Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2312/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
1. nata il [...], a [...], MG Controparte_1
(Brasile), e residente in [...], n. 60, Apto 401, Bairro Boa Vista, Juiz de Fora, MG (Brasile);
2. , nato il [...], a [...], MG (Brasile), e Parte_1
residente in [...], n. 60, Apto 401, Bairro Boa Vista, Juiz de Fora,
MG (Brasile);
3. , nata il [...], a [...], MG Parte_2
(Brasile), e residente in [...]e Silva, n 51, Apto 1608, Quartiere Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ (Brasile);
4. nato il [...], Rio de Janeiro, Parte_3
RJ (Brasile) e residente in [...]e Silva, n 51, Apto 1608, Quartiere Tijuca, Rio de Janeiro, RJ (Brasile);
5. nato il 28/ 12/1963, a Juiz Parte_4
de Fora, MG (Brasile), e residente in [...], n. 177, Apto 302, Bairro Santo
Antônio, Belo Horizonte, MG (Brasile);
pagina 1 di 10
6. nata il [...], a [...], MG Controparte_2
(Brasile), e residente in [...], n. 175/301, Bairro Coração de Jesus, Belo
Horizonte, MG (Brasile);
7. nata il [...], a [...], MG (Brasile), Parte_5
e residente in [...], n. 743, Apto 602, Bairro Nova Suissa, Belo Horizonte,
MG (Brasile);
8. nata il [...], a [...], MG Controparte_3
(Brasile), e residente in [...], n. 365, Apto 804, BL Laurindo, Bairro
Bom Pastor, Juiz de Fora, MG (Brasile);
9. , nata il [...], a [...]_4
Fabriciano, MG (Brasile) e residente in [...]do Ingá, n. 585, Apto 402, Bairro
Vila de Serra, Nova Lima, MG (Brasile);
10. , nato il [...], a [...], MG Controparte_5
(Brasile) e residente in [...]e Um de Abril, n. 65 Apto 802, Bairro Centro,
Timóteo, MG (Brasile);
11. nata il [...], a [...], MG Parte_6
(Brasile) e residente in [...], n. 70, Apto 203, Bairro São Mateus, Juiz de
Fora, MG (Brasile);
12. nata il [...], a [...], MG Parte_7
(Brasile) e residente in [...]e Um de Abril, n. 117, Apto 203, Bairro São
Matheus, Juiz de Fora, MG (Brasile);
13. , nata il [...], a [...], MG Controparte_6
(Brasile) e residente in [...], n. 754, Bairro Condominio Retiro das Pedras,
Brumadinho, MG (Brasile);
14. , nata il [...], a [...], MG Controparte_7
(Brasile) e residente in [...], n. 754, Bairro Condominio Retiro das Pedras,
Brumadinho, MG (Brasile);
pagina 2 di 10 15. , nato l'[...], a [...], Controparte_8
MG (Brasile) e ivi residente in [...], n. 754, Bairro Condominio Retiro das
Pedras, Brumadinho, MG (Brasile);
16. nata il [...], a [...], MG (Brasile) e ivi Controparte_9
residente in [...], n. 266, Bairro Residencial Colina;
17. nato il [...], a [...], MG (Brasile) e Parte_8
residente in [...], n. 718, Bairro Lourdes, Belo Horizonte, MG (Brasile);
18. nato il [...], a [...], MG (Brasile) e Parte_9
residente in [...]de Paiva, n. 79, Apto 1704, Bairro São
Bento, Belo Horizonte, MG (Brasile); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_10
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 12.6.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale Controparte_10
pagina 3 di 10 dello Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - porre a carico del convenuto le spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per CP_10
legge in favore dello scrivente procuratore antistatario.. .”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti della cittadina italiana per nascita
, cittadina italiana (doc. 1), che non ha mai Persona_1
rinunciato a tale cittadinanza .
Nel ricorso si legge che “- contraeva matrimonio con il Persona_1
Sig. e, dalla loro unione, nascevano: MY Parte_10
; Parte_10
IA EL D;
Pt_2
OR EL D;
Pt_2
DA AR IM . Pt_2
Parte_11
• , nata il [...] (doc. 3), contraeva Parte_11
matrimonio con e dalla loro unione nascevano gli odierni Controparte_11
ricorrenti: EL MENDES;
CP_1
• IM Parte_4 CP_1
• IS EL MENDES.
• odierna ricorrente, nata il Controparte_1
05/11/1961 (doc. 4), contraeva matrimonio con (doc. Persona_2
5) e, dalla loro unione, nasceva, in data 12/12/1993, , odierno Parte_1 ricorrente (doc. 6).
• odierno ricorrente, nato Parte_4
il 28/12/1963 (doc. 7), contraeva matrimonio, il 04/07/1987, con la Controparte_12
quale adottava così il nome (doc. 8). I predetti hanno divorziato Persona_3
dal 13/04/2022 (doc. 9). Dalla loro unione, in ogni caso, nascevano: Parte_5
pagina 4 di 10 odierna ricorrente, nata il [...] (doc. 10), contraeva matrimonio, in data CP_1
16/07/2021, con doc. 11). Controparte_13
odierna Controparte_2 Controparte_2
ricorrente, è nata il [...] (doc. 12).
• odierna ricorrente, è nata il [...] (doc. Controparte_3
13)
Parte_12
, nata il [...] (doc. 14), contraeva matrimonio
[...]
con e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: DÉBORA Controparte_5
IN EL EY;
NI EL EY;
EN EL EY.
, odierna ricorrente, nata il Parte_13
28/04/1962 (doc. 15), contraeva matrimonio, in data 05/09/1984, con CP_14
, adottando il nome (doc. 16); i predetti
[...] Parte_14
divorziavano in forza di sentenza del 27/03/2003 e la ricorrente riacquisiva il proprio nome da nubile
(doc. 17). Successivamente, in data 30/04/2004, la medesima Parte_13
contraeva matrimonio con
[...] Persona_4
(doc. 18); i predetti divorziavano con atto del 18/08/2008 (doc. 19). In
[...]
data 17/01/2019, contraeva matrimonio con Parte_13
(doc. 20). Dall'unione di Persona_5 Pt_13
• nasceva, in data 14/02/1990, in costanza di matrimonio, Controparte_5
, odierno ricorrente (doc. 21).
[...]
• , odierna ricorrente, nata il [...] (doc. Parte_15
22), contraeva matrimonio con , in data Persona_6
24/03/1993, venendo ad adottare il nome (doc. Controparte_6
23). Dalla loro unione nascevano: in data 18/05/1999, Controparte_7
, odierna ricorrente (doc. 24).
[...]
pagina 5 di 10 • in data 11/01/2022, , odierno Controparte_8
ricorrente (doc. 25).
• , odierna ricorrente, nata il [...] (doc. 26), Parte_16
contraeva matrimonio, in data 07/04/1987, con , adottando così Persona_7
il nome (doc. 27). Dalla loro unione nascevano: in data 17/03/1994, Controparte_9
, odierno ricorrente (doc. 28); Parte_8
• in data 17/08/1995, , odierna ricorrente (doc. 29). Parte_9
Parte_17
• , nato il [...] (doc. 30), contraeva Parte_17
matrimonio con e dalla loro unione nasceva, in data Controparte_15
22/02/1960, , odierna ricorrente (doc. 31). La Parte_2 Pt_2
predetta contraeva matrimonio, in data 11/04/2015, con Controparte_16
(doc. 32); dalla loro unione nasceva, in data 19/01/1998,
[...] [...]
odierno ricorrente (doc. 33). Parte_3
Parte_18
, nasceva il 09/02/1943 (doc. 34);
[...]
dalla unione della predetta con nascevano: Per_8 Controparte_17
il 30/11/1974 odierna ricorrente (doc. 35); Parte_6
il 26/06/1969, odierna ricorrente (doc. 36).“ Parte_7
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_10
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
12.6.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
pagina 6 di 10 La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_10
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la pagina 7 di 10 legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di . Persona_1
Sul punto si richiama altresì la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal
1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi pagina 8 di 10 cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'ava italiana ha trasmesso la cittadinanza agli odierni Persona_1
ricorrenti, non rilevandosi tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
pagina 9 di 10 Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da , con definitivo accoglimento della loro Persona_1
domanda di accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Pt_19
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_10
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 13.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 10 di 10