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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 195/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
11/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G., promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaelina Mendicino del Foro di
Lamezia Terme (CF: ), con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia C.F._2
Terme (CZ), Via F. Fiorentino n. 52, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
– Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417
[...] P.IVA_1 bis c.p.c., giusta delega in atti, dal dott. Davide Serrao, legalmente domiciliati presso l'
[...]
, in Via Cosenza n. Controparte_2
31 – CP_2
RESISTENTE nonché contro
in persona del Dirigente pro tempore, (Cod Controparte_3
Mecc: CZIC864001) con sede in Via Michelangelo, 88046 Lamezia Terme (CZ).
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.2.2024, ha adito il Tribunale, al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento del punteggio relativo al servizio civile svolto dal 26/09/1990 al 05/09/1991, ai fini dell'immissione nelle graduatorie del personale A.T.A. di Circolo e di Istituto di terza fascia, con rideterminazione del posizionamento nella graduatoria medesima, per effetto dell'attribuzione di n. 5,40 punti aggiuntivi rispetto a quanto ad oggi allo stesso attribuito, stante la dedotta illegittimità del
D.M. n. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. n. n. 235/2014 e 640/20217, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 569 co. 3 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010; degli artt. 3, 52 e 97 della Costituzione e infine per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della
L. 24 dicembre 1986 n. 958.
Parte ricorrente citava, al riguardo, vari indirizzi giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato in materia, che avevano riconosciuto il punteggio pieno di n.6 punti per ogni anno per il servizio militare o per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina, precisando che occorreva effettuare una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che andava letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di punti 14.50 anziché 9.10 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo) e punti
11.70 anziché 6.30 CS (Collaboratore Scolastico) nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA nelle graduatorie per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA e, conseguentemente, ordinare alla P.A. la corretta collocazione nelle graduatorie per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - profili AA assistente amministrativo, CS collaboratore scolastico.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando le motivazioni di segno contrario espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità
e, da ultimo, i principi enunciati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione N. 22429/2024.
A seguito dell'udienza del 11.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Parte ricorrente, nelle note depositate in data 30.12.2024, ha dichiarato, stante il mutamento di giurisprudenza, di rinunciare alla azione ed alla domanda proposta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Il MIM preso atto della rinuncia, si è rimesso alla decisione del Giudice.
Ciò posto, stante la rinuncia all'azione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le medesime possano essere compensate tra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia e della sopravvenuta pronuncia di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 9.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del giorno
11/03/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 195/2024 R.G., promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raffaelina Mendicino del Foro di
Lamezia Terme (CF: ), con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia C.F._2
Terme (CZ), Via F. Fiorentino n. 52, giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
– Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , tutti rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417
[...] P.IVA_1 bis c.p.c., giusta delega in atti, dal dott. Davide Serrao, legalmente domiciliati presso l'
[...]
, in Via Cosenza n. Controparte_2
31 – CP_2
RESISTENTE nonché contro
in persona del Dirigente pro tempore, (Cod Controparte_3
Mecc: CZIC864001) con sede in Via Michelangelo, 88046 Lamezia Terme (CZ).
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.2.2024, ha adito il Tribunale, al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento del punteggio relativo al servizio civile svolto dal 26/09/1990 al 05/09/1991, ai fini dell'immissione nelle graduatorie del personale A.T.A. di Circolo e di Istituto di terza fascia, con rideterminazione del posizionamento nella graduatoria medesima, per effetto dell'attribuzione di n. 5,40 punti aggiuntivi rispetto a quanto ad oggi allo stesso attribuito, stante la dedotta illegittimità del
D.M. n. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. n. n. 235/2014 e 640/20217, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 569 co. 3 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010; degli artt. 3, 52 e 97 della Costituzione e infine per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della
L. 24 dicembre 1986 n. 958.
Parte ricorrente citava, al riguardo, vari indirizzi giurisprudenziali, anche del Consiglio di Stato in materia, che avevano riconosciuto il punteggio pieno di n.6 punti per ogni anno per il servizio militare o per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina, precisando che occorreva effettuare una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che andava letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione.
Chiedeva, pertanto, rideterminare il punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale di punti 14.50 anziché 9.10 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo) e punti
11.70 anziché 6.30 CS (Collaboratore Scolastico) nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA nelle graduatorie per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA e, conseguentemente, ordinare alla P.A. la corretta collocazione nelle graduatorie per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - profili AA assistente amministrativo, CS collaboratore scolastico.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
2. Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando le motivazioni di segno contrario espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità
e, da ultimo, i principi enunciati dalla recente sentenza della Corte di Cassazione N. 22429/2024.
A seguito dell'udienza del 11.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
3. Parte ricorrente, nelle note depositate in data 30.12.2024, ha dichiarato, stante il mutamento di giurisprudenza, di rinunciare alla azione ed alla domanda proposta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Il MIM preso atto della rinuncia, si è rimesso alla decisione del Giudice.
Ciò posto, stante la rinuncia all'azione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene che le medesime possano essere compensate tra le parti, in considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia e della sopravvenuta pronuncia di legittimità.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 9.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara