TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 10479/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.05.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica complessiva delle condizioni di separazione di cui
[...] al decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
CONFERMA che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale del figlio minore siano prese concordemente da entrambi i genitori.
CONFERMA che il figlio continui ad abitare stabilmente con la madre e mantenga la propria Per_1 residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
REVOCA l'assegnazione della casa già coniugale, sita a Torino, Corso Dante 102, sc. B, in precedenza disposta a favore della RA , dando atto che la medesima, unitamente al Parte_1 figlio si è trasferita in altra abitazione condotta in locazione, in Torino, C.so Galileo Ferraris n. Per_1
84.
DÀ ATTO che, a seguito del trasferimento della RA , i coniugi hanno provveduto Parte_1 alle necessarie volture di utenze domestiche/Tari e che con decorrenza dal mese di aprile 2025 il GN è ritornato ad avere la piena e esclusiva disponibilità dell'immobile già Parte_2 casa coniugale, provvedendo a sostenere tutte le relative spese condominiali e di gestione dell'immobile de quo.
DÀ ATTO dell'impegno reciproco dei genitori a mantenere i buoni rapporti tra il figlio minore e i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali, evitando contesti e situazioni denigratorie nei confronti dell'uno o dell'altra.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre e nel rispetto delle richieste e esigenze del minore, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre in caso di vacanza/chiusura scolastica;
- durante la settimana due giorni, indicativamente il lunedì e giovedì (salvo diverso accordo), dall'uscita di scuola (o dalla mattina in caso di vacanza/chiusura scolastica) sino al mattino del giorno successivo, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanza/chiusura scolastica.
- nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 24 dicembre sino alla sera (indicativamente alle ore 20,30) del 30 dicembre o dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera (indicativamente alle ore 20,30) del 6 gennaio, prevedendo in ogni caso che la giornata della Vigilia di Natale, comprensiva del pernottamento, possa essere trascorsa con il genitore con cui il figlio non trascorrerà il primo periodo.
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- Ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la madre.
- Durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive nel periodo che sarà concordato entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in difetto di accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al
31 agosto, oltre ad una settimana nel mese di giugno o luglio. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, per i restanti giorni delle vacanze estive troverà applicazione il calendario ordinario con copertura dell'intera giornata di propria spettanza.
- Il padre potrà incontrare il figlio in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e richieste del bambino.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e ad informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore. DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, educazione e cura del figlio nei rispettivi periodi di permanenza concordati e che il GN corrisponda Per_1 Parte_2 mensilmente alla RA , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 minore, l'importo di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e così per le dodici mensilità,
e da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici Istat.
DÀ ATTO che, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il GN provveda a Parte_2 corrispondere alla RA quale ulteriore forma di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 500,00 da destinare al pagamento del Per_1 canone di locazione dell'immobile di Cso Galileo Ferraris n. 84, a Torino.
DÀ ATTO che i GNi e concordano affinché l'importo Parte_2 Parte_1 previsto a titolo di assegno unico per il figlio minore continui ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, con espressa rinuncia da parte del padre alla quota di propria spettanza ed impegno del medesimo a fornire la documentazione eventualmente necessaria alla presentazione della domanda.
DÀ ATTO che i genitori prevedono concordemente che, con decorrenza dalla dichiarazione dei redditi
2025, il figlio sarà fiscalmente a carico del GN con relative detrazioni Per_1 Parte_2 al 100%
DISPONE che le spese relative alla mensa scolastica nonché quelle medico sanitarie non coperte da
SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, che s'intende qui integralmente trascritto ed accettato dalle parti, secondo tempi e modalità ivi indicate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
DÀ ATTO che il padre continuerà a sostenere in via esclusiva i costi relativi alle polizze assicurative, sanitaria (polizza n. FASIF ASS.NE n. 45074/2022) e di responsabilità civile (polizza XME
Protezione contratta con Intesa San Paolo Assicura n. 42242205733) stipulate nell'interesse del figlio ed attualmente in essere. Per_1
DÀ ATTO che i GNi e si concedono reciproco Parte_2 Parte_1 consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e del figlio minore prevedendo che per i viaggi al di fuori del territorio italiano sia comunque Per_1 necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
DISPONE che, in ragione dell'attuale situazione di precarietà economico/lavorativa della moglie, il GN corrisponda a favore della RA il contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento mensile di € 100,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere altre questioni economico/patrimoniali tra di esse pendenti e che, con l'esatto adempimento delle condizioni in oggetto, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 10479/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
1 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Torino con decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.05.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica complessiva delle condizioni di separazione di cui
[...] al decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473 bis 15 c.p.c, prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dal decreto n. 5871/2023 del 19.04.2023.
CONFERMA che il figlio minore resti affidato a entrambi i genitori con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale del figlio minore siano prese concordemente da entrambi i genitori.
CONFERMA che il figlio continui ad abitare stabilmente con la madre e mantenga la propria Per_1 residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
REVOCA l'assegnazione della casa già coniugale, sita a Torino, Corso Dante 102, sc. B, in precedenza disposta a favore della RA , dando atto che la medesima, unitamente al Parte_1 figlio si è trasferita in altra abitazione condotta in locazione, in Torino, C.so Galileo Ferraris n. Per_1
84.
DÀ ATTO che, a seguito del trasferimento della RA , i coniugi hanno provveduto Parte_1 alle necessarie volture di utenze domestiche/Tari e che con decorrenza dal mese di aprile 2025 il GN è ritornato ad avere la piena e esclusiva disponibilità dell'immobile già Parte_2 casa coniugale, provvedendo a sostenere tutte le relative spese condominiali e di gestione dell'immobile de quo.
DÀ ATTO dell'impegno reciproco dei genitori a mantenere i buoni rapporti tra il figlio minore e i nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali, evitando contesti e situazioni denigratorie nei confronti dell'uno o dell'altra.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre e nel rispetto delle richieste e esigenze del minore, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina quando il padre andrà a prendere il figlio presso l'abitazione materna sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre in caso di vacanza/chiusura scolastica;
- durante la settimana due giorni, indicativamente il lunedì e giovedì (salvo diverso accordo), dall'uscita di scuola (o dalla mattina in caso di vacanza/chiusura scolastica) sino al mattino del giorno successivo, quando il padre accompagnerà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna in caso di vacanza/chiusura scolastica.
- nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, dalla mattina del 24 dicembre sino alla sera (indicativamente alle ore 20,30) del 30 dicembre o dalla mattina del 31 dicembre sino alla sera (indicativamente alle ore 20,30) del 6 gennaio, prevedendo in ogni caso che la giornata della Vigilia di Natale, comprensiva del pernottamento, possa essere trascorsa con il genitore con cui il figlio non trascorrerà il primo periodo.
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- Ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la madre.
- Durante le vacanze scolastiche estive, salvo diverso accordo, il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive nel periodo che sarà concordato entro il 31 maggio di ciascun anno ovvero, in difetto di accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al
31 agosto, oltre ad una settimana nel mese di giugno o luglio. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun genitore, per i restanti giorni delle vacanze estive troverà applicazione il calendario ordinario con copertura dell'intera giornata di propria spettanza.
- Il padre potrà incontrare il figlio in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e richieste del bambino.
DÀ ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, e ad informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé il figlio minore. DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, educazione e cura del figlio nei rispettivi periodi di permanenza concordati e che il GN corrisponda Per_1 Parte_2 mensilmente alla RA , a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 minore, l'importo di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e così per le dodici mensilità,
e da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici Istat.
DÀ ATTO che, con decorrenza dal mese di aprile 2025, il GN provveda a Parte_2 corrispondere alla RA quale ulteriore forma di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio minore l'importo mensile di € 500,00 da destinare al pagamento del Per_1 canone di locazione dell'immobile di Cso Galileo Ferraris n. 84, a Torino.
DÀ ATTO che i GNi e concordano affinché l'importo Parte_2 Parte_1 previsto a titolo di assegno unico per il figlio minore continui ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, con espressa rinuncia da parte del padre alla quota di propria spettanza ed impegno del medesimo a fornire la documentazione eventualmente necessaria alla presentazione della domanda.
DÀ ATTO che i genitori prevedono concordemente che, con decorrenza dalla dichiarazione dei redditi
2025, il figlio sarà fiscalmente a carico del GN con relative detrazioni Per_1 Parte_2 al 100%
DISPONE che le spese relative alla mensa scolastica nonché quelle medico sanitarie non coperte da
SSN, scolastiche ed extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, che s'intende qui integralmente trascritto ed accettato dalle parti, secondo tempi e modalità ivi indicate, siano ripartite tra i genitori nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
DÀ ATTO che il padre continuerà a sostenere in via esclusiva i costi relativi alle polizze assicurative, sanitaria (polizza n. FASIF ASS.NE n. 45074/2022) e di responsabilità civile (polizza XME
Protezione contratta con Intesa San Paolo Assicura n. 42242205733) stipulate nell'interesse del figlio ed attualmente in essere. Per_1
DÀ ATTO che i GNi e si concedono reciproco Parte_2 Parte_1 consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e del figlio minore prevedendo che per i viaggi al di fuori del territorio italiano sia comunque Per_1 necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
DISPONE che, in ragione dell'attuale situazione di precarietà economico/lavorativa della moglie, il GN corrisponda a favore della RA il contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento mensile di € 100,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non avere altre questioni economico/patrimoniali tra di esse pendenti e che, con l'esatto adempimento delle condizioni in oggetto, non avranno null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 Comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento