di conseguire l'esecuzione del preliminare.
*** ** ***
6 In questo scenario - come detto - si inserisce la diffida ad adempiere del 10 maggio 2019 inviata da per la comparizione del dinanzi al Notaio al fine di CP_1 Pt_1 Per_1 formalizzare l'atto pubblico di compravendita, attuativo degli obblighi assunti con il contratto preliminare del 1° ottobre 2014.
Sul punto, si sono contrapposte le due tesi difensive:
-quella del convenuto, agganciata alla risoluzione “di diritto” del contratto preliminare per effetto della diffida ad adempiere ex art.1454 c.c.;
-quella dell'attore, sostenuta dalla non conformità della diffida del 10 maggio 2019 allo schema legale delineato dall'art.1454 c.c., mancando la espressa indicazione dell'effetto risolutivo che sarebbe derivato dalla mancata presentazione dinanzi al Notaio.
In termini generali, non può configurarsi diffida ad adempiere in assenza della specifica concessione di un congruo termine per l'adempimento.
Sul punto, hanno affermato i Giudici di legittimità che l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l'altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto, poiché la ratio della norma citata è quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all'esecuzione del negozio, merce' un formale avvertimento alla parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo nell'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27530 del
30/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3477 del 06/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8844 del 28/06/2001; Sez.
2, Sentenza n. 8910 del 09/09/1998) (cfr. Cass. sez.II 6 novembre 2023 n.30804).
Nel caso di specie, il ha inviato la diffida ad adempiere assegnando al destinatario un termine CP_1 congruo per l'adempimento e specificando che la diffida veniva intimata “ a tutti gli effetti di legge”.
Valutando l'atto sulla scorta del paradigma normativo di riferimento (art.1454 c.c.) e del fatto che l'intimante è comparso il 6 giugno 2019 dinanzi al Notaio per chiedere di far constare la Per_1
mancata comparizione del (cfr. documento allegato al fascicolo del convenuto), è di tutta Pt_1
evidenza che la diffida sia stata formalizzata nella prospettiva risolutiva del contratto.
Inoltre, la diffida – quale atto inserito nella dinamica negoziale tra le parti – ha suggellato l'esito di scioglimento del vincolo negoziale già avviato dal che ha attuato la condotta inadempiente Pt_1
sin dal giugno 2018 e che non ha assunto nessuna iniziativa diretta all'esecuzione del contratto preliminare del 1° ottobre 2014, né prima, né dopo la diffida ad adempiere.
7 Ove il SS fosse stato disposto ad adempiere ed ancora interessato all'esecuzione del contratto preliminare, avrebbe potuto e dovuto contrastare la diffida del con una
contro
-diffida ad es. CP_1
per indicare una nuova data di stipula dinanzi ad altro Notaio di sua fiducia.
Nulla di ciò è avvenuto.
Pertanto, il contratto preliminare del 1° ottobre 2014 è senz'altro risolto.
Dalla risoluzione discende l'obbligo dell'accipiens ( di restituire gli importi versati dal CP_1
solvens SS in acconto sul prezzo pattuito per la cessione della consistenza immobiliare in titolarità del promittente-alienante, come indicati nelle copie allegate al documento negoziale CP_1
(cfr. allegati.zip del fascicolo attoreo).
Il non è tenuto a restituire le somme ricevute come corrispettivo della cessione delle quote CP_1
societarie, atteso il definitivo subentro del nella compagine aziendale (dato non Pt_1
contestato); dai documenti risulta, infatti, la nuova denominazione Parte_4
.
[...]
Del pari, per quanto diffusamente esposto, devono escludersi obblighi di pagamento in capo al CP_1
per gli esborsi sostenuti dal dopo la pronuncia della sentenza n.1192-2018. Pt_1
*** ** ***
L'attore ha, infine, proposto domanda revocatoria ex art.2901 c.c. onde ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di immobile con corrispettivo in prestazione di assistenza, stipulato da e il 14 novembre 2019 (atto del Notaio rep. CP_1 CP_2 Persona_4
n.136.439-racc.n.28.154).
A sostegno della domanda ha dedotto il pregiudizio nei suoi confronti poiché:
-il cedente, suo debitore, è soggetto esecutato;
-la cessionaria è coniuge di , figlio di;
Persona_5 CP_1
-tutte le parti erano consapevoli della situazione negoziale e degli obblighi di pagamento gravanti in capo al cedente;
-il cedente, se non vi fosse stato l'adempimento del successivo alla sentenza n.1192-2018, Pt_1
non sarebbe divenuto comproprietario dell'immobile, poi ceduto per la quota del 50% alla CP_2
L'art.2901 del codice civile, statuendo che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o
a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione
8 del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (…), attribuisce al titolare di una pretesa creditoria (attuale o potenziale) il potere di impugnare l'atto dispositivo compiuto dal debitore, ovvero, di contestare l'atto implicante una deminutio patrimonii e, quindi, capace di pregiudicare le proprie ragioni;
l'azione de qua non ha effetto restitutorio, ma rende l'atto pregiudizievole inefficace nei riguardi del creditore istante.
Al pari del sequestro conservativo e dell'azione surrogatoria, svolge una funzione cautelare- conservativa diretta a conservare l'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art.2740
c.c.; i presupposti dell'azione sono l'esistenza di un credito, l'atto di disposizione, il pericolo di danno, il consilium e/o la partecipatio fraudis.
Il creditore risulta pregiudicato sia quando il patrimonio del debitore diventa incapiente, sia nell'ipotesi in cui, a seguito dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, il medesimo sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe ovvero quando sussista un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Nel caso in esame, l'istante in revocatoria ha allegato ma non ha provato lo stato di insolvenza del convenuto e, soprattutto, non ha tenuto conto che dalle evidenze processuali non risulta il paventato pregiudizio nei suoi confronti in ragione della disponibilità materiale dell'intero immobile
(compresa la quota passata da a in cui svolge l'attività di ristorazione senza riscontrare CP_1 CP_2 le avverse richieste di pagamento dell'indennità di occupazione per le porzioni immobiliari non di sua proprietà (cfr. pec del 25.03.2021 allegata al fascicolo di parte convenuta).
Quindi, il – peraltro, non titolare dell'intero credito indicato negli atti difensivi - non può Pt_1 ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dal avendo diritto solo CP_1 alla ripetizione degli acconti versati per l'acquisto immobiliare non concluso, eventualmente, regolando il rapporto dare-avere con il nucleo familiare Per_6
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5935-2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la risoluzione del contratto preliminare del 1° ottobre 2014 per le ragioni esplicitate in motivazione;
-rigetta le domande proposte da Parte_1
-dichiara che ha diritto di ripetere le somme versate a titolo di acconti sul Parte_1
corrispettivo di vendita per la quota immobiliare di , come indicate nelle ricevute CP_1
allegate in atti, con obbligo di rimborso da parte del CP_1
-condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 15.000,00 per Parte_1
compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in data 15 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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